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Document 31984L0528
Council Directive 84/528/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for lifting and mechanical handling appliances
Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
GU L 300 del 19.11.1984, p. 72–85
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999; abrogato da 31995L0016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 11985IN01/09/A | modifica | allegato 1.3 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31987L0354 | modifica | allegato 1PT3 | 29/06/1987 | |
Modified by | 31988L0665 | modifica | allegato 1 | 27/12/1988 | |
Modified by | 11994NN01/11/C3 | complemento | allegato 1 | 01/01/1995 | |
Repealed by | 31995L0016 | 01/07/1999 |
Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0072 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ( 84/528/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che negli Stati membri le caratteristiche tecniche di costruzione , di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi di sollevamento o di movimentazione formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , a causa della loro disparità , esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all ' interno della Comunità ; considerando che tali ostacoli all ' istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti ed eliminati se le stesse prescrizioni sono applicabili in ciascuno Stato membro a complemento o in sostituzione delle disposizioni attuali ; considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , per realizzare la libera circolazione degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione all ' interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi , è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo fra gli Stati membri ; considerando che , per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli , è in particolare opportuno istituire idonee procedure amministrative che precedano l ' immissione in commercio degli apparecchi e precisamente , l ' omologazione CEE , la certificazione CEE , la verifica CEE , il controllo CEE e l ' autocertificazione CEE ; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE ; considerando che in ogni Stato membro la responsabilità degli organismi che procedono al controllo è delimitata in modo differente , il che rende necessario un ' armonizzazione in materia ; considerando che la presenza su un apparecchio di sollevamento e di movimentazione ovvero su un elemento costruttivo dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende quindi inutile ripetere all ' atto dell ' importazione i controlli già effettuati ; considerando che le normative nazionali nel settore degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione hanno come oggetto numerose categorie di questi apparecchi , che sono molto diversi quanto a utilizzazione , capacità e carico ; che con la presente direttiva è opportuno fissare le disposizioni generali che riguardano soprattuto le procedure di omologazione CEE , di certificazione CEE , di verifica CEE , di controllo CEE e di autocertificazione CEE ; che direttive particolari per categoria di apparecchi di sollevamento e di movimentazione fissano le disposizioni relative alla realizzazione tecnica e alle modalità di controllo di tali apparecchi e degli elementi costruttivi , nonchù , se del caso , le condizioni alle quali le disposizioni nazionali preesistenti vengono sostituite dalle prescrizioni tecniche comunitarie ; considerando che la presente direttiva lascia impregiudicat le disposizioni della direttiva 70/156/CEE ( 4 ) ; considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure all 'uopo necessarie , è opportuno stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento , istituito con la direttiva 73/361/CEE del Consiglio , del 19 novembre 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all ' attestazione e al contrassegno di funi metalliche , catene e ganci ( 5 ) , modificata con l' atto di adesione del 1979 ; considerando che alcuni apparecchi di sollevamento e di movimentazione immessi in commercio , pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda , potrebbero compromettere la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a questo pericolo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : CAPITOLO I Definizioni e campo d ' applicazione Articolo 1 1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchi di sollevamento o di movimentazione si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione , siano essi elettrici , idraulici o azionati da qualsiasi altri mezzo meccanico , quali ascensori , ascensori e montacarichi di cantiere , montacarichi , gru nastri trasportatori , carrelli automotori . 2 . Ai sensi della presente direttiva per elemento costruttivo si intende qualsiasi parte di uno di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione definito nelle direttive particolari . 