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Document 31984R2687

Regolamento (CEE) n. 2687/84 del Consiglio del 18 settembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

GU L 255 del 25.9.1984, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2687/oj

31984R2687

Regolamento (CEE) n. 2687/84 del Consiglio del 18 settembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 25/09/1984 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0108
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0108


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2687/84 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 12 bis, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 39, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 41 paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/83 (3) è stato applicato per la prima volta nella campagna 1983/1984; che l'esperienza acquisita ha posto in rilievo alcune difficoltà di applicazione alle quali è opportuno porre rimedio;

considerando che è opportuno precisare alcune definizioni ed alcune operazioni;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che, a decorrere dalla campagna 1984/1985, l'accesso alla distillazione di sostegno di cui allo stesso articolo può essere riservato ai produttori che hanno consegnato vino alla distillazione preventiva prevista all'articolo 11 del regolamento medesimo; che è quindi opportuno prevedere che, in caso di ricorso a tale facoltà, l'approvazione dei contratti sottoscritti a titolo della distillazione di sostegno sia subordinata alla presentazione della prova dell'avvenuta consegna di vino alla distillazione preventiva;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2179/83 prevede che il distillatore possa chiedere il beneficio di un anticipo sull'importo dell'aiuto se ha costituito una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'aiuto a favore dell'organismo di intervento; che occorre aumentare il livello della cauzione, poiché esso rischia, nel caso della distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79, di essere insufficiente a garantire l'esecuzione dei contratti sottoscritti;

considerando, d'altra parte, che allo stadio della domanda di anticipo, non sono ancora conosciute la quantità e le caratteristiche del prodotto risultato dalla distillazione sulla base del quale è calcolato l'importo dell'aiuto; che occorre dunque calcolare l'importo dell'anticipo sulla base del vino consegnato alla distillazione; che il saldo deve essere versato al momento della liberazione della cauzione, previa presentazione delle prove della distillazione;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche si applica franco istallazione del distillatore; che in taluni casi il trasporto è assicurato dal distillatore per motivi pratici; che per non ostacolare questa prassi spesso necessaria, occorre precisare che in questi casi, il prezzo di acquisto è diminuito delle spese di trasporto;

considerando che, per poter esercitare un controllo sui prodotti consegnati alle distillazioni obbligatorie previste dal regolamento (CEE) n. 337/79, l'organismo d'intervento deve conoscere, per ciascun produttore, le quantità e le caratteristiche dei prodotti consegnati; che è tuttavia opportuno rendere meno gravose le procedure amministrative; che sembra sufficiente che il distillatore presenti le informazioni del caso sotto forma di distinta ricapitolativa; che, analogamente, sembra sufficiente richiedere soltanto un riferimento al documento di accompagnamento nei casi in cui tale documento è prescritto dalla normativa comunitaria e, negli altri casi, un riferimento al documento utilizzato in applicazione delle disposizioni nazionali;

considerando che una comunicazione trimestrale del livello delle scorte di alcole sembra sufficiente e consente, al tempo stesso, di rendere meno gravosi gli oneri amministrativi degli Stati membri;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 prevede che l'aiuto sia versato all'elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest'ultimo costituisca una cauzione di importo pari al 110 % dell'aiuto; che è previsto che l'elaboratore costituisca una sola cauzione allorché procede all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di diverse distillazioni disciplinate dal regolamento (CEE) n. 337/79; che tale obbligo può costituire uno svantaggio nel caso in cui le operazioni si svolgano su un lungo periodo; che è opportuno rendere questa procedura facoltativa;

considerando, d'altra parte, che il versamento dell'aiuto all'elaboratore di vino alcolizzato comporta difficoltà considerevoli sia per gli operatori sia per gli organismi d'intervento nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione; che occorre instaurare un secondo sistema di pagamento dell'aiuto, che offra tuttavia le stesse garanzie di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2179/83 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), è sostituito dal seguente:

« a) produttore:

- ai fini dell'applicazione del titolo I: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che ha prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentate, da essa ottenuti o acquistati,

- ai fini dell'applicazione del titolo II: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che ha prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentate o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79;

b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che:

- distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o altri prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve

e

- è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione;

c) elaboratore di vino alcolizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone, eccettuato il distillatore, che:

- trasforma il vino in vino alcolizzato

e

- è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti;

d) organismo d'intervento competente:

- per la ricezione e l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna alla distillazione nonché dei contratti di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si trova il vino al momento della presentazione del contratto o della dichiarazione,

