Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3518

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo

    GU L 335 del 13.12.1985, p. 56–58 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3518/oj

    31985R3518

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0056 - 0058
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0029
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0029


    *****

    REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3518/85 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1985

    che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

    vista la proposta della Commissione (1), presentata previo parere del comitato dello statuto,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere della Corte di giustizia,

    considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo comporta la necessità di ristrutturare la composizione dell'organico delle Comunità;

    considerando che a tale scopo occorre adottare misure particolari in materia di cessazione definitiva dal servizio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, a norma dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, le istituzioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 1990 ad adottare, nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l'età di 55 anni, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento.

    Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i funzionari retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerca e di investimento che occupano un posto dei quadri scientifico e tecnico, per il tempo e qualora siano loro applicabili altre misure specifiche di cessazione definitiva dal servizio decise dal Consiglio.

    Articolo 2

    1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è così fissato:

    - 150 per il Parlamento europeo,

    - 120 per il Consiglio,

    - 500 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento »,

    - 50 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca »,

    - 25 per la Corte di giustizia,

    - 14 per il Comitato economico e sociale,

    - 12 per la Corte dei conti.

    2. Entro il limite previsto dal paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il numero dei funzionari che possono beneficiare in un anno determinato del provvedimento di cessazione dal servizio.

    Per il 1986 il numero è così fissato:

    - 75 per il Parlamento europeo,

    - 30 per il Consiglio,

    - 155 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento »,

    - 15 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca »,

    - 7 per la Corte di giustizia,

    - 8 per il Comitato economico e sociale,

    - 3 per la Corte dei conti.

    Articolo 3

    Tenuto conto dell'interesse del servizio, l'istituzione sceglie, entro il limite fissato in conformità dell'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, tra i funzionari che chiedono l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio a titolo dell'articolo 1, quelli a cui applica la suddetta misura.

    A tal fine essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni. Tuttavia, per quanto riguarda i funzionari della Corte dei conti, l'anzianità è così fissata:

    - 7 anni per i provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio nel corso del 1986,

    - 8 anni per i provvedimenti nel corso del 1987,

    - 9 anni per i provvedimenti nel corso del 1988.

    Articolo 4

    1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvvedimento previsto dall'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

    2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi alle condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

    L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

    3. All'indennità prevista al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato per il paese sito all'interno o all'esterno della Comunità, ove il beneficiario fornisca prove di aver stabilito la sua residenza.

    Se il beneficiario dell'indennità fissa la sua residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

    L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

    L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

    4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

    Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

    L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

    5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

    6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto dall'articolo 72 dello statuto purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

    7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto e dall'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

    8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1, ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

    L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionazio avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato dei diritti alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

    La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione del servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

    Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto.

    9. In caso di decesso di un ex funzionario, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo 2, dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'allegato VII, articolo 21, dello statuto. 10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 5

    1. I funzionari di cui all'articolo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) nonché all'articolo 102, paragrafo 5, dello statuto, esclusi quelli che prima del 1o gennaio 1962 occupavano un posto di grado A 1 o A 2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e ai quali si applicano le misure ai sensi dell'articolo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari vengano disciplinati a norma dell'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

    2. L'articolo 4, paragrafi 3 e da 5 a 9 del presente regolamento, sono tuttavia applicabili ai funzionari menzionati nel presente articolo e ai loro aventi diritto.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. GOEBBELS

    (1) GU n. C 250 del 2. 10. 1985, pag. 5.

    (2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 97.

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    Top