3 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva gli apparecchi di sollevamento e di movimentazione specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive . Articolo 2 1 . A norma della presente direttiva , s ' intende per : « Omologazione CEE » , la procedura mediante la quale uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizione armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano . « Verifica CEE » , la procedura che consente allo Stato membro di attestare , previa prova , che ciascun apparecchio e/o elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano . « Certificazione CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano . « Controllo CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro accerta , dopo il rilascio di un attestato di certificazione CEE in conformità della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano , che gli apparecchi e/o gli elementi construttivi sono stati fabbricati conformente ai tipi approvati . « Autocertificazione CEE » , la procedura mediante la quale il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , verifica sotto la propria responsabilità che un apparecchio e/o un elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano . 2 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi di cui all 'articolo 1 che ne formano oggetto , le prescrizioni tecniche , le modalità di controllo , di prova e , se del caso , di funzionamento , tenendo conto , ove occorra , del modo di utilizzazione . Esse precisano quale ( quali ) delle procedure di cui al paragrafo 1 è ( sono ) applicabile ( applicabili ) a una categoria di apparecchi e/o di elementi costruttivi . Esse possono inoltre prevedere che gli Stati membri adottino , all ' atto della loro entrata in vigore o ad una precisa data posteriore , tutte le misure necessarie affinchù gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi possano essere immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione soltanto se soddisfano le prescrizioni della direttiva particolare che li riguarda . Articolo 3 1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o elemento costruttivo di tipo CEE si intende ogni apparecchio e/o elemento costruttivo che soddisfi alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e su cui è apposto pertanto il marchio CEE di conformità di cui all ' articolo 20 . 2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione , di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo di tipo CEE , per ragioni attinenti alla loro fabbricazione e al controllo della medesime ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare . 3 . Le direttive particolari possono tuttavia prevedere la possibilità , da parte degli Stati membri , di controllare un apparecchio e/o un elemento costruttivo di tipo CE al momento della relativa installazione e messa in servizio e successivamente ad intervalli regolari . Articolo 4 Gli Stati membri attribuiscono all ' omologazione CEE , alla certificazione CEE , al controllo CEE e all ' autocertificazione CEE un valore identico a quello degli atti nazionali corrispondenti . CAPITOLO II Omologazione CEE Articolo 5 1 . Quando è prescritta da una direttiva particolare , l ' omologazione CEE costituisce una condizione preliminare per l ' immissione in commercio e la messa in servizio dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo . 2 . Gli Stati membri concedono , su richiesta del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità , l ' omologazione CEE ad ogni tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano . 3 . Per uno stesso tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo , la domanda di omologazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro . 4 . Gli Stati membri concedono , rifiutano , sospendono o revocano l ' omologazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell ' allegato I . Articolo 6 1 . Lo Stato membro che concede l 'omologazione CEE redige un attestato di omologazione CEE , che è notificato senza indugio al richiedente . L ' attestato di omologazione CEE deve essere redatto secondo il modello riportato nell ' allegato III . 2 . Le direttive particolare possono prevedere che l ' omologazione CEE sia subordinata a condizioni o sia limitata nel tempo . 3 . Se la direttiva particolare lo prevede , il fabbricante deve comunicare allo Stato membro la data di inizio della fabbricazione in serie d ' un apparecchio e/o d ' un elemento costruttivo di tipo CEE . Articolo 7 1 . Qualora uno Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE constati che uno o più apparecchi e/o elementi costruttivi , il cui tipo ha formato oggetto dell ' omologazione CEE , non sono conformi a tale tipo , sospende o revoca l ' omologazione . 2 . L ' omologazione CEE può tuttavia essere mantenuta qualora lo Stato membro ritenga che le differenze constatate sono minime , non mutano sostanzialmente la concezione dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo , e , comunque , non compromettono la sicurezza o la salute ; in tal caso lo Stato membro può invitare il costruttore a rettificare al più presto la sua fabbricazione . Tuttavia , ogniqualvolta non siano osservate le prescrizioni della direttiva particolare , lo Stato membro deve procedere alla richiesta di rettifica . Se il costruttore non ottempera alla richiesta , lo Stato membro deve revocare l ' omologazione CEE . 