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Document 31985R2237

    Regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all' importazione delle uve secche

    GU L 209 del 6.8.1985, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/1989; abrogato da 31989R2054

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2237/oj

    31985R2237

    Regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all' importazione delle uve secche

    Gazzetta ufficiale n. L 209 del 06/08/1985 pag. 0024 - 0025
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0222
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0222


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/85 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 1985

    che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7,

    visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di canto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

    considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede che per le uve secche importate si rispetti un prezzo minimo all'importazione; che il regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio (5), stabilisce norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche;

    considerando che occorre precisare i fattori da prendere in considerazione per la determinazione del prezzo all'importazione e la procedura da seguire per la loro conversione nella moneta dello stato membro importatore; che, per impedire il mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione, occorre accettare come prove documentarie soltanto le fatture emesse nel paese di origine delle uve secche;

    considerando che il coefficiente monetario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2089/85 costituisce un elemento del prezzo minimo all'importazione e deve essere fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione; che, in caso di variazioni monetarie nel corso di una campagna di commercializzazione, potrebbe rendersi necessario modificare il coefficiente monetario o fissare un nuovo coefficiente in tempi brevi; che occorre autorizzare la Commissione a fissare tale coefficiente; che il coefficiente deve essere fissato quando il divario monetario effettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7), è uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttivoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

    a) prezzo fob nel paese di origine,

    b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

    3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

    4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.

    5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di quest'ultimo si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

    Articolo 2

    1. Per ogni partita, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

    2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

    3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato all'importatore:

    a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti,

    b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o

    c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

    Articolo 3

    L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

    Articolo 4

    1. Nel caso in cui, per la moneta di uno stato membro, il divario monetario effettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali, la Commissione fissa un coefficiente monetario corrispondente al divario monetario effettivo. Tuttavia se nel corso della campagna di commercializzazione, il divario monetario effettivo è inferiore a 2,5 punti percentuali rispetto a quello fissato precedentemente, si continua ad applicare quest'ultimo. Il divario monetario effettivo da prendere in considerazione per le monete di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71 è quello constatato nel periodo compreso tra il mercoledì e il successivo martedì immediatamente precedenti la fissazione del coefficiente monetario.

    2. Il coefficiente di cui al paragrafo 1 è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

    (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

    (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

    (5) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

    (6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

    (7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

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