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Document 31985R3302

    Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    GU L 316 del 27.11.1985, p. 37–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3302/oj

    31985R3302

    Regolamento (CEE) n. 3302/85 della Commissione del 26 novembre 1985 che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 26/11/1985 pag. 0037 - 0037


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/85 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 1985

    che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze generalizzate per il 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3266/85 della Commissione (2) ha ripristinato, a decorrere dal 25 novembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio;

    considerando che il regolamento della Commissione è stato adottato per errore;

    considerando che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 25 novembre 1985, il suddetto regolamento (CEE) n. 3266/85,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3266/85 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1985.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 26.

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