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Document 31984L0528

Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione

GU L 300 del 19.11.1984, p. 72–85 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999; abrogato da 31995L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/528/oj

31984L0528

Direttiva 84/528/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0072 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0082


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione

( 84/528/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri le caratteristiche tecniche di costruzione , di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi di sollevamento o di movimentazione formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , a causa della loro disparità , esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all ' interno della Comunità ;

considerando che tali ostacoli all ' istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti ed eliminati se le stesse prescrizioni sono applicabili in ciascuno Stato membro a complemento o in sostituzione delle disposizioni attuali ;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che , per realizzare la libera circolazione degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione all ' interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi , è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo fra gli Stati membri ;

considerando che , per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli , è in particolare opportuno istituire idonee procedure amministrative che precedano l ' immissione in commercio degli apparecchi e precisamente , l ' omologazione CEE , la certificazione CEE , la verifica CEE , il controllo CEE e l ' autocertificazione CEE ; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE ;

considerando che in ogni Stato membro la responsabilità degli organismi che procedono al controllo è delimitata in modo differente , il che rende necessario un ' armonizzazione in materia ;

considerando che la presenza su un apparecchio di sollevamento e di movimentazione ovvero su un elemento costruttivo dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende quindi inutile ripetere all ' atto dell ' importazione i controlli già effettuati ;

considerando che le normative nazionali nel settore degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione hanno come oggetto numerose categorie di questi apparecchi , che sono molto diversi quanto a utilizzazione , capacità e carico ; che con la presente direttiva è opportuno fissare le disposizioni generali che riguardano soprattuto le procedure di omologazione CEE , di certificazione CEE , di verifica CEE , di controllo CEE e di autocertificazione CEE ; che direttive particolari per categoria di apparecchi di sollevamento e di movimentazione fissano le disposizioni relative alla realizzazione tecnica e alle modalità di controllo di tali apparecchi e degli elementi costruttivi , nonchù , se del caso , le condizioni alle quali le disposizioni nazionali preesistenti vengono sostituite dalle prescrizioni tecniche comunitarie ;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicat le disposizioni della direttiva 70/156/CEE ( 4 ) ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure all 'uopo necessarie , è opportuno stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento , istituito con la direttiva 73/361/CEE del Consiglio , del 19 novembre 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all ' attestazione e al contrassegno di funi metalliche , catene e ganci ( 5 ) , modificata con l' atto di adesione del 1979 ;

considerando che alcuni apparecchi di sollevamento e di movimentazione immessi in commercio , pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda , potrebbero compromettere la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a questo pericolo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPITOLO I

Definizioni e campo d ' applicazione

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchi di sollevamento o di movimentazione si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione , siano essi elettrici , idraulici o azionati da qualsiasi altri mezzo meccanico , quali ascensori , ascensori e montacarichi di cantiere , montacarichi , gru nastri trasportatori , carrelli automotori .

2 . Ai sensi della presente direttiva per elemento costruttivo si intende qualsiasi parte di uno di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione definito nelle direttive particolari .

3 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva gli apparecchi di sollevamento e di movimentazione specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive .

Articolo 2

1 . A norma della presente direttiva , s ' intende per :

« Omologazione CEE » , la procedura mediante la quale uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizione armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

« Verifica CEE » , la procedura che consente allo Stato membro di attestare , previa prova , che ciascun apparecchio e/o elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

« Certificazione CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

« Controllo CEE » , la procedura mediante la quale l ' organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro accerta , dopo il rilascio di un attestato di certificazione CEE in conformità della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano , che gli apparecchi e/o gli elementi construttivi sono stati fabbricati conformente ai tipi approvati .

« Autocertificazione CEE » , la procedura mediante la quale il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , verifica sotto la propria responsabilità che un apparecchio e/o un elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate , indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano .

2 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi di cui all 'articolo 1 che ne formano oggetto , le prescrizioni tecniche , le modalità di controllo , di prova e , se del caso , di funzionamento , tenendo conto , ove occorra , del modo di utilizzazione .

Esse precisano quale ( quali ) delle procedure di cui al paragrafo 1 è ( sono ) applicabile ( applicabili ) a una categoria di apparecchi e/o di elementi costruttivi .

Esse possono inoltre prevedere che gli Stati membri adottino , all ' atto della loro entrata in vigore o ad una precisa data posteriore , tutte le misure necessarie affinchù gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi possano essere immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione soltanto se soddisfano le prescrizioni della direttiva particolare che li riguarda .

Articolo 3

1 . Ai sensi della presente direttiva per apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o elemento costruttivo di tipo CEE si intende ogni apparecchio e/o elemento costruttivo che soddisfi alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e su cui è apposto pertanto il marchio CEE di conformità di cui all ' articolo 20 .

2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione , di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo di tipo CEE , per ragioni attinenti alla loro fabbricazione e al controllo della medesime ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare .

3 . Le direttive particolari possono tuttavia prevedere la possibilità , da parte degli Stati membri , di controllare un apparecchio e/o un elemento costruttivo di tipo CE al momento della relativa installazione e messa in servizio e successivamente ad intervalli regolari .

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono all ' omologazione CEE , alla certificazione CEE , al controllo CEE e all ' autocertificazione CEE un valore identico a quello degli atti nazionali corrispondenti .

CAPITOLO II

Omologazione CEE

Articolo 5

1 . Quando è prescritta da una direttiva particolare , l ' omologazione CEE costituisce una condizione preliminare per l ' immissione in commercio e la messa in servizio dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo .

2 . Gli Stati membri concedono , su richiesta del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità , l ' omologazione CEE ad ogni tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano .

3 . Per uno stesso tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo , la domanda di omologazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro .

