Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3678

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3678/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    GU L 351 del 28.12.1985, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3678/oj

    31985R3678

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3678/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/1985 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0039
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0039


    *****

    REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3678/85 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 1985

    che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto dal 1o gennaio 1986:

    - gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

    - presidente: 45 905 FB,

    - vicepresidente: 29 500 FB,

    - commissario: 19 670 FB,

    - gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

    - presidente: 45 905 FB,

    - giudice o avvocato generale: 19 670 FB,

    - cancelliere: 17 940 FB,

    - l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 240 FB.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. KRIEPS

    (1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

    (2) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4.

    Top