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Document 31984R1207

Regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio del 27 aprile 1984 recante disposizioni destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante le campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986

GU L 115 del 1.5.1984, p. 74–76 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1207/oj

31984R1207

Regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio del 27 aprile 1984 recante disposizioni destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante le campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 01/05/1984 pag. 0074 - 0076
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0146


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1207/84 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1984

recante disposizioni destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante le campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 (2), in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede l'adozione di misure destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte e che il costo di tali misure non può superare 120 milioni di ECU; che queste misure hanno segnatamente lo scopo di alleggerire l'onere che il prelievo supplementare di corresponsabilità istituito dal regolamento (CEE) n. 861/84 (3) fa gravare sui piccoli produttori di latte;

considerando che il quantitativo globale di latte garantito dalla Comunità, istituito dal regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), è stato ripartito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi di latte consegnati sul loro territorio durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1 %; che per garantire una gestione ed un controllo adeguati del sistema occorre inoltre ripartire tra gli Stati membri l'importo di 120 milioni di ECU destinato all'aiuto ai piccoli produttori di latte, tenendo conto dei quantitativi di latte consegnati nell'anno civile 1981 da tutti i produttori alle imprese che trattano o trasformano il latte, entro il limite di 60 000 kg per produttore;

considerando che la ripartizione di tale importo tra i piccoli produttori della Comunità deve essere dettata da criteri destinati a ravvicinare gli importi massimi di cui possono beneficiare tali produttori, pur conservando la flessibilità necessaria per tener conto della diversità delle situazioni;

considerando che, data la diversità delle strutture di produzione, non è giustificato fissare un massimale unico di consegna per definire per l'insieme della Comunità la nozione di piccolo produttore; che è invece opportuno escludere dal beneficio dell'aiuto i produttori che detengono più di 40 vacche da latte o le cui consegne hanno raggiunto un quantitativo corrispondente ad una mandria di 40 vacche da latte, tenuto conto delle rese medie di ciascuno Stato membro;

considerando che, affinché il beneficio dell'aiuto sia riservato agli imprenditori agricoli per i quali la principale risorsa è costituita dalla produzione lattiera, e tenuto conto delle esigenze amministrative, connesse in particolare alle differenti strutture produttive degli Stati membri, è opportuno permettere a questi di non concedere l'aiuto ai produttori che nel 1983 hanno consegnato meno di 15 000 kg di latte o di equivalente latte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto al reddito dei piccoli produttori di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77 viene ripartito, per le campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986, tra gli Stati membri in conformità di quanto disposto nell'allegato del presente regolamento e viene accordato alle condizioni stabilite da questo.

Articolo 2

1. L'aiuto è accordato ad ogni produttore le cui consegne siano state, nell'anno civile 1983, inferiori alla quantità media di latte o di equivalente latte consegnato per azienda nello Stato membro nello stesso anno.

2. Tuttavia, se la quantità media di cui al paragrafo 1:

- è inferiore a 60 000 kg di latte all'anno, l'aiuto è concesso a ogni produttore le cui consegne siano state inferiori a quest'ultima quantità;

- è uguale o superiore a 60 000 kg ma inferiore a 100 000 kg di latte all'anno, l'aiuto può essere concesso, secondo la decisione dello Stato membro, ai produttori le cui consegne non superano una quantità compresa tra 60 000 e 100 000 kg di latte all'anno;

- è uguale o superiore a 100 000 kg ma inferiore a 150 000 kg di latte all'anno, l'aiuto può essere concesso, secondo la decisione dello Stato membro, ai produttori le cui consegne non superano una quantità compresa tra 60 000 e 150 000 kg di latte all'anno;

- è uguale o superiore a 150 000 kg di latte all'anno, l'aiuto può essere concesso, secondo la decisione dello Stato membro, ad ogni produttore avente al massimo 40 vacche da latte o una produzione annua corrispondente alla resa media di 40 vacche da latte nello Stato membro in questione.

3. I produttori che consegnano più di 60 000 kg di latte ricevono un aiuto che è al massimo uguale a quello accordato ai produttori che consegnano 60 000 kg di latte.

4. Gli Stati membri possono decidere di non concedere nessun aiuto ai produttori le cui consegne, nel 1983, sono state inferiori a 15 000 kg di latte o di equivalente latte.

5. Le quantità di latte di cui al presente articolo possono essere convertite dagli Stati membri in un numero di vacche da latte, utilizzando la resa media annua di ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 3

1. In base ai criteri di cui all'articolo 2, ogni Stato membro ripartisce tra i piccoli produttori di latte l'importo che gli è attribuito.

2. Gli Stati membri comunicano a tempo debito alla Commissione le disposizioni che essi intendono prendere per ripartire fra i piccoli produttori di latte gli importi che figurano nell'allegato.

La Commissione approva le disposizioni di cui al primo comma sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 21.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

ALLEGATO

Ripartizione di 120 milioni di ECU tra gli Stati membri

(a norma dell'articolo 1)

1.2 // // // Stato membro // in milioni di ECU // // // Belgio // 4,7 // Danimarca // 4,8 // Germania // 34,9 // Francia // 39,6 // Grecia // 0,8 // Irlanda // 6,5 // Italia // 13,4 // Lussemburgo // 0,3 // Paesi Bassi // 8,0 // Regno Unito // 7,0 // // // Totale // 120,0 // //

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