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Document 31985R3472

Regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione del 10 dicembre 1985 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

GU L 333 del 11.12.1985, p. 5–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 13/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3472/oj

31985R3472

Regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione del 10 dicembre 1985 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 11/12/1985 pag. 0005 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0228
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0228
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0124


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3472/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il prezzo d'intervento è destinato a garantire ai produttori oleicoli un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo di mercato; che tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo un regime d'intervento per gli oli che costituiscono la parte essenziale della produzione e che possono essere immagazzinati; che, tuttavia, occorre escludere da tale garanzia gli oli di difficile commercializzazione;

considerando che, per fissare la qualità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, è necessario tener conto, da un lato, della proporzione delle differenti qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine e della struttura della produzione e, d'altro lato, delle abitudini commerciali del commercio all'ingrosso, stadio in cui è fissato il prezzo d'intervento;

considerando che è opportuno prevedere le misure che consentano di accertare l'origine del prodotto offerto all'intervento;

considerando che, tenuto conto della limitazione dell'intervento agli oli di oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento occorre definire i metodi di analisi da utilizzare, onde garantire che il prodotto offerto all'intervento soddisfi alle summenzionate definizioni degli oli;

considerando che, tenuto conto degli usi commerciali, è opportuno fissare i tenori massimi in acqua e in impurità e quelli a partire dai quali sono applicate le detrazioni di peso;

considerando che è necessario fissare la tabella di maggiorazioni e di riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento, tenendo conto dei rapporti di valore esistenti sul mercato comunitario; che, ai fini della corretta applicazione delle maggiorazioni e riduzioni previste, è d'uopo garantire che detti oli presentino le loro caratteristiche specifiche, ad esempio per il tramite di istituti specializzati e di laboratori d'analisi riconosciuti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli organismi d'intervento devono tener conto delle eventuali variazioni delle spese risultanti per il venditore dal trasporto dell'olio in una località diversa da quella da lui indicata; che occorre stabilire le condizioni d'applicazione di tali disposizioni;

considerando che l'olio d'oliva può subire un certo deprezzamento durante l'ammasso; che è necessario limitare il più possibile tale deprezzamento; che si devono perciò fissare norme minime in materia di magazzinaggio degli oli acquistati all'intervento;

considerando che, per una corretta gestione delle scorte d'intervento e a scopo di controllo, si rende necessario prescrivere ad ogni deposito di olio d'oliva la tenuta obbligatoria di una contabilità di magazzino giornaliera; che, agli stessi fini, occorre precisare taluni verifiche ed altre incombenze a carico degli stati membri;

considerando che, allo scopo di assicurare la necessaria chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione (3) e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione degli oli il cui tenore in acqua e in impurità è superiore:

- all'1 % per gli oli vergini,

- al 2 % per gli oli di sansa.

Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine lampante e l'olio di sansa di oliva, tale intervento è limitato agli oli il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superi il 12 % per gli oli vergini lampanti e il 15 % per gli oli di sansa.

Articolo 2

1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto. L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità.

2. L'offerente attesta l'origine comunitaria dell'olio d'oliva offerta all'intervento e la propria qualità di primo proprietario dell'olio per mezzo della contabilità di magazzino dei frantoi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (1), e nel caso dell'olio di sansa di oliva, della contabilità delle industrie di estrazione di questo olio.

3. Ogni partita offerta deve vertere come minimo sulle quantità seguenti:

- 500 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere a) o b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

- 1 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere c), dello stesso allegato;

- 2 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere d), del suddetto allegato o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità elencate al punto 1 dello stesso allegato;

- 5 000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto regolamento.

4. L'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento:

a) ha verificato, utilizzando i metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (2), che l'olio offerto non contiene olio riesterificato od oli di altra natura;

b) ove si tratti di olio di oliva di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, ha verificato che l'olio offerto non contiene oli aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77, caratteristiche stabilite secondo il metodo definito nell'allegato V del predetto regolamento.

Le disposizioni del primo comma non si applicano, salvo casi di dubbio connessi con la natura dell'olio offerto, alle partite di quantità inferiore o uguale a 5 tonnellate.

Le analisi ai sensi del primo comma e quelle ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti dallo stato membro interessato, indipendenti dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori.

5. Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine diverso dal lampante, l'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento ha verificato che le caratteristiche organolettiche sono conformi a quelle definite nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Detta verifica deve essere effettuata da un istituto riconosciuto dallo stato membro interessato, indipendente dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori. Qualora uno stato membro non abbia riconosciuto siffatto istituto, la Commissione può sospendere, mediante decisione le maggiorazioni applicabili all'olio di oliva vergine nello stato membro in questione.

