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Document 31984R3533

    Regolamento (CEE) n. 3533/84 della Commissione del 13 dicembre 1984 che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

    GU L 330 del 18.12.1984, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3533/oj

    31984R3533

    Regolamento (CEE) n. 3533/84 della Commissione del 13 dicembre 1984 che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/1984 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0196
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0199


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3533/84 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 1984

    che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune per le importazioni (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    visti i regolamenti (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni da paesi a commercio di Stato e (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese (2), rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

    previe consultazioni nell'ambito dei comitati previste dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti,

    considerando che, con decisione 78/560/CEE (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 (4), la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 3579/83 (5), la durata di validità di tale decisione è stata estesa fino al 31 dicembre 1984;

    considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti, cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti;

    considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La durata di validità della decisione 78/560/CEE è estesa sino al 31 dicembre 1985.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1984.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 195 del 30. 6. 1982, pag. 1 e 21.

    (3) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.

    (4) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.

    (5) GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 15.

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