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Document 31985D0474

    85/474/CEE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1985 relativa alle domande di rimborso e di versamento di anticipi nell'ambito di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca

    GU L 284 del 24.10.1985, p. 1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/474/oj

    31985D0474

    85/474/CEE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1985 relativa alle domande di rimborso e di versamento di anticipi nell'ambito di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 284 del 24/10/1985 pag. 0001 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0010
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0010


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 settembre 1985

    relativa alle domande di rimborso e di versamento di anticipi nell'ambito di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca

    (85/474/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,considerando che le domande di rimborso e di versamento di anticipi che gli stati membri presentano alla Commissione devono recare alcuni dati che consentano di accertare che le spese sono conformi alle disposizioni della direttiva 83/515/CEE e riguardano le azioni approvate dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 della direttiva stessa;considerando che, per consentire un controllo efficace, gli stati membri devono tenere i documenti giustificativi, in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti, a disposizione della Commissione per i tre anni successivi al versamento dell'ultimo rimborso;considerando che, per concretizzare la possibilità offerta alla Commissione di versare anticipi, occorre precisare le relative modalità e procedure;considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le domande di rimborso di cui all'articolo 10, paragrafo 1,

    della direttiva 83/515/CEE devono essere conformi alle tabelle che figurano negli allegati 1, 2 e 3.

    Articolo 2

    Gli stati membri tengono a disposizione della Commissione, per i tre anni successivi al versamento dell'ultimo rimborso, tutti i documenti giustificativi, o la loro copia certificata conforme, sulla cui base sono stati calcolati gli aiuti di cui alla direttiva 83/515/CEE, nonché i fascicoli completi dei beneficiari.

    Articolo 3

    Gli anticipi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 83/515/CEE devono formare oggetto di una domanda da parte dello stato membro interessato. La domanda deve essere redatta nella forma indicata nell'allegato 4.

    Articolo 4

    1. Gli anticipi non possono superare il 25% dell'importo delle spese imputabili previste da effettuare nel corso dell'anno cui si riferiscono.2. Gli anticipi che non vengono spesi nel corso dell'anno per il quale sono stati versati verranno detratti dall'anticipo da versare per l'anno successivo. Se non è possibile effettuare tale detrazione, la Commissione può esigere dallo stato membro interessato il rimborso totale o parziale dell'anticipo versato.

    Articolo 5

    1. Alla fine di ogni anno per il quale sono stati versati anticipi gli stati membri elaborano una relazione sullo svolgimento delle operazioni nel corso dell'anno. La relazio-

    ne deve pervenire alla Commissione entro il 1g giugno dell'anno successivo.

    2. Gli anticipi per l'anno successivo non possono essere versati prima che la relazione di cui al paragrafo 1 sia stata trasmessa alla Commissione.

    Articolo 6

    L'elenco delle navi che hanno beneficiato del premio di fermo definitivo è redatto sotto forma di schedario conformemente all'allegato 5.

    L'elenco deve essere trasmesso alla Commissione prima della domanda di rimborso.

    Articolo 7

    Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1985.Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

    ALLEGATO 1

    DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE NEL 19.. IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 83/515/CEE DEL CONSIGLIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Si conferma quanto segue:

    Disposizioni relative a tutte le misure

    - Le spese per le quali è chiesto il rimborso si riferiscono alle misure approvate dalla Commissione con

    decisione n. .............................. del ..............................

    - I beneficiari sono debitamente informati dell'aliquota della partecipazione finanziaria della

    Comunità.

    Disposizioni relative alle azioni di riduzione definitiva delle capacità

    Il rimborso è chiesto soltanto per le navi la cui lunghezza, tra perpendicolari, è pari o superiore a 12 metri e che hanno esercitato l'attività di pesca per almeno 100 giorni nel corso dell'anno civile precedente la domanda di concessione del premio di fermo definitivo.

    Le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché le navi per le quali è stato versato un premio di fermo definitivo e il cui elenco figura nell'allegato 3 siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunità.

    Disposizioni relative alle azioni di riduzione temporanea delle capacità

    Il rimborso è chiesto soltanto per le navi la cui lunghezza, tra perpendicolari, è pari o superiore a 18 metri e la cui entrata in funzione è posteriore al 1° gennaio 1958.

    Le navi per le quali è chiesto il rimborso del premio di fermo hanno esercitato l'attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dell'anno civile precedente la prima domanda di concessione del premio.

    Data, timbro e firma dell'autorità competente

    ALLEGATO 2

    DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE NEL 19.. IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA 83/515/CEE (RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE CAPACITÀ DI PRODUZIONE)

    > SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 3

    DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE NEL 19.. IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA 83/515/CEE (RIDUZIONE DEFINITIVA DELLE CAPACITÀ DI PRODUZIONE)

    > SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 4

    DOMANDA DI VERSAMENTO DI ANTICIPO PER IL 19.. NEL QUADRO DELLA DIRETTIVA 83/515/CEE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    1. Spese imputabili previste da effettuare

    nel corso dell'anno= .............................. (in moneta nazionale)

    2. Importo dell'anticipo richiesto (25 % al

    massimo delle spese di cui al punto 1)= .............................. (in moneta nazionale)

    Data, timbro e firma dell'autorità competente

    ALLEGATO 5

    SCHEDA SEGNALETICA DELLE SINGOLE NAVI CHE HANNO BENEFICIATO DI UN PREMIO DI FERMO DEFINITIVO 1. Identificazione prima del trasferimento

    Nome della nave o ultimo numero

    di immatricolazione:

    Anno di costruzione Cantiere di costruzione: Tipo di nave: Codice radio

    (se disponibile): Lunghezza fuoritutto: Lunghezza tra perpendicolari: Tonnellate di stazza lorda: CV o kW:

    2. Radiazione dal registro dei pescherecci in data

    Destinazione della nave:

    - demolizioneq

    - trasferimento definitivo in un paese terzo (¹)q

    - destinazione a fini diversi dalla pesca (²)q

    3. Importo del premio versato dallo stato membro: .................................. (in moneta nazionale)

    Si certifica che i dati di cui sopra, concernenti la nave in causa, sono esatti e conformi ai fatti.

    Data, timbro e firma dell'autorità competente

    (¹) Paese di destinazione:(²) Specificare il futuro tipo di attività:

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