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Document 31985R1680

    Regolamento (CEE) n. 1680/85 del Consiglio del 19 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

    GU L 162 del 21.6.1985, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985; abrog. impl. da 31985R3681

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1680/oj

    31985R1680

    Regolamento (CEE) n. 1680/85 del Consiglio del 19 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 21/06/1985 pag. 0004 - 0004
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0261
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0261


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/85 DEL CONSIGLIO

    del 19 giugno 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3508/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3627/84 (2), ha prorogato fino al 30 giugno 1985 il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta;

    considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/80, la data del « 30 giugno 1985 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1985 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. ANDREOTTI

    (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.

    (2) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 5.

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