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Document 31985R3805

Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

GU L 367 del 31.12.1985, p. 39–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrog. impl. da 31999R1493

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3805/oj

31985R3805

Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1985 pag. 0039 - 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 3805/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo rende necessari taluni adeguamenti tecnici dei seguenti regolamenti nel settore vitivinicolo:

- regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2);

- regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3311/85 (4);

- regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola (5);

- regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (6), modificato dall'atto di adesione della Grecia;

- regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2633/85 (8);

- regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (10);

- regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 3 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3310/85 (12);

- regolamento (CEE) n. 460/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo alla collaborazione diretta dei servizi competenti degli stati membri in materia di declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (13), modificato dall'atto di adesione della Grecia;

- regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (15);

- regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati(16);

considerando che l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione prevede, per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate in provenienza dal Portogallo, che la Comunità a dieci riduca i suoi dazi di base in tre fasi dal 1o marzo 1986; che è quindi necessario derogare all'articolo 261, paragrafo 2, secondo comma, affinché la definizione dei vini liquorosi di cui all'allegato I, capitolo XIV, lettera e), dell'atto di adesione si applichi dalla stessa data;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Se l'applicazione delle regole sopra menzionate dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre si prendono tutti prezzi medi stabiliti».

2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 5 milioni di hl e, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 6,2 milioni di hl».

3) Il testo dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«La predetta rilevazione:

a) è effettuata per le unità geografiche seguenti:

- per la Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79;

- per la Francia: i "départements'';

- per l'Italia: le province;

- per la Grecia: i "nomoi'';

- per la Spagna: le province e le regioni;

- per il Portogallo: le regioni;

- per gli altri stati membri interessati: l'intero territorio nazionale;

b) è suddivisa conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera B, del regolamento (CEE) n. 357/79».

4) Il testo dell'articolo 30 septies è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 30 septies

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30 ter, paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla date del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati:

- fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente;

- a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 67».

5) Il testo dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata:

- prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti);

- prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.

Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e la 31 dicembre 1992».

6) Il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare:

- dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare anteriore alla campagna viticola 1980/1981, o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985;

- dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali».

7) Il testo dell'articolo 41, paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«6. Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e:

- quando il quantitativo totale da distillare è uguale o inferiore a 10 milioni di hl, o, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 12,5 milioni di hl, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola;

- quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 10 e, rispettivamente, a 12,5 milioni di hl, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 10 e, rispettivamente, ai primi 12,5 milioni di hl, e al 40 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tali volumi».

8) Il testo dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) 300 mg/l per:

- i vini aventi diritto alla denominazione "Spaetlese'' conformemente alle disposizioni comunitarie;

- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Bordeaux supérieur'', "Graves de Vayres'', "Côtes de Bordeaux Saint-Marcaire'', "Premières Côtes de Bordeaux'', "Sainte-Foy Bordeaux'', "Côtes de Bergerac'', seguita o meno dalla denominazio-

ne "Côtes de Saussignac'', "Haut-Montravel'', "Côtes de Montravel'', "Rosette'';

- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine "Allela'', "La Mancha'', "Navarra'', "Penedés'', "Rioja'', "Rueda'', "Tarragona'' e "Valencia''».

9) Il testo dell'articolo 45, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:

- 18 milliequivalenti per i mosti di uve parzialmente fermentati;

- 18 milliequivalenti per i vini bianci e rosati, nonché, fino al 31 dicembre 1989 al più tardi, per i prodotti derivanti da un taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo;

- 20 milliequivalenti per i vini rossi».

10) Il testo dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) quando si tratta:

- di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1990;

- di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983, purché tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1992».

11) Nell'allegato II, il punto 12, modificato dall'allegato I, capitolo XIV, lettera e), dell'atto di adesione, è completato con il testo seguente:

«Il presente punto si applica a decorrere dal 1o marzo 1986 nella Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 1986».

Articolo 2

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 è completato con il testo seguente:

«f) per la Spagna:

"Denominación de origen'' e "Denominación de origen calificada'';

g) per il Portogallo, dall'inizio della seconda tappa:

"Denominação de origem'', "Denominação de origem controlada'' e "Indicação de proveniênica regulamentada''».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 340/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«

Articolo 1

I tipi di vino da tavola rossi sono:

a) il vino da tavola rosso diverso dal quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10 % vol né superiore a 12 % vol; tale vino è denominatio "tipo R I'';

b) il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,5 % vol né superiore a 15 % vol; tale vino è denominato "tipo R II'';

c) il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo "Portoghese''; tale vino è denominato "tipo R III''».

2) Il testo dell'articolo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 13 % vol; tale vino è denominato "tipo A I''».

