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Document 31985R3645

Regolamento (CEE) n. 3645/85 del Consiglio del 19 dicembre 1985 che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

GU L 348 del 24.12.1985, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3645/oj

31985R3645

Regolamento (CEE) n. 3645/85 del Consiglio del 19 dicembre 1985 che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 24/12/1985 pag. 0005 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0188
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0188


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3645/85 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3659/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3659/84; che il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che l'applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenendo conto delle altre regioni menzionate nel regolamento (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1985 che figura all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 12.

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