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Document 31984R0067

Regolamento (CEE) n. 67/84 del Consiglio del 9 gennaio 1984 che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all' applicazione di alcune disposizioni relative all' adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi

GU L 10 del 13.1.1984, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/67/oj

31984R0067

Regolamento (CEE) n. 67/84 del Consiglio del 9 gennaio 1984 che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all' applicazione di alcune disposizioni relative all' adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/1984 pag. 0001 - 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 67/84 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 1984

che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/83 (4) che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede all'articolo 9 le disposizioni relative all'ammissione nella Comunità dei formaggi figuranti nell'allegato II, lettere e) e f), e provenienti dai paesi terzi;

considerando che le condizioni del mercato comunitario del formaggio Cheddar che hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 2692/83 (5) non consentono ancora l'ammissione nella Comunità dei formaggi in questione originari della Nuova Zelanda e dell'Australia ai valori franco frontiera previsti nell'allegato II, lettere e) e f), del regolamento (CEE) n. 2915/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2692/83 la data del « 31 dicembre 1983 » è sostituita da quella del « 31 gennaio 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 3.

(5) GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 1.

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