3 . Lo Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE deve parimenti revocarla se constata che essa non avrebbe dovuto essere concessa o che non sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 . 4 . Qualora venga informato da un altro Stato membro dell ' esistenza di uno dei casi previsti dai paragrafi 1 , 2 e 3 , lo Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE applica parimenti le misure definite in questi paragrafi , previa consultazione dello Stato membro in questione . 5 . Se l ' opportunità o l ' obbligo della sospensione o della revoca dell ' omologazione CEE forma oggetto di contestazione tra lo Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE e un altro Stato membro , la commissione ne viene informata . Essa procede , se necessario , ad opportune consultazioni per pervenire a una soluzione . 6 . La sospensione o la revoca di un ' omologazione CEE può essere pronunciata soltanto dalla Stato membro che l ' ha concessa . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , fornendo per quanto possibile le precisazioni quantitative e qualitative necessarie per identificare il materiale non conforme . CAPITOLO III Verifica CEE e autocertificazione CEE Articolo 8 Le direttive particolari che prescrivono la verifica CEE o l ' autocertificazione CEE fissano la procedura da seguire . CAPITOLO IV Certificazione CEE e attestato di certificazione CEE Articolo 9 1 . Quando è prescritta da una direttiva particolare , la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare per l ' immissione in commercio e la messa in servizio dell ' apparecchi e/o dell ' elemento costruttivo . 2 . La certificazione CEE è effettuata da organismi a tal fine autorizzati dallo Stato membro . Articolo 10 1 . Gli organismi autorizzati incaricati dagli Stati membri di effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell ' articolo 11 devono soddisfare i criteri minimi previsti dall ' allegato II , fatto salva la facoltà degli Stati membri di prendere le disposizioni e di stabilire le condizioni da essi ritenute necessarie , sul piano nazionale , per assicurare il funzionamento efficiente , ed irreprensibile di tali organismi . L ' osservanza dei criteri minimi da parte di un organismo non comporta per uno Stato membro l ' obbligo di autorizzarlo . 2 . Se uno Stato membro ha autorizzato uno o più organismi ad effettuare la certificazione CEE , notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco di tale ( i ) organismo ( i ) . Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica dell ' elenco . Articolo 11 1 . L ' attestato di certificazione CEE è il documento mediante il quale un organismo autorizzato attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano . Su richiesta del costruttore , o del suo mandatario stabilito nella Comunità , gli organismi autorizzati di cui all ' articolo 10 procedono alla certificazione CEE di un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo . Se tale tipo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano e se il costruttore si è impegnato a rispettare le condizioni di cui all ' articolo 17 e alle direttive particolari , l ' organismo autorizzato rilascia l ' attestato di certificazione CEE . L ' attestato di certificazione CEE è redatto secondo il modello riportato nell ' allegato III , salvo disposizioni contrarie nelle direttive particolari . Gli apparecchi e/o gli elementi costruttivi fabbricati in seguito ad un attestato di certificazione CEE dovranno essere conformi all ' apparecchio che è stato oggetto di tale attestato . 2 . Gli organismi autorizzati rilasciano , rifiutano di rilasciare , sospendono o revocano l ' attestato di certificazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell ' allegato I . 3 . Per uno stesso tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo , la richiesta di certificazione CEE può essere presentata soltanto ad uno degli organismi autorizzati . 4 . L ' attestato di certificazione CEE è soggetto alle condizioni di cui all ' articolo 17 ed eventualmente ad una limitazione nel tempo o ad altre condizioni previste nelle direttive particolari . 5 . Le prescrizioni relative all ' attestato CEE sono indicate nell ' allegato I . Articolo 12 1 . Se un organismo autorizzato constata che uno o più esemplari di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo , per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE , non sono conformi a questo tipo , esso chiede al possessore dell ' attestato di rettificarne la fabbricazione entro un periodo da esso determinato , sospendendo eventualmente l ' attestato . Se del caso , la direttiva particolare relativa a tale apparecchio e/o elemento costruttivo fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l ' intervento dell ' organismo autorizzato . Se il fabbricante non ottempera alla richiesta entro il termine stabilito , l ' organismo autorizzato sospende o revoca l ' attestato . 