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Document 31985R3811

Regolamento (CEE) n. 3811/85 della Commissione del 19 dicembre 1985 relativo all'adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di taluni regolamenti nel settore degli ortofrutticoli

GU L 368 del 31.12.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3811/oj

31985R3811

Regolamento (CEE) n. 3811/85 della Commissione del 19 dicembre 1985 relativo all'adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di taluni regolamenti nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0046
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0048
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0048


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

relativo all'adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di taluni regolamenti nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto d'adesione, è necessario adattare, nel settore degli ortofrutticoli, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti

- n. 80/63/CEE della Commissione, del 31 luglio 1963, relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1857/85 (2),

- (CEE) n. 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2074/85 (4),

- (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83 (6),

- (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/84 (8);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto possono essere adottate prima dell'adesione ed entrano in vigore con riserva e dalla data dell'entrata in vigore del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento n. 80/63/CEE è completato con le seguenti indicazioni:

« Regno di Spagna

SOIVRE

Secretaría de estado de comercio

Ministerio de Economía y Hacienda

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

Repubblica portoghese

Junta nacional das frutas

R. Rodrigo de Fonseca, 8

1200 Lisboa ».

2. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 496/70 è completato con le seguenti indicazioni:

« Regno di Spagna

SOIVRE

Secretaría de estado de comercio

Ministerio de Economía y Hacienda

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

Repubblica portoghese

Junta nacional das frutas

R. Rodrigo de Fonseca, 8

1200 Lisboa ».

3. L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2118/74 è completato con le seguenti indicazioni:

1.2 // « Regno di Spagna // Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao // Repubblica portoghese // Lisbona, Porto ».

4. L'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2498/75 è completato con le seguenti indicazioni:

« Productos destinados a ser introducidos en . . . (Estado miembro importador) conforme al Regolamento (CEE) n 2498/75 »

« Productos come destino a . . . (Estado-membro importador) em conformidade com o Regulamento (CEE) n 2498/75 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63.

(2) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 31.

(3) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11.

(4) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 24.

(5) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

(6) GU n. L 303 del 5. 11. 1973, pag. 5.

(7) GU n. L 254 dell'1. 10. 1975, pag. 38.

(8) GU n. L 263 del 4. 10. 1984, pag. 20.

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