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Document 31985R1314
Council Regulation (EEC) No 1314/85 of 23 May 1985 amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of markets in dried fodder
Regolamento (CEE) n. 1314/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
Regolamento (CEE) n. 1314/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
GU L 137 del 27.5.1985, p. 27–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31978R1117 | sostituzione | articolo 17.3 | 01/05/1985 | |
Implicit repeal | 31983R1220 | 02/07/1985 |
Regolamento (CEE) n. 1314/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 27/05/1985 pag. 0027 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0223
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0223
REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/85 DEL CONSIGLIO del 23 maggio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo (1),considerando che nella fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1985/1986, il Consiglio ha prestato particolare attenzione al settore dei foraggi essiccati che contribuiscono all'approvvigionamento dei prodotti proteici della Comunità;considerando che le patate disidratate di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 (2), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1220/83 (3) contribuiscono a detto approvvigionamento; che occorre dunque prevedere durante la campagna 1985/1986 un aiuto per detti prodotti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 17, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:«Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), esso è applicabile per la camapgna di commercializzazione 1985/1986.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985. (1) GU n. C 94 del 15. 4. 1985. (2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.