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Document 31985R2053
Commission Regulation (EEC) No 2053/85 of 24 July 1985 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of the Netherlands
Regolamento (CEE) n. 2053/85 della Commissione del 24 luglio 1985 relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Regolamento (CEE) n. 2053/85 della Commissione del 24 luglio 1985 relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
GU L 193 del 25.7.1985, p. 29–29
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 2053/85 della Commissione del 24 luglio 1985 relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0029 - 0029
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/85 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1985 relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/85 (4), prevede dei contingenti per il 1985; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che il contingente di rane pescatrici assegnato per il 1985 ai Paesi Bassi nelle zone CIEM Vb (zona CE), VI e VII è stato diminuito per uno scambio di contingenti, che i contingenti sono considerati esauriti, che è quindi necessario di proibire la pesca di queste popolazioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che i contingenti di rane pescatrici nelle acque delle zone CIEM Vb (zona CE), VI e VII assegnati ai Paesi Bassi per il 1985 sono esauriti. La pesca della rana pescatrice nelle acque delle zone CIEM Vb (zona CE), VI e VII eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 4.