6. Qualora l'organismo d'intervento constati che l'olio presentato all'intervento non corrisponde alla qualità dichiarata dall'offerente, l'offerta in questione può essere ritirata.

In tal caso, le eventuali spese di entrata in magazzino, di magazzinaggio e di uscita dal magazzino dell'olio offerto sono a carico dell'offerente.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto è il prezzo valido il giorno della consegna, eventualmente modificato conformemente all'articolo 5 per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

2. La modifica del prezzo di acquisto è effettuata applicando al prezzo d'intervento le maggiorazioni e le riduzioni che figurano nell'allegato. Le modifiche previste per gli oli vergini diversi dall'olio lampante possono essere operate soltanto per gli oli le cui caratteristiche sono state riconosciute conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine commestibile diverso dal lampante, l'esame delle carattteristiche organolettiche è effettuato secondo una procedura comunitaria.

In attesa della definizione di tale procedura, gli stati membri effettuano l'esame di cui sopra secondo procedure nazionali.

3. Il pagamento è effettuato per la quantità di olio consegnata, previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente le 0,2 % per gli oli vergini e lo 0,5 % per gli oli di sansa.

4. Il pagamento dell'olio acquistato dall'organismo d'intervento è effettuato entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna dell'olio da parte dell'organismo d'intervento e scade il centoquarantesimo giorno successivo a tale data.

Articolo 4

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta indirizzata all'organismo d'intervento dello stato membro dove si trova l'olio.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ha luogo nel più breve termine, con le necessarie precisazioni circa le condizioni della presa in consegna dell'olio.

Articolo 5

1. Al momento dell'offerta, l'offerente dell'olio indica il centro d'intervento presso il quale desidera effettuare la consegna, nonché la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta.

2. L'organismo d'intervento decide in merito al luogo di presa in consegna dell'olio.

Se, a richiesta dell'organismo d'intervento, la consegna è effettuata:

- in un centro diverso da quello designato nell'offerta, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, dell'eventuale maggiorazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore;

- in una località diversa da un centro d'intervento, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

3. L'organismo d'intervento designa un luogo di consegna diverso dal centro indicato dall'offerente dell'olio se tale centro non offre, al momento dell'operazione, una capacità di magazzinaggio sufficiente per il prodotto di cui trattasi o garanzie sufficienti per la buona conservazione dei prodotti soggetti ad intervento.

Il luogo di consegna designato dall'organismo d'intervento è quello, tra i luoghi conformi alle condizioni di capacità di magazzinaggio e di buona conservazione in cui tutte le spese risultanti dalle spese di magazzinaggio e dalla modifica delle spese di trasporto sono meno elevate.

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- deposito: un magazzino predisposto per la ricezione e la conservazione di una o più partite d'olio d'oliva e costituente un'unità operativa di un centro d'intervento;

- partita: un quantitativo d'olio d'oliva di un'unica qualità, offerto all'intervento da una stessa persona fisica o giuridica e contenuto in un solo contenitore;

- partita destinata al magazzinaggio: un quantitativo d'olio d'oliva costituito da una o più partite di un'unica qualità a fini di conservazione in un magazzino e di successiva vendita.

Articolo 7

1. Ogni deposito in cui sia immagazzinato olio d'oliva soggetto a intervento deve avere una struttura, una capacità e un'attrezzatura che consentano di procedere in buone condizioni alle necessarie operazioni di ricezione, acquisto, magazzinaggio, movimentazione e vendita della merce.

I contenitori dell'olio devono essere provvisti di un rivestimento interno che garantisca la buona conservazione del prodotto; essi devono essere protetti dall'irraggiamento solare diretto.

2. È vietato introdurre e immagazzinare nei depositi di olio d'oliva soggetto a intervento oli e grassi che non siano estratti dalle olive.

L'immagazzinaggio degli oli di oliva soggetti ad intervento deve essere effettuato separatamente dagli altri oli di oliva e non può effettuarsi in depositi situati nelle cinte delle raffinerie d'olio d'oliva o degli stabilimenti per l'estrazione dell'olio di sansa.

