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Document 31984S0559

    Decisione n. 559/84/CECA della Commissione del 29 febbraio 1984 che modifica la decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici

    GU L 61 del 2.3.1984, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/559(1)/oj

    31984S0559

    Decisione n. 559/84/CECA della Commissione del 29 febbraio 1984 che modifica la decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1984 pag. 0023 - 0024
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 16 pag. 0008
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0008


    *****

    DECISIONE N. 559/84/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 29 febbraio 1984

    che modifica la decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 3715/83/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa i prezzi minimi per i prodotti siderurgici (1), in particolare l'articolo 7,

    considerato quanto segue:

    All'atto di fissare il livello dei prezzi minimi, la Commissione ha tenuto conto dell'instabilità e della fragilità del mercato siderurgico, vista soprattutto l'incertezza di poter prorogare oltre il 31 gennaio 1984 la disciplina delle quote di produzione ai termini dell'articolo 58 del trattato CECA e considerato il rischio latente che fosse venuta meno la volontà di risolvere i problemi del mercato dell'acciaio nell'ambito di una politica comunitaria.

    Per questo motivo la Commissione ha fissato prudentemente i prezzi minimi dei vari prodotti a livelli più bassi di quelli cui avrebbero dovuto normalmente condurre le conclusioni delle sue numerose consultazioni; essa ha pertanto sottostimato il suo margine di valutazione dei prezzi minimi.

    La Commissione ritiene che i timori che l'hanno indotta alla prudenza siano ormai superati; infatti, il regime delle quote di produzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1985 con decisione n. 234/84/CECA della Commissione (2); nuovi strumenti rendono inoltre più efficace il dispositivo comunitario con un sistema di verifiche dei prezzi minimi e di cauzione per il pagamento delle ammende istituito con decisione n. 3716/83/CECA della Commissione (3) e infine con l'introduzione, con decisione n. 3717/83/CECA della Commissione (4), di certificati di produzione e di documenti di accompagnamento per la consegna di alcuni prodotti.

    In seguito all'applicazione dei prezzi minimi ed all'entrata in vigore delle altre misure a partire dal 1o gennaio 1984, unitamente ad una ripresa della domanda, la Commissione può constatare già sin d'ora una maggiore stabilità dei prezzi durante il 1o trimestre 1984.

    La Commissione ritiene che sia indispensabile che tali prezzi siano consolidati per le consegne successive al 1o aprile 1984; essa ritiene opportuno correggere il livello dei prezzi minimi da applicare a partire da tale data per alcuni prodotti, nel margine di valutazione fissato in precedenza; che per alcuni prodotti una correzione dei prezzi minimi corrispondente a + 9 ECU per tonnellata è adeguata nelle attuali condizioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3715/83/CECA è modificato come appresso:

    per i prodotti elencati qui di seguito, il ribasso temporaneo massimo è modificato come segue:

    - 44 invece di 53 ECU/tonnellata, per i nastri larghi a caldo,

    - 40 invece di 49 ECU/tonnellata, per i nastri stretti ottenuti per taglio longitudinale da larghi nastri a caldo,

    - 40 invece di 49 ECU/tonnellata, per le lamiere a caldo derivate da larghi nastri a caldo,

    - 57 invece di 66 ECU/tonnellata, per le lamiere laminate a caldo (lamiere da treno),

    - 26 invece di 35 ECU/tonnellata, per le lamiere laminate a freddo,

    - 26 invece di 35 ECU/tonnellata, per i profilati e le travi della categoria 1.

    Articolo 2

    Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3715/83/CECA, i nuovi prezzi minimi risultanti dall'articolo 1 sono obbligatori per le consegne effettuate nel mercato comune a partire dal 1o aprile 1984.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

    Per la Commissione

    Étienne DAVIGNON

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1.

    (2) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

    (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 5.

    (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

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