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Document 31985R3583

    Regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986)

    GU L 343 del 20.12.1985, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3583/oj

    31985R3583

    Regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986)

    Gazzetta ufficiale n. L 343 del 20/12/1985 pag. 0008 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0137
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0137


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3583/85 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1985

    relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 % il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 29 800 t; che è perciò opportuno aprire per il 1986 tale contingente;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente gente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

    considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

    Il volume totale di detto contingente ammonta a 29 800 t, espresso in peso del prodotto.

    2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

    Articolo 2

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

    a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

    b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS

    (1) GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 6.

    (2) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

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