Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0361

Direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

GU L 217 del 5.8.1986, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/1992; abrogato da 31991L0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/361/oj

31986L0361

Direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1986 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0227


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

(86/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni figura nella comunicazione della Commissione al Consiglio, del 18 maggio 1984, in merito alle telecomunicazioni, nelle raccomandazioni del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernenti l'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni e la prima fase di apertura dei pubblici appalti per apparecchiature di telecomunicazione nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 17 dicembre 1984, relative ad una politica comunitaria per le telecomunicazioni;

considerando che il mercato delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e l'utilizzazione dell'intero potenziale dei nuovi servizi di telecomunicazioni sono estremamente importanti per lo sviluppo economico della Comunità;

considerando che è assolutamente necessario costituire o consolidare un potenziale industriale europeo nelle tecnologie del settore;

considerando che è di notevole interesse progredire rapidamente verso l'instaurazione di un mercato comune in tale settore soprattutto perché esso potrà offrire all'industria una più solida base per le sue attività e favorirà l'adozione di una posizione comune nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni costituisce un importante obiettivo per l'instaurazione di un mercato aperto ed unificato per dette apparecchiature;

considerando che, poiché negli Stati membri esistono situazioni diverse e vincoli tecnici ed amministrativi, tale obiettivo deve essere conseguito per fasi successive;

considerando in particolare che il riconoscimento reciproco delle prove di conformità sulle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prodotte in serie dovrebbe costituire la prima fase per il reciproco riconoscimento dell'omologazione di dette aparrecchiature;

considerando che un orientamento di questo tipo deve basarsi sulla definizione di specificazioni tecniche comuni fondate su norme e specificazioni internazionali e sull'armonizzazione delle prescrizioni tecniche generali in materia di procedure di prova, di misura e di abilitazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che, nel rispetto del codice delle norme dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), è stato avviato un programma generale di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione;

considerando che è necessario predisporre un contesto più generale in preparazione della seconda fase nel corso della quale sarà creato un mercato aperto ed unificato per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tenendo presente che per le telecomunicazioni tale mercato dovrà comprendere sia la libera circolazione delle apparecchiature sia il libero collegamento alle reti conformemente alle prescrizioni armonizzate;

considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3) e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4) si applicano in particolare al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che la dichiarazione comune di intenti tra la conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e la Commissione in materia di norme e di omologazione delle apparecchiature di telecomunicazione, nonché gli orientamenti generali oggetto di un accordo con l'organizzazione comune europea di normalizzazione CEN-CENELEC consentono ormai di affidare a detti organismi l'esecuzione dei relativi lavori tecnici specializzati di armonizzazione;

considerando che il meccanismo predisposto da talune amministrazioni della CEPT, tra le quali figurano quelle degli Stati membri della Comunità, nel quadro dell'accordo elaborato a Copenaghen il 15 novembre 1985, prevede una procedura formale di adozione e un impegno di applicazione di talune raccomandazioni della CEPT che assumono pertanto la denominazione NET (norme europee di telecomunicazioni);

considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva e nell'instaurazione, per fasi successive, del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri attuano il reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità a specificazioni comuni di conformità delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prodotte in serie, conformemente alle modalità stabilite nella presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

1) per « amministrazioni delle telecomunicazioni », si intendono le amministrazioni o le aziende private riconosciute nella Comunità, le quali offrono servizi pubblici di telecomunicazioni;

2) per « apparecchiature terminali » si intendono gli apparecchi direttamente o indirettamente collegati all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni;

3) per « specificazione tecnica » si intende la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

4) per « specificazione tecnica internazionale di telecomunicazioni » si intende la specificazione tecnica di tutte o di alcune caratteristiche di un prodotto raccomandata da un organismo, quale il Comitato consultivo internazionale telegrafico e tecnico (CCITT) o la CEPT;

5) per « specificazione tecnica comune » si intende la specificazione tecnica elaborata al fine di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità;

6) per « norma » si intende la specificazione tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

7) per « norma internazionale » si intende la norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa riconosciuta;

