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Document 31985R3179

    Regolamento (CEE) n. 3179/85 del Consiglio dell' 11 novembre 1985 relativo all' applicazione della decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica gli importi in ECU previsti all' articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 301 del 15.11.1985, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3179/oj

    31985R3179

    Regolamento (CEE) n. 3179/85 del Consiglio dell' 11 novembre 1985 relativo all' applicazione della decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica gli importi in ECU previsti all' articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 15/11/1985 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0130
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0130


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3179/85 DEL CONSIGLIO

    dell'11 novembre 1985

    relativo all'applicazione della decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica gli importi in ECU previsti all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Norvegia (1), firmato il 14 maggio 1973, è entrato in vigore il 1o luglio 1973;

    considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/85 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo;

    considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Norvegia è applicabile nella Comunità.

    Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. SCHLECHTER

    (1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

    DECISIONE N. 1/85 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA

    del 15 maggio 1985

    che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

    visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa (1), in particolare l'articolo 28,

    considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'unità di conto europea erano al 1o ottobre 1984 più bassi degli importi corrispondenti vigenti al 1o ottobre 1982; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione nelle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ECU,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue:

    - al paragrafo 1, lettera b), l'importo « 3 400 ECU » è sostituito da « 4 000 ECU »,

    - al paragrafo 2, gli importi « 240 ECU » e « 680 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 280 ECU » e « 800 ECU ».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 1985.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1985.

    Per il comitato misto

    Il Presidente

    C. BERG-NIELSEN

    (1) GU n. L 323 dell'11. 12. 1984, pag. 129.

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