2 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE deve revocarlo se constata che tale attestato non avrebbe dovuto essere concesso o che le condizioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 4 , non sono soddisfatte . 3 . Esso sospende o revoca l ' attestato qualora il beneficiario non rispetti gli impegni di cui agli articolo 11 e 17 , assunti verso l ' organismo autorizzato . Articolo 13 1 . Gli Stati membri curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto . A tal fine , essi obbligano gli organismi autorizzati , con opportune misure , a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo delle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati . 2 . Uno Stato membro può autorizzare un organismo da esso autorizzato ad affidare , senza che ciò diminuisca la responsabilità propria dell ' organismo , ad uno o più laboratori , l ' esecuzione delle prove da effettuare nell ' ambito della certificazione CEE e del controllo CEE di cui al capitolo V ; questi laboratori devono soddisfare i criteri enunciati nell ' allegato II , punti 2 , 3 , 4 e 7 . 3 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il richiedente o la persona cui l ' attestato di certificazione CEE è stato rilasciato possa ricorrere contro le decisioni dell ' organismo autorizzato riguardanti il rifiuto , la sospensione o la revoca dell ' attesto di certificazione CEE . 4 . Se uno Stato membro constata che un organismo da esso autorizzato non assolve in modo corretto i compiti di cui articolo 11 e 12 , adotta i provvedimenti del caso nei confronti di questo organismo . 5 . Lo Stato membro revoca in ogni caso l ' autorizzazione quando constata che l ' organismo autorizzato non soddisfa più i criteri minimi stabiliti dall ' allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro . 6 . Se uno Stato membro non revoca l ' autorizzazione a un organismo sebbene quest ' ultimo non soddisfi più i criteri minimi , qualsiasi altro Stato membro può informarne la commissione . La Commissione prende le misure appropriate che possono portare a una soluzione . Articolo 14 1 . Lo Stato membro che revoca l ' autorizzazione a un organismo , prende tutte le misure necessarie per garantire la continuità nell ' adempimento degli obblighi e dei doveri risultanti dal rilascio , prima della revoca dell ' autorizzazione , di attestati di certificazione CEE da parte di tale organismo . 2 . Lo Stato membro deve revocare tutti gli attestati rilasciati da detto organismo prima della revoca dell ' autorizzazione , sempre che siano stati concessi indebitamente . Articolo 15 1 . Se in uno Stato membro si constata uno dei casi di cui all ' articolo 12 , le autorità competenti di detto Stato ne informano lo Stato membro in cui è stato rilasciato l ' attestato . 2 . Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata rilasciata la certificazione CEE obbligano l ' organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste dall ' articolo 12 . 3 . In caso di contestazione tra lo Stato membro in cui è stato rilasciato un attestato di certificazione CEE e un altro Stato membro , viene informata la Commissione che prende le misure appropriate . CAPITOLO V Controllo CEE Articolo 16 Gli Stati membri fanno sì che sia effettuato il controllo CEE , il cui fine è di verificare l ' uso corretto del marchio CEE . Tale controllo può essere effettuato dagli organismi autorizzati di cui all 'articolo 10 che hanno rilasciato l ' attestato di certificazione CEE . Tale controllo viene effettuato tra l ' altro per prelievo e per sondaggio . Gli organismi preposti al controllo devono comunque soddisfare i criteri enunciati nell ' allegato II ed essere notificati conformemente all ' articolo 10 . Articolo 17 1 . Il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , nel fare uso del marchio CEE , deve : a ) comunicare all ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE : - i luoghi di fabbricazione e/o di deposito secondo la richiesta dell ' organismo autorizzato ; - la data d ' inizio della fabbricazione ; - ogni informazione che sia necessaria all ' organismo per svolgere le sue funzioni e che sia prevista nella direttiva particolare ; b ) autorizzare i delegati dell ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato ad accedere , per il controllo , ai suddetti luoghi di fabbricazione e/o di deposito ed ai registri di controllo e fornire loro tutte le informazioni necessarie al controllo stesso ; c ) consentire all ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato , il prelievo di uno o più apparecchi e/o elementi costruttivi , per controllo , nei luoghi di fabbricazione o di deposito . 2 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE deve trasmettere agli altri organismi autorizzati , agli Stati membri e alla Commissione , qualora ne facciano richiesta , copia del processo verbale relativo alle prove ed eventualmente copia della documentazione tecnica . 