8) per « laboratorio di prova omologato » si intende un laboratorio per il quale lo Stato membro da cui dipende, o un organismo riconosciuto come competente da detto Stato, abbia accertato la conformità al sistema di omologazione fissato dalla CEPT, in stretta cooperazione con le organizzazioni specializzate e qualsiasi pertinente organizzazione nazionale di omologazione, tenendo conto in particolare delle guide ISO pertinenti, ed il quale sia omologato dal suddetto Stato membro o organismo da questo riconosciuto come competente per l'esecuzione delle prove di conformità delle apparecchiature terminali;

9) per « certificato di conformità » si intende il documento mediante il quale un prodotto o un servizio è certificato conforme a determinate norme o specificazioni tecniche;

10) per « omologazione delle apparecchiature terminali » si intende la conferma rilasciata dall'autorità abilitata di uno Stato membro che un tipo particolare di apparecchiatura terminale è autorizzato o riconosciuto atto ad essere collegato ad una determinata rete pubblica di telecomunicazioni;

11) per « specificazione di conformità » si intende un documento che descriva in modo preciso e completo le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura terminale considerata (quali sicurezza, parametri tecnici, funzioni e procedure e norme per l'uso) nonché la definizione precisa delle prove e dei metodi di misura che consentono di controllare la conformità dell' apparecchiatura terminale alle caratteristiche tecniche prescritte;

12) per « specificazione di omologazione » si intende una specificazione che descrive le prescrizioni complete e precise che devono essere soddisfatte da un'apparecchiatura terminale per ottenere l'omologazione. Essa comprende la specificazione di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;

13) per « specificazione comune di conformità » si intende una specificazione di conformità utilizzata in tutti gli Stati membri della Comunità dall'autorità competente per il controllo di conformità delle apparecchiature terminali. Essa comprende anche, all'occorrenza, le prescrizioni che possono essere necessarie in un determinato Stato in seguito a particolarità storiche della rete o a disposizioni nazionali vigenti in materia di utilizzazione delle frequenze radio;

14) per « specificazione comune di omologazione » si intende una specificazione di omologazione utilizzata da tutte le autorità abilitate per il rilascio delle omologazioni di apparecchiature terminali negli Stati membri della Comunità. Essa comprende la specificazione comune di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura;

15) per « NET » (norma europea di telecomunicazioni) si intende una raccomandazione di specificazione tecnica omologata dalla CEPT, o una o più parti di essa, adottata dai firmatari della dichiarazione comune d'intesa elaborata nella riunione dei direttori generali delle amministrazioni della CEPT tenutasi a Copenaghen il 15 novembre 1985, secondo la procedura indicata in detta dichiarazione; 16) per « reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità di apparecchiature terminali » si intende una situazione in cui il certificato di conformità di un terminale ad una specificazione comune di conformità o ad una parte della stessa, corredato dei dati raccolti nel corso delle prove e dei dati di identificazione, rilasciato da un laboratorio omologato o dall'autorità abilitata di uno Stato membro, è riconosciuto negli altri Stati membri, cosicché qualora detto terminale sia oggetto di una domanda di omologazione in un altro Stato membro esso non debba più essere sottoposto alle prove di conformità a tale specificazione o alla parte della specificazione concernente le prove eseguite;

17) per « esigenze essenziali » si intendono gli elementi della specificazione comune di conformità l'importanza dei quali è tale che un obbligo legale ne imponga il rispetto, in quanto parte integrante della procedura di omologazione, per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle prove di conformità delle apparecchiature terminali. Tali esigenze essenziali sono attualmente:

- la sicurezza dell'utente, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva 73/23/CEE;

- la sicurezza del personale degli utilizzatori della rete pubblica di telecomunicazioni, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva 73/23/CEE;

- la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno;

- l'interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando in conformità alle norme del trattato su proposta della Commissione, completa, se necessario, l'elenco delle esigenze essenziali e le precisa qualora sia necessario per talune categorie di prodotti.

