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Document 31985R3522
Council Regulation (EEC) No 3522/85 of 9 December 1985 fixing for the 1986/87 milk year the guideline figure for the fat content of standardized whole milk imported into Ireland and the United Kingdom
Regolamento (CEE) n. 3522/85 del Consiglio del 9 dicembre 1985 che fissa per la campagna lattiera 1986/1987 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito
Regolamento (CEE) n. 3522/85 del Consiglio del 9 dicembre 1985 che fissa per la campagna lattiera 1986/1987 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito
GU L 336 del 14.12.1985, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987
Regolamento (CEE) n. 3522/85 del Consiglio del 9 dicembre 1985 che fissa per la campagna lattiera 1986/1987 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 14/12/1985 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0133
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/85 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1985 che fissa per la campagna lattiera 1986/1987 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), vista la proposta della Commissione, considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento; considerando che, in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo suddetto, occorre fissare per la campagna lattiera 1986/1987 il tasso indicativo del tenore di materia grassa che il latte intero normalizzato proveniente da un altro stato membro deve contenere per poter essere commercializzato nel territorio dei due stati membri interessati; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e commercializzato nello stato membro importatore nel corso dell'anno precedente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna lattiera 1986/1987, il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato: - per l'Irlanda a 3,60 %, - per il Regno Unito a 3,90 %. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. (2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.