3 . Il titolare del marchio CEE deve organizzare o accertarsi che venga organizzato un controllo di fabbricazione e disporre delle attrezzature necessarie ad una verifica continua e sufficiente della conformità degli apparecchi e/o degli elementi costruttivi fabbricati all ' apparecchio oggetto dell ' attestato di certificazione CEE . Articolo 18 1 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE organizza il controllo CEE degli apparecchi '/o elementi costruttivi fabbricati per i quali ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE . Tale controllo deve innanzi tutto permettere all ' organismo autorizzato di accertare che il fabbricante possiede i mezzi di controllo di cui all ' articolo 17 , paragrafo 3 , ed in secondo luogo che egli esercita realmente un controllo di conformità degli apparecchi e/o elementi costruttivi di fabbricazione con l ' apparecchio e/o elemento costruttivo oggetto dell ' attestato di certificazione CEE , ad esempio accertare che egli tiene dei registri di controllo , se ciò gli è stato richiesto . Inoltre l ' organismo autorizzato può far procedere a prelievi improvvisi nei luoghi di fabbricazione e nei luoghi di deposito designati . Agli organismi autorizzati non è preclusa la facoltà di procedere , previo pagamento , a prelievi anche in tutte le fasi della commercializzazione . 2 . Se il luogo di fabbricazione , di deposito o di commercializzazione è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui risiede l ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE , tale organismo , per procedere ai suddetti controlli , prende eventualmente contatto con un organismo autorizzato dello Stato membro in cui deve aver luogo il prelievo . L ' organismo autorizzato che ha effettuato il controllo invia una relazione all ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE . Articolo 19 1 . Qualora i controlli di cui all ' articolo 18 provino che gli apparecchi e/o elementi costruttivi non sono conformi all ' apparecchio e/o elemento costruttivo che ha ricevuto l ' attestato di certificazione CEE e che non sono soddisfatte tutte le prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare ad essi relativa , l ' organismo autorizzato deve prendere , nei confronti del detentore del marchio CEE , una delle seguenti misure ; a ) semplice avvertimento con in giunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate ; b ) avvertimento di cui alla lettera a ) , accompagnato però da una maggiore frequenza dei controlli ; c ) sospensione dell ' attestato di certificazione CEE ; d ) revoca dell ' attestato di certificazione CEE . Queste misure possono essere prese solo dall ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE . 2 . Le due prime misure vengono adottate quando le differenze non hanno ripercussioni sulla concezione generale dell ' apparecchio o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza o la salute . Una delle due ultime misure è presa nei casi in cui le differenze o le infrazioni constatate sono di importanza rilevante e , comunque , compromettono la sicurezza o la salute . 3 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE deve altresì revocarlo : - quando il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , impedisce l ' esecuzione dei controlli previsti dall ' articolo 18 ; - quando constata che l ' attestato di certificazione CEE non avrebbe dovuto essere accordato . 4 . Se l ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE è informato da un organismo autorizzato di un altro Stato membro dell ' esistenza di uno dei casi previsti ai paragrafi 2 e 3 , adotta parimenti le disposizioni previste ai suddetti paragrafi , previa consultazione di tale organismo . 5 . La sospensione o la revoca dell ' attestato di certificazione CEE sono comunicate agli Stati membri ed agli organismi autorizzati . CAPITOLO VI Disposizioni comuni alle procedure di omologazione CEE , di verifica CEE e di certificazione CEE Articolo 20 1 . La conformità di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo al tipo che è stato omologato o che ha formato oggetto di un attestato di certificazione CEE viene attestata mediante apposizione del marchio CEE di conformità . 2 . L ' attestato di omologazione CEE o l ' attestato di certificazione CEE conferisce al costruttore il diritto di apporre , sotto la sua responsabilità , il marchio CEE di conformità sui prodotti da commercializzare che corrispondono al tipo che ha formato oggetto di tale attestato e/o , se la direttiva particolare lo prevede , di rilasciare un certificato di conformità secondo il modello riportato nell ' allegato IV . Le prescrizioni relative al marchio CEE sono indicate nell ' allegato I . 3 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per accertarsi che gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi soggetti all ' omologazione CEE , alla verifica CEE o alla certificazione CEE non siano muniti di contrassegni o iscrizioni che possano creare confuzione con il marchio CEE . Articolo 21 Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione : - l ' elenco degli organismi che , nel quando dell ' omologazione CEE e/o della verifica CEE , sono incaricati di eseguire gli esami e i collaudi ; - l ' elenco degli organismi autorizzati incaricati di procedere alla certificazione CEE e al controllo CEE ; - ogni successiva modifica di questi elenchi . CAPITOLO VII Adeguamento delle direttive al progresso tecnico Articolo 22 1 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato I della presente direttiva , salvo i punti 1.1 e 5 , sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 73/361/CEE . 