Articolo 4

L'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 347/79 è completato con il testo seguente:

«- le province e le regioni per il Regno di Spagna;

- le regioni per la Repubblica portoghese».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 354/79 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi seguenti:

- vini di Porto e di Madera e Moscatello di Setúbal delle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 1 e C IV a)1 e b) 2 della tariffa doganale comune;

- vini di Tokay (Aszu e Szamorodni) delle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 2 e C IV a) 1 e b) 2 della tariffa doganale comune, né al vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 355/79 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

a) Il paragrafo 1 è completato con la lettera seguente:

«f) per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vini rossi con vini bianchi, della menzione: "vino tinto de mezcla'' sul territorio spagnolo».

b) Il testo del paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco».

c) Il testo del paragrafo 3, punto i), è sostituito dal testo seguente:

«i) della menzione:

- "Landwein'' per i vini da tavola originari della Germania e della provincia di bolzano in Italia;

-"vin de pays'' per i vini da tavola originari della Francia o del Lussemburgo;

- "vino tipico'' per i vini da tavola originari dell'Italia, compresa la provincia di Bolzano;

- "onomasía katá parádosh'' (denominazione tradizionale), "oínow topików'' (vino tipico) per i vini da tavola originari della Grecia;

- "vino de la tierra'' per i vini da tavola originari della Spagna;

- dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional'' per i vini da tavola originari del Portogallo,

qualora gli stati membri produttori interessati abbiano stabilito le norme che disciplinano l'impiego di tali indicazioni.

Dette norme devono prevedere che tali menzioni siano connesse all'impiego di una determinata indicazione geografica e riservate ai vini da tavola che rispondono a talune condizioni di produzione, in particolare per quanto concerne le varietà di viti, il titolo alcolometrico naturale volumico minimo e le caratteristiche organolettiche.

Per i vini da tavola messi in circolazione sul loro territorio e designati conformemente al comma precedente, gli stati membri possono autorizzare che ciascuna delle menzioni di cui al primo comma sia sostituita dalla menzione corrispondente in una o più delle loro lingue ufficiali».

2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- né con il nome della zona di produzione di un altro vino da tavola al quale lo stato membro interessato ha attribuito una delle menzioni "Landwein'', "vin de pays'', "vino tipico'', "onomasía katá parádosh'' (denominazione tradizionale), "oínow topików'' (vino tipico), "vino de la tierra'' o, dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional''.

3) All'articolo 9:

a) Il testo del paragrafo 1, lettere a) e b), è sostituito dal testo seguente:

«a) della menzione "vino da tavola'' o, per i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vino da tavola rosso con vino da tavola bianco, della menzione "vino tinto de mezcla'';

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco''.

b) Il testo del articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:

«e) a seconda dei casi, la menzione "Landwein'', "vin de pays'', "vin tipico'' "onomasía katá parádosh'' (denominazione tradizionale), "oínow tipików'' (vino tipico), "vin de la tierra'', nonché dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional'', o una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità».

4) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f), del regolamento (CEE) n. 338/79 può essere fatta soltanto nella lingua ufficiale dello stato membro d'origine. Ciò vale anche, dall'inizio della seconda tappa, per l'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera g), del suddetto regolamento».

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

Elenco delle varietà di viti dalle quali possono essere ottenuti vini spumanti di qualità del tipo aromatico

Aleatico N

Brachetto N

Clairette

Freisa N

Gewuerztraminer

Girò N

Huxelrebe

Macabeu, Bourboulenc

Malvasia de Sitges

Malvasia Grossa B

Malvasia de Rioja B

Mauzac bianco e rosato

Monica N

Mosxocilero (Moscofilero)

Tutti i moscati

Perle

Prosecco

Scheurebe»

2) Con effetto dal 1o settembre 1986, il termine «Picpoul» è inserito nell'allegato dopo il termine «Perle».

Articolo 8

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 460/79 è sostituito dal testo seguente:

«2. Al più tardi il 30 aprile 1979 ogni stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indrizzo dei

servizi competenti autorizzati a declassare un v.q.p.r.d.

Questa comunicazione è fatta dalla Repubblica ellenica alla data della sua adesione e dal Regno di Spagna al più tardi il 1o marzo 1986.

La Commissione provvede, nell'ambito delle modalità di applicazione, alla pubblicazione del nome e dell'indrizzo di tali servizi competenti».

Articolo 9

Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è completato con il comma seguente:

«La data di cui al secondo comma è differita, per la Spagna, al 1o marzo 1986 e, per il Portogallo, al primo giorno della seconda tappa».

Articolo 10

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'indicazione della dicitura relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), viene fatta mediante una delle diciture seguenti, comprensibili nello stato membro o nel paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:

- "extra brut'' o "extra herb'':

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 0 e 6 g/l;

- "brut'' o "herb'':

se il tenore di zucchero residuo è inferiore a 15 g/l;

- "extra dry'' o "extra trocken'':

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e 20 g/l;

- "sec'', "trocken'', "secco'' o "asciutto'', "dry'', "toer'', "jhrów'' o "seco'':

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 17 e 35 g/l;

- "demi sec'', "halbtrocken'', "abboccato'', "medium dry'', "halvtoer'', "hmijhrow'', "semi seco'' o, dall'inizio della secondo tappa, "meio seco'':

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 33 e 50 g/l;

- "doux'', "mild'', "dolce'', "sweet'', "soed'', "glyk´yw'', "dulce'' o, dall'inizio della seconda tappa, "doce'':

se il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 g/l».

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

(4) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 21.

(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.

(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.

(8) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 3.

(9) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

(10) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1.

(11) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

(12) GU n. L 320 del 29. 22. 1985, pag. 19.

(13) GU n. L 58 del 9. 3. 1979, pag. 1.

(14) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(15) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

(16) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.

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