4 . Gli Stati membri concedono , rifiutano , sospendono o revocano l ' omologazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell ' allegato I .

Articolo 6

1 . Lo Stato membro che concede l 'omologazione CEE redige un attestato di omologazione CEE , che è notificato senza indugio al richiedente .

L ' attestato di omologazione CEE deve essere redatto secondo il modello riportato nell ' allegato III .

2 . Le direttive particolare possono prevedere che l ' omologazione CEE sia subordinata a condizioni o sia limitata nel tempo .

3 . Se la direttiva particolare lo prevede , il fabbricante deve comunicare allo Stato membro la data di inizio della fabbricazione in serie d ' un apparecchio e/o d ' un elemento costruttivo di tipo CEE .

Articolo 7

1 . Qualora uno Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE constati che uno o più apparecchi e/o elementi costruttivi , il cui tipo ha formato oggetto dell ' omologazione CEE , non sono conformi a tale tipo , sospende o revoca l ' omologazione .

2 . L ' omologazione CEE può tuttavia essere mantenuta qualora lo Stato membro ritenga che le differenze constatate sono minime , non mutano sostanzialmente la concezione dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo , e , comunque , non compromettono la sicurezza o la salute ; in tal caso lo Stato membro può invitare il costruttore a rettificare al più presto la sua fabbricazione . Tuttavia , ogniqualvolta non siano osservate le prescrizioni della direttiva particolare , lo Stato membro deve procedere alla richiesta di rettifica .

Se il costruttore non ottempera alla richiesta , lo Stato membro deve revocare l ' omologazione CEE .

3 . Lo Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE deve parimenti revocarla se constata che essa non avrebbe dovuto essere concessa o che non sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 .

4 . Qualora venga informato da un altro Stato membro dell ' esistenza di uno dei casi previsti dai paragrafi 1 , 2 e 3 , lo Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE applica parimenti le misure definite in questi paragrafi , previa consultazione dello Stato membro in questione .

5 . Se l ' opportunità o l ' obbligo della sospensione o della revoca dell ' omologazione CEE forma oggetto di contestazione tra lo Stato membro che ha concesso l ' omologazione CEE e un altro Stato membro , la commissione ne viene informata . Essa procede , se necessario , ad opportune consultazioni per pervenire a una soluzione .

6 . La sospensione o la revoca di un ' omologazione CEE può essere pronunciata soltanto dalla Stato membro che l ' ha concessa . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , fornendo per quanto possibile le precisazioni quantitative e qualitative necessarie per identificare il materiale non conforme .

CAPITOLO III

Verifica CEE e autocertificazione CEE

Articolo 8

Le direttive particolari che prescrivono la verifica CEE o l ' autocertificazione CEE fissano la procedura da seguire .

CAPITOLO IV

Certificazione CEE e attestato di certificazione CEE

Articolo 9

1 . Quando è prescritta da una direttiva particolare , la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare per l ' immissione in commercio e la messa in servizio dell ' apparecchi e/o dell ' elemento costruttivo .

2 . La certificazione CEE è effettuata da organismi a tal fine autorizzati dallo Stato membro .

Articolo 10

1 . Gli organismi autorizzati incaricati dagli Stati membri di effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell ' articolo 11 devono soddisfare i criteri minimi previsti dall ' allegato II , fatto salva la facoltà degli Stati membri di prendere le disposizioni e di stabilire le condizioni da essi ritenute necessarie , sul piano nazionale , per assicurare il funzionamento efficiente , ed irreprensibile di tali organismi .

L ' osservanza dei criteri minimi da parte di un organismo non comporta per uno Stato membro l ' obbligo di autorizzarlo .

2 . Se uno Stato membro ha autorizzato uno o più organismi ad effettuare la certificazione CEE , notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco di tale ( i ) organismo ( i ) . Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica dell ' elenco .

Articolo 11

1 . L ' attestato di certificazione CEE è il documento mediante il quale un organismo autorizzato attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano .

Su richiesta del costruttore , o del suo mandatario stabilito nella Comunità , gli organismi autorizzati di cui all ' articolo 10 procedono alla certificazione CEE di un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo . Se tale tipo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano e se il costruttore si è impegnato a rispettare le condizioni di cui all ' articolo 17 e alle direttive particolari , l ' organismo autorizzato rilascia l ' attestato di certificazione CEE . L ' attestato di certificazione CEE è redatto secondo il modello riportato nell ' allegato III , salvo disposizioni contrarie nelle direttive particolari .

Gli apparecchi e/o gli elementi costruttivi fabbricati in seguito ad un attestato di certificazione CEE dovranno essere conformi all ' apparecchio che è stato oggetto di tale attestato .

2 . Gli organismi autorizzati rilasciano , rifiutano di rilasciare , sospendono o revocano l ' attestato di certificazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell ' allegato I .

3 . Per uno stesso tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo , la richiesta di certificazione CEE può essere presentata soltanto ad uno degli organismi autorizzati .

4 . L ' attestato di certificazione CEE è soggetto alle condizioni di cui all ' articolo 17 ed eventualmente ad una limitazione nel tempo o ad altre condizioni previste nelle direttive particolari .

5 . Le prescrizioni relative all ' attestato CEE sono indicate nell ' allegato I .

Articolo 12

1 . Se un organismo autorizzato constata che uno o più esemplari di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo , per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE , non sono conformi a questo tipo , esso chiede al possessore dell ' attestato di rettificarne la fabbricazione entro un periodo da esso determinato , sospendendo eventualmente l ' attestato . Se del caso , la direttiva particolare relativa a tale apparecchio e/o elemento costruttivo fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l ' intervento dell ' organismo autorizzato . Se il fabbricante non ottempera alla richiesta entro il termine stabilito , l ' organismo autorizzato sospende o revoca l ' attestato .

2 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE deve revocarlo