Articolo 4

La Commissione:

1) previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 e tenendo conto del programma generale di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione, compila ogni anno:

- l'elenco delle norme internazionali e delle specificazioni tecniche internazionali nel settore delle telecomunicazioni da armonizzare,

- l'elenco delle apparecchiature terminali per le quali deve essere redatta, in via prioritaria, una specificazione comune di conformità, sulla base in particolare ed in ogni caso delle esigenze essenziali,

- un calendario dei propri lavori;

2) chiede alla CEPT di redigere le specificazioni comuni di conformità in forma di NET, entro i termini stabiliti ed eventualmente previa consultazione di altre organizzazioni di normalizzazione specializzate, quali il CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ed il CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettronica).

Articolo 5

1. Nell'adempimento dei comiti di cui all'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato che è il gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consulenti a seconda della natura del problema in esame. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Oltre ai casi indicati nella presente direttiva, la Commissione consulta il comitato su:

a) gli obiettivi generali e le future esigenze della politica di normalizzazione delle telecomunicazioni;

b) i problemi sollevati dall'omologazione dei laboratori di prova, in particolare il sistema di omologazione di cui all'articolo 2, punto 8), e qualsiasi eventuale modifica di detto sistema;

c) gli effetti del progresso tecnologico sul lavoro di specificazione già avviato e l'eventuale esigenza di dare alla CEPT un nuovo mandato o un mandato modificato.

A richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi problema in merito all'attuazione della presente direttiva.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dalla Commissione.

Articolo 6

Ai fini della presente direttiva si considera che una « NET » sia equivalente alla specificazione comune di conformità.

I riferimenti alle NET sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 8, le competenti autorità degli Stati membri non fanno procedere a nuove prove, per un determinato tipo di apparecchiatura terminale, qualora i risultati delle prove effettuate a norma dell'articolo 7 abbiano dato luogo al rilascio di un certificato di conformità alla corrispondente specificazione comune di conformità, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale certificato di conformità è riconosciuto ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata. 3. Le specificazioni comuni di conformità sono utilizzate in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti per qualsivoglia verifica necessaria ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata.

Nel caso di cui al primo comma la procedura di deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere applicata dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità o le autorità abilitate sul proprio territorio a rilasciare le omologazioni di apparecchiature terminali. La Commissione pubblica l'elenco di dette autorità nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei laboratori da essi omologati oppure omologati da organismi da essi riconosciuti come competenti per verificare la conformità delle apparecchiature terminali alle specificazioni comuni di conformità. Gli Stati membri forniscono periodicamente alla Commissione una relazione sulle attività svolte da detti laboratori nel settore oggetto della presente direttiva. Detti elenchi e relazioni sono trasmessi, per informazione, al comitato di cui all'articolo 5.

3. Per l'applicazione dell'articolo 6, il certificato di conformità, rilasciato dal laboratorio omologato che ha proceduto alle prove, deve essere corredato dei dati che risultano dalle misure eseguite nel corso delle prove di conformità, di qualsiasi informazione necessaria per identificare con precisione l'apparecchiatura terminale sottoposta a dette prove, nonché dell'indicazione precisa della specificazione comune di conformità o della parte di detta specificazione che è servita da base alle prove.

4. Gli Stati membri si assicurano che le amministrazioni delle telecomunicazioni utilizzino specificazioni comuni di conformità in sede di acquisto di apparecchiature terminali contemplate da tali specificazioni, ad eccezione dei casi seguenti:

a) quando l'apparecchiatura è destinata a sostituire apparecchiature collegate alla rete prima dell'adozione della specificazione comune di conformità e quando tali apparecchiature rispondano alla stessa specificazione tecnica dell'apparecchiatura che sostituiscono. Oppure quando, durante un periodo di transizione tra i due sistemi, riconosciuto come necessario e definito nell'ambito di una NET, uno Stato membro abbia necessità di aggiungere un numero limitato di apparecchiature rispondenti alla specificazione del primo sistema. In entrambi i casi la Commissione è informata del ricorso a tale deroga e del numero di apparecchiature implicate; queste informazioni sono trasmesse al comitato di cui all'articolo 5;

