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Document 31985R2730

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2730/85 DEL CONSIGLIO, DEL 27 SETTEMBRE 1985, RECANTE APERTURA, RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER TALUNI VINI A DENOMINAZIONE D' ORIGINE, DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ORIGINARI DELLA TUNISIA ( 1985/1986 )

    GU L 259 del 1.10.1985, p. 3–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2730/oj

    31985R2730

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2730/85 DEL CONSIGLIO, DEL 27 SETTEMBRE 1985, RECANTE APERTURA, RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER TALUNI VINI A DENOMINAZIONE D' ORIGINE, DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ORIGINARI DELLA TUNISIA ( 1985/1986 )

    Gazzetta ufficiale n. L 259 del 01/10/1985 pag. 0003 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0072
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0072


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2730/85 DEL CONSIGLIO

    del 27 settembre 1985

    recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1985/1986)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 20 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1) prevede che taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, specificati nell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 16 ottobre 1978 (2) e provenienti dalle raccolte ottenute a partire dalla raccolta 1977, siano esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo in questione; che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo dal 1o novembre 1985 al 31 ottobre 1986;

    considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2342/84 (4);

    considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

    considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in quote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari stati membri;

    considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale;

    considerando che le quote iniziali degli stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente; che le quote iniziale e complementare devono essere valide fino alla fine del periodo contin

    gentale; contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli stati membri;

    considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza della quota iniziale fosse disponibile in uno stato membro, tale stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte di un contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o novembre 1985 al 31 ottobre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 50 000 ettolitri per i seguenti prodotti originari della Tunisia:

    1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): C. altri: - Vini con le seguenti denominazioni di origine: coteaux de Tebourba, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno // //

    2. Nei limiti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente.

    3. Sono ammessi al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 i vini prodotti a partire dalla raccolta 1977.

    4. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco di riferimento.

    I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario a condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    5. All'importazione, ciascuno di questi vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità tunisine, conformemente al modello allegato al presente regolamento, e nel quale deve essere attestato, nella rubrica n. 16, che i vini in oggetto sono prodotti a partire dalla raccolta 1977.

    Articolo 2

    1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

    2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 ottobre 1986, corrispondono ai seguenti quantitativi:

    (in ettolitri)

    Benelux: 4 500

    Danimarca: 2 500

    Germania: 5 000

    Grecia: 800

    Francia: 5 000

    Irlanda: 1 000

    Italia: 2 000

    Regno Unito: 4 200

    3. La seconda parte del contingente, pari rispettivamente a 25 000 ettolitri, costituisce la riserva.

    Articolo 3

    1. Se la quota iniziale di uno stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

    2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

    3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

    4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

    Articolo 4

    Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 ottobre 1986.

    Articolo 5

    Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1o settembre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 agosto 1986 ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

    Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 agosto 1986 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

    Articolo 6

    La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, in merito al grado di esaurimento della riserva.

    La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 settembre 1986, in merito alla stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

    Articolo 7

    1. Gli stati membri adottano le disposizioni adeguate affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario.

    2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

    3. Gli stati membri imputano alle proprie quote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

    4. La situazione di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

    Articolo 8

    Gli stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, in merito alle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

    Articolo 9

    Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 settembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. STEICHEN

    (1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

    (2) GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 2.

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (4) GU n. L 217 del 14. 8. 1984, pag. 6.

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