2 . Le direttive particolari concernenti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi precisano quali , fra le disposizioni dei loro allegati tecnici , possono o non possono essere adattate con la stessa procedura . CAPITOLO VIII Clausola derogatoria Articolo 23 1 . La progettazione e le modalità di fabbricazione di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo possono discostarsi , in casi specifici , da talune disposizioni previste nelle direttive particolari , senza che tale apparecchio e/o elemento costruttivo perda il beneficio dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della presente direttiva , purchù le modifiche apportare mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute un livello di protezione almeno uguale . 2 . Ciascuna direttiva particolare indica espressamente sia le disposizioni alle quale si può pertanto derogare , sia quelle alle quali è impossibile derogare . 3 . Qualora venga accettata una richiesta di deroga , si applica la seguente procedura : a ) Lo Stato membro alla Commissione - direttamente , in caso di procedura di omologazione CEE , o indirettamente , tramite l ' organismo autorizzato da esso designato , nel caso della procedura di certificazione CEE - i documenti contenenti la descrizione dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo , nonchù la documentazione a sostegno della domanda di deroga , in particolare i risultati delle prove eventualmente effettuate . La Commissione ne invia copia agli altri Stati membri che dispongono di un periodo di quattro mesi a decorrere da tale comunicazione per esprimere nei confronti dello Stato membro interessato il loro accordo o il loro disaccordo o per chiedere di adire il comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE . Copia di ciascuna comunicazione viene inviata alla Commissione ; tutta la corrispondenza ha carattere riservato . b ) Se , prima della scadenza prevista dalla lettera a ) , nessuno Stato membro ha espresso il proprio disaccordo nù ha chiesto di adire il comitato , la Commissione può convocare il comitato o autorizzare lo Stato membro a concedere o a far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri . c ) Se , prima della scadenza prevista , uno Stato membro non fornisce alcuna risposta , si presume l ' accordo di tale Stato . d ) In caso contrario la Commissione delibera sulla domanda di deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE . e ) I documenti in questione sono forniti in una lingua ufficiale dello Stato di destinazione o , in casi particolari , in un ' altra lingua accettata da quest ' ultimo . 4 . In caso di attestato rilasciato dal costruttore stesso , si può derogare alle prescrizioni della direttiva in applicazione del disposto del paragrafo 1 , soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica la sicurezza . Prima di accordare detta deroga , l ' organismo autorizzato informa gli altri organismi autorizzati . In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi , la Commissione viene adita tramite uno Stato membro . La Commissione cerca di risolvere la controversia . Se necessario , essa convoca il comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato . CAPITOLO IX Clausola di salvaguardia Articolo 24 1 . Se uno Stato membro constata , in base a motivazione particolareggiata , che un apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o un elemento costruttivo , benchù conformi alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari , presentanto un pericolo per la sicurezza e/o pe la salute , tale Stato può vietarne o limitarne provvisoriamente nel proprio territorio l ' immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , motivando la sua decisione . 2 . La Commissione procede entro un termine di sei settimane alla consultazione degli Stati membri interessati , emette quindi senza indugio il suo parere e prende le misure appropriate . 3 . Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva , detti adeguamenti vengono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 73/361/CEE . In questo caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti . CAPITOLO X Disposizioni finali Articolo 25 Le spese derivanti dall ' omologazione CEE , dalla verifica CEE , dalla certificazione CEE e dal controllo CEE sono a carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità , che ha chiesto di beneficiare di queste procedure . Articolo 26 Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari che implichi il rifiuto dell ' omologazione CEE , della verifica CEE o della certificazione CEE , la sospensione o la revoca dell ' attestato di omologazione CEE , di verifica CEE o di certificazione CEE , il divieto di immissione in commercio o di messa in servizio di apparecchi di sollevamento o di movimentazione di tipo CEE e/o di elementi costruttivi di tipo CEE , è debitamente motivata . Essa viene notificata al più presto all ' interessato con l ' indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente in tale Stato membro e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati . Articolo 27 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo tale che dette disposizioni entrino in vigore alla stessa data delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva 84/529/CEE ( 6 ) . Essi ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membro provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno ch essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 28 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984 . Per il Consiglio Il Presidente P . BARRY ( 1 ) GU n . C 222 del 29 . 