- per il versamento dell'aiuto all'elaboratore di vino alcolizzato, di cui all'articolo 26, paragrafo 4: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si effettua l'elaborazione di vino alcolizzato,

- in tutti gli altri casi: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la distillazione. »;

2) all'articolo 2, paragrafo 2:

a) al primo comma, i termini « associazione di persone » sono sostituiti dai termini « associazione di dette persone »;

b) il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« La persona o l'associazione che è assimilata al distillatore è soggetta agli stessi obblighi e beneficia degli stessi diritti di quest'ultimo. »;

3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Se un vino atto a produrre determinate acquaviti a denominazione d'origine è consegnato per una delle operazioni di distillazione di cui all'articolo 1, può essere deciso che, mediante distillazione diretta di tale vino, possa essere ottenuto soltanto un prodotto avente titolo alcolometrico di almeno 92 % vol. »;

4) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è completato con il comma seguente:

« Nel caso in cui si faccia ricorso alla facoltà prevista all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79, è richiesta la presentazione della prova di cui al quarto comma del presente paragrafo. »;

5) all'articolo 6, paragrafo 1, sono soppressi i termini « comunque non inferiore a 10 hl »; 6) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 7, paragrafo 2, il produttore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto più basso fissato per la distillazione di cui trattasi, a condizione che faccia costituire una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è pari al 110 % di tale importo per tute le distillazioni, tranne la distillazione prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79, per la quale la cauzione è pari al 120 % di detto importo.

L'importo di cui al primo comma è calcolato per % vol di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto o nella dichiarazione di consegna e per ettolitro di tale vino. »;

7) all'articolo 12:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore.

Tuttavia, qualora le spese di trasporto a carico del produttore siano assunte dal distillatore, l'importo di tali spese è dedotto dal prezzo di acquisto pagato dal distillatore. »;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. I prezzi di acquisto di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 si applicano ad una merce sfusa, franco azienda del produttore. »;

8) il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. In tutti i casi previsti, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, anteriormente ad una data da stabilirsi, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali l'aiuto è chiesto:

a) una distinta ricapitolativa delle consegne effettuate da ciascun produttore, nella quale sono indicati almeno:

- il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico dei vini o, ove si tratti della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, il quantitativo e la natura dei sottoprodotti della vinificazione;

- il numero del documento di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, allorché tale documento è richiesto per il trasporto dei prodotti sino agli impianti del distillatore o, nel caso contrario, il riferimento al documento utilizzato in applicazione delle disposizioni nazionali;

b) una dichiarazione, vistata dall'organismo competente designato dallo Stato membro, dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, distinti secondo le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 1.

L'organismo d'intervento versa al distillatore l'aiuto previsto per la distillazione in causa entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e della documentazione di cui al primo comma. »;

9) il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 20

Gli Stati membri comunicano ogni tre mesi alla Commissione il volume delle scorte di alcole prese in consegna dai loro organismi d'intervento a titolo delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché il titolo alcolometrico volumico di tali alcoli.»;

10) articolo 23, paragrafo 3 (questa modifica riguarda unicamente la versione tedesca);

11) all'articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, i vini atti a produrre acquaviti a denominazione di origine non possono essere trasformati in vino alcolizzato se, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, è stato deciso che mediante la loro distillazione può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol. »;

12) il testo dell'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Qualora proceda all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/79, l'elaboratore può limitarsi a costituire una sola cauzione. In tale caso, la cauzione corrisponde al 110 % del complesso degli aiuti che devono essere versati all'elaboratore per dette distillazioni. »;

13) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 26 bis

1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 26, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per le varie operazioni di distillazione può essere versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo. 2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:

- un documento, vistato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione del vino alcolizzato, con il quale l'elaboratore del vino alcolizzato cede al distillatore il diritto all'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di vino alcolizzato in questione e dell'importo dell'aiuto corrispondente,

- una copia del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, approvati dall'organismo d'intervento competente,

- una copia del bollettino di analisi di cui all'articolo 25,

- la prova dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo d'acquisto del vino,

- il documento previsto in applicazione dell'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 per il trasporto del vino alcolizzato alla distilleria, da cui risulti l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in %, con l'indicazione del titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino,

- la prova dell'avvenuta distillazione del vino alcolizzato in causa.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1 non è richiesta, da parte dell'elaboratore del vino alcolizzato, la costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

4. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione di cui al paragrafo 2. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1984, fatta eccezione dell'articolo 1, punto 6, che è applicabile il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

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