3. Per ogni deposito di olio d'oliva soggetto a intervento l'organismo d'intervento o, se del caso, l'organismo ammassatore tiene, presso il deposito stesso, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti:

a) quantità, qualità, localizzazione e proprietario, partita per partita, dell'olio d'oliva offerto all'intervento in vista dell'acquisto, nonché una copia della ricevuta o del bollettino di consegna;

b) per ogni partita acquistata, la fattura d'acquisto, non appena sia disponibile, e una copia del certificato di analisi;

c) per ogni partita in deposito, costituita o in via di costituzione, qualità, quantità e localizzazione, con l'indicazione delle partite originarie di cui alla lettera b), nonché gli eventuali declassamenti della partita stessa;

d) movimenti degli oli e dei residui all'interno del deposito;

e) per ogni partita uscita, una copia del bollettino d'uscita e della fattura di vendita, non appena questa sia disponibile, nonché, se del caso, una copia del certificato d'analisi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (1);

f) quantità e localizzazione di ogni partita costituita di residui oleosi.

Se in un deposito d'intervento sono immagazzinati anche oli d'oliva diversi da quelli che formano oggetto delle operazioni d'intervento, il deposito stesso deve tenere per tali oli una contabilità di magazzino distinta.

Articolo 8

1. Le partite destinate al magazzinaggio vengono costituite con le partite d'olio acquistate. Le partite destinate al magazzinaggio devono essere costituite, soprattutto nel caso degli oli direttamente commestibili, in modo da conservare le principali caratteristiche di valutazione delle partite originarie.

2. Il quantitativo di ogni partita destinata al magazzinaggio, salvo situazione di penuria di olio, deve essere superiore alle seguenti quantità (tonnellate):

1.2 // - oli d'oliva vergini commestibili // 10 // - oli d'oliva vergini lampanti // 20 // - oli di sansa d'oliva // 20

3. Immediatamente dopo la costituzione di una partita destinata al magazzinaggio ne vengono prelevati tre campioni rappresentativi del peso di 250 grammi, che devono essere depositati, in recipiente sigillato, presso l'organismo d'intervento per consentire l'identificazione della partita stessa.

4. Per garantire la buona conservazione dell'olio, ogni partita deve subire, durante i primi sei mesi di magazzinaggio, almeno tre travasi oppure, per gli oli non commestibili, tre spillature.

5. Le partite di olio d'oliva soggetto a intervento devono essere immagazzinate nel deposito in cui la merce è stata presa in consegna. Esse possono essere immagazzinate in un deposito diverso soltanto per motivi gravi e previa autorizzazione dell'organismo d'intervento.

Articolo 9

1. Gli stati membri interessati verificano periodicamente, in ogni centro d'intervento e in ogni deposito:

- le operazioni d'acquisto, magazzinaggio e vendita degli oli,

- lo stato delle scorte,

- la tenuta della contabilità di magazzino,

- l'evoluzione della qualità degli oli che compongono le partite immagazzinate.

2. L'organismo d'intervento, qualora abbia incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, effettua una verifica per sondaggio della corrispondenza tra l'olio immagazzinato e i campioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3. Gli stati membri interessati procedono, all'inizio di ogni campagna, a un'analisi di tutte le partite di oli commestibili. I risultati dell'analisi vengono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni campagna.

La Commissione, dopo esame di tali risultati, provvede se del caso a declassare gli oli che non presentano più le caratteristiche qualitative con cui risultano far parte delle scorte d'intervento e ne informa gli stati membri interessati.

4. Gli stati membri prendono i provvedimenti più adeguati, oltre a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire la buona conservazione dell'olio d'oliva oggetto d'intervento.

Articolo 10

Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1), allo scopo di coordinare determinate attività ed ai fini di una migliore gestione delle scorte d'intervento, agenti della Commissione possono partecipare ai lavori:

- degli istituti e dei laboratori incaricati delle analisi e degli esami di cui agli articoli 2 e 3,

- di verifica delle condizioni di magazzinaggio definite all'articolo 9.

Articolo 11

Gli stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2942/80 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma si applicano a decorrere dal 1o novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

(3) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.

(1) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(2) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.

(1) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

1.2.3 // // // // Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio) // Maggiora- zione // Riduzione // // // // Olio vergine extra // 17,29 // - // Olio vergine fino // 12,09 // - // Olio vergine semifino // - // - // Olio vergine lampante 1° // // 8,14 // Altri oli vergini lampanti: - da più di 1° di acidità sino a 8° // // Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // - più di 8° di acidità // // Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // Olio di sansa di oliva sino a 5° di acidità // // 123 // Altri oli di sansa di oliva: - da più di 5° di acidità sino a 8° // // Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // - più di 8° di acidità // // Aumento della riduzione di 0,20 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // // //

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