9 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . C 7 del 12 . 1 . 1976 , pag . 37 . ( 3 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 31 . ( 4 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 335 del 5 . 12 . 1973 , pag . 51 . ALLEGATO I OMOLOGAZIONE CEE E CERTIFICAZIONE CEE 1 . DOMANDA D ' OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE 1.1 . La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte nella lingua ufficiale ( o in una delle lingue ufficiali ) dello Stato membro in cui la domanda viene presentata . Questo Stato o l ' organismo ( gli organismi ) autorizzato ( i ) de esso designato ( i ) sono in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale . 1.2 . Nella domanda viene indicato quanto segue : - nome e indirizzo del construttore o della ditta , del suo mandatario o del richiedente ; - categoria dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo ; - utilizzazione prevista ed eventuali esclusioni ; - eventuale denominazione commerciale o tipo ; - caratteristiche tecniche . 1.3 . La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame e segnatamente di quanto segue : 1.3.1 . - fascicolo tecnico previsto dalle direttive particolari ; - spazi per il marchio CEE previsto dalla presente direttiva e per gli altri marchi previsti dalle direttive particolari ; 1.3.2 . - dichiarazione attestante che non è stata presentata nessun ' altra domanda di omologazione CEE o di certificazione CEE per lo stesso modello di apparecchio e/o di elemento costruttivo ; 1.3.3 . - all ' occorrenza , documenti relativi alle approvazioni nazionali già ottenute o agli elementi costruttivi utilizzati che formano oggetto di una omologazion CEE o di una certificazione CEE ed eventualmente di una verifica CEE . 2 . ESAME DELLA DOMANDA 2.1 . L ' esame della domanda viene effettuato sulla base dei progetti di costruzione e , se del caso , su apparecchi e/o elementi costruttivi . Detto esame comporta tutti gli esami e tutte le prove stabiliti dalla presente direttiva e dalla relative direttive particolari . 2.2 . Le direttive particolari riguardanti le differenti categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi fissano , se necessario , le norme di costruzione , di calcolo e di esame , nonchù i coefficienti da impiegare per il calcolo , e definiscono la natura e la qualità dei materiali ammessi per la costruzione di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione . 3 . ATTESTATI E MARCHIO CEE L ' attestato d ' omologazione CEE o l ' attestato di certificazione CEE riporta i risultati dell ' esame del tipo e indica le condizioni che eventualmente l ' accompagnato . Esso è corredato dalle descrizioni e dai disegni necessari per identificare il tipo ed eventualmente per spiegarne il funzionamento . Il marchio CEE di cui all ' articolo 20 della presente direttiva è costituito da una lettera stilizzata * , racchiusa in una esagono contenente : - nella parte superiore , il numero che caratterizza la direttiva particolare assegnato in ordine cronologico di adozione e le lettere maiuscole distintive dello Stato in cui è stato concesso l ' attestato ( B per il Belgio , D per la Repubblica federale di Germania , DK per la Danimarca , F per la Francia , GR per la Grecia , I per l' Italia , IRL per l ' Irlanda , L per Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , UK per il Regno Unito ) , nonchù le due ultime cifre dell ' anno dell ' attestato ; il numero che caratterizza la direttiva particolare cui si riferisce l ' attestato sarà assegnato dal consiglio all ' atto dell ' adozione di detta direttiva ; - nella parte inferiore , il numero caratteristico dell ' attestato . Un esempio di questo marchio figura al punto 6.1 . 4 . MODIFICA APPORTATA AL PRODOTTO COMMERCIALIZZATO Lo Stato membro o l ' organismo autorizzato che ha concesso l ' attestato deve essere informato di ogni modifica di rilievo , in particolare di quelle che comportano un cambiamento di denominazione commerciale del prodotto . 5 . PUBBLICITÀ DEGLI ATTESTATI 5.1 . Un estratto degli attestati è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 5.2 . Al momento della notifica all ' interessato , lo Stato membro in cui è stato rilasciato l ' attestato invia copie del medesimo alla Commissione ed agli altri Stati membri , che possono anche ottenere copia del fascicolo tecnico definitivo dell ' apparecchio e dei verbali degli esami e delle prove cui è stato sottoposto . 5.3 . La revoca di un attestato CEE forma oggetto della procedura di pubblicità di cui ai punti 5.1 e 5.2 . 5.4 . In caso di rifiuto di rilascio d ' un attestato , lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione , direttamente , nel quadro dell ' omologazione CEE , e per iniziativa dell ' organismo autorizzato , nel quadro della certificazione CEE . 6 . MARCHIO CEE 6.1 . Marchio CEE ( vedi punto 3 ) Esempio : vedi : G.U . 6.2 . Le direttive particolari possono stabilire la posizione e le dimensioni del marchio CEE . Qualora nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari , le lettere e le cifre di ogni marchio devono avere un ' altezza di almeno 5 mm . 6.3 . Tale marchio deve essere visibile , leggibile e indelebile su ciascun apparecchio e su ciascun elemento costruttivo . ALLEGATO II CRITERI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DESIGNARE GLI ORGANISMI AUTORIZZATI 1 . L ' organismo , il suo direttore e il personale non possono essere nù il progettista , nù il costruttore , nù il fornitore , nù l ' installatore degli apparecchi , nù il mandatario di una di queste persone . Essi non possono intervenire nù direttamente nù come mandatari nella progettazione , costruzione , commercializzazione , rappresentanza o manutenzione degli apparecchi ed elementi costruttivi , ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l ' organismo autorizzato . 2 . Il personale incaricato dell ' esame degli apparecchi ai fini del rilascio dell ' attestato di certificazione CEE e delle operazioni di controllo deve assolvere tali compiti con la massima integrità e competenza tecnica deve essere libero da qualsivoglia pressione e incentivo , soprattutto di ordine finanziario , capaci di influire sul suo giudizio o sui risultati dei suoi lavori , e in particolare da pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati dell ' esame . 3 . Gli organismi incaricati dell ' esame degli apparecchi e degli elementi costruttivi ai fini del rilascio dell ' attestato CEE e delle operazioni di controllo devono disporre del personale e dei mezzi necessari per svolgere in modo adeguato i compiti di carattere tecnico e amministrativo connessi col rilascio degli attestati CEE e con l ' esecuzione dei controlli ed avere accesso al materiale necessario per esami e controlli straordinari . 4 . Il personale incaricato degli esami e dei controlli deve possedere : - una buona formazione tecnica e professionale ; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e ai controlli che effettua , nonchù una sufficiente esperienza pratica di tali lavori ; - la capacità necessario a redigere i verbali e le relazioni concernenti i lavori effettuati . 5 . Deve essere garantita l ' indipendenza del personale incaricato del controllo . La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti nù dei risultati di tali controlli . 6 . L ' organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile , a meno che detta responsabilità civile non sia assunta dallo Stato a norma del diritto nazionale . 7 . Il personale dell ' organismo autorizzato deve osservare il segreto professionale per quanto viene a sapere nell ' esercizio delle sue funzioni ( tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività ) nel quadro della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia effetto alle medesime . ALLEGATO III MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE PER UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO O DI MOVIMENTAZIONE E/O UN ELEMENTO COSTRUTTIVO Indicazione dell ' amministrazione competente/dell ' organismo autorizzato : Attestato di omologazione CEE/Certificazione CEE ( 1 ) : Numero di omologazione CEE/certificazione CEE ( 1 ) : 1 . Categoria , tipo e marchio di fabbrica o commerciale : 2 . Nome e indirizzo del costruttore : 3 . Nome e indirizzo del detentore dell ' attestato : 4 . Presentato all ' omologazione CEE/Certificazione CEE ( 1 ) il 6 . Laboratorio di prova : 7 . Data e numero del verbale del laboratorio : 8 . Data dell ' omologazione CEE/certificazione CEE ( 1 ) : 9 . Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell ' omologazione CEE/della certificazione CEE ( 1 ) sopra indicato : 10 . Eventuali informazioni complementari Fatto a ... , il ... ( firma ) ( 1 ) Cancellare la menzione inutile . ALLEGATO V CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE Il sottoscritto ( Cognome e nome ) attesta che il materiale - l ' attrezzatura - l ' impianto - l ' elemento - l ' apparecchio di sollevamento o di movimentazione ( 1 ) 1 . categoria : 2 . fabbricato da : 3 . tipo : 4 . numero di fabbricazione : 5 . anno di fabbricazione : è conforme - al modello omologato ( ai modelli omologati ) ( omologazione CEE ) ( 1 ) - al tipo certificato ( ai tipi certificati ) ( certificazione CEE ) ( 1 ) come indicato nella tabella seguente : Direttive particolari * In caso di omologazione ( 1 ) * N . * Data * Stato membro * In caso certificazione ( 1 ) * N . * Data * Organismo autorizzato * * * * * * * * Fatto a ... , il ... ( Firma ) ( Funzione ) ( 1 ) Cancellare le menzioni inutili .