b) qualora una consultazione accurata del mercato - la quale includa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di una richiesta di dichiarazioni di interessi - dimostri che non c'è un'offerta a condizioni economiche accettabili per siffatta apparecchiatura terminale conforme alle specificazioni comuni di conformità. In questo caso, sulla base di una necessità ineluttabile e per un periodo limitato di tempo, uno Stato membro può applicare soltanto una parte delle caratteristiche fissate nelle specificazioni comuni di conformità. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della deroga e precisa le differenze nei confronti della specificazione comune di conformità che intende autorizzare. La Commissione consulta d'urgenza il comitato di cui all'articolo 5 e può chiedere alla CEPT di rivedere la specificazione comune di conformità in questione. Inoltre il comitato esamina la situazione almeno ogni sei mesi durante il periodo in cui la deroga è applicata.

Qualora alcuna richiesta di revisione sia indirizzata alla CEPT, la deroga scade quando un altro Stato membro presenti al comitato la prova che un'apparecchiatura terminale rispondente alla specificazione comune di conformità sia stata collegata alla sua rete pubblica di telecomunicazioni in condizioni commerciali normali.

La deroga accordata ad uno Stato membro può tuttavia essere prorogata se la Commissione ammette, su parere del comitato di cui all'articolo 5, che le condizioni tecniche ed economiche sono sufficientemente diverse nei due Stati membri per giustificare una tale proroga.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di comitato di cui all'articolo 5 in modo da creare condizioni di concorrenza leale per l'esecuzione di una stessa serie di prove di conformità nei diversi laboratori omologati.

Articolo 8

1. Uno Stato membro può soprassedere al riconoscimento di un certificato di conformità rilasciato ai fini dell'omologazione, previo esame della specificazione comune di conformità e del risultato delle prove, in uno dei due casi seguenti:

a) qualora costati lacune nell'applicazione della specificazione comune di conformità;

b) qualora costati che la stessa specificazione comune di conformità non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere.

Se usa di questa possibilità, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della propria decisione.

2. Quando la decisione dello Stato membro riguarda la protezione degli utenti di un'apparecchiatura terminale dall'elettricità, si applicano le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE. 3. Se i motivi addotti a sostegno della decisione dello Stato membro sono quelli esposti al paragrafo 1, lettera a), la Commissione consulta immediatamente gli Stati membri interessati. Se non interviene un accordo entro un termine di quattro settimane, la Commissione sente il parere di uno dei laboratori omologati notificati in applicazione dell'articolo 7, con sede fuori del territorio degli Stati membri interessati. La Commissione comunica il parere di questo laboratorio a tutti gli Stati membri che possono trasmetterle le loro osservazioni entro un mese.

Dopo aver preso conoscenza delle eventuali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri appropriati.

Se per elaborare un parere il laboratorio consultato sostiene delle spese, che, all'occorrenza, possono essere provocate da prove supplementari, esse sono a carico della Commissione su presentazione delle necessarie pezze giustificative. Tuttavia, se il parere va nel senso di non mantenere la decisione di soprassedere al riconoscimento del certificato di conformità, lo Stato membro che ha preso detta decisione rimborsa tali spese alla Commissione secondo modalità con essa negoziate in quel momento.

4. Se i motivi addotti a sostegno della decisione dello Stato membro sono quelli esposti al paragrafo 1, lettera b), la Commissione adisce il comitato di cui all'articolo 5, il quale esprime un parere d'urgenza. In base a tale parere, la Commissione, se necessario, ritira la specificazione comune in questione dall'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In questo caso essa informa la CEPT e può conferirle un nuovo mandato.

5. Lo Stato membro che ritenga che un'apparecchiatura terminale già omologata non soddisfi una o più esigenze essenziali, può dichiarare nulla l'omologazione rilasciata; in questo caso esso avvia immediatamente le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 9

La Commissione esamina le modalità della seconda fase della realizzazione di un mercato senza frontiere interne delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, la quale comprenderà in particolare l'attuazione del reciproco riconoscimento dell'omologazione di apparecchiature terminali. La Commissione presenta al Consiglio proposte entro un termine di due anni a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al massimo entro un anno dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 55.

(2) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 2.

(3) GU n. L 77 del 24. 3. 1973, pag. 29.

(4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

Top