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Document 31985R3655

Regolamento (CEE) n. 3655/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d' importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine

GU L 348 del 24.12.1985, p. 24–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3655/oj

31985R3655

Regolamento (CEE) n. 3655/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d' importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 24/12/1985 pag. 0024 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0192


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3655/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3582/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni di bufalo congelate di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1986) (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3583/85 e (CEE) n. 3582/85 è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (4), tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che è opportuno che gli stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3583/85 è ripartito come segue:

a) 12 500 tonnellate di carni refrigerate disossate di cui alla sottovoce 02.01 A II a) 4 bb) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b) 4 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" ».

c) 2 300 tonnellate di carni disossate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione.

Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3582/85 viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2 e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria. 2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,

- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,

- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 8

In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 263/81 (1) o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.

(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 7.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

(1) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

- JUNTA NACIONAL DE CARNES:

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

per le carni originarie dell'Australia:

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

- FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE (FSQS) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

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