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Document 31985R1800
Commission Regulation (EEC) No 1800/85 of 28 June 1985 fixing for the 1985/86 marketing year the reference prices for hybrid maize for sowing
Regolamento (CEE) n. 1800/85 della Commissione del 28 giugno 1985 che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1985/1986
Regolamento (CEE) n. 1800/85 della Commissione del 28 giugno 1985 che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1985/1986
GU L 169 del 29.6.1985, p. 61–62
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986
Regolamento (CEE) n. 1800/85 della Commissione del 28 giugno 1985 che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1985/1986
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1985 pag. 0061 - 0062
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0184
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0184
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1800/85 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1985 che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1985/1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le ultime tre campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina (3), è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresentative per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto; considerando che le importazioni di diversi tipi di granturco ibrido destinato alla semina di cui alla sottovoce 10.05 A IV (« altri ») della tariffa doganale comune non possono essere considerate rappresentative, data la loro entità estremamente ridotta; che non si possono pertanto fissare prezzi di riferimento per questi tipi di granturco; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina di cui alle sottovoci 10.05 A I, 10.05 A II e 10.05 A III della tariffa doganale comune sono fissati come indicato in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 23. (3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1. ALLEGATO (ECU/100 kg) 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Prezzi di riferimento // // // // ex 10.05 // Granturco: // // // A. ibrido, destinato alla semina (a): // // // I. ibridi doppi e ibridi top cross // 84 // // II. ibridi a tre vie // 101 // // III. ibridi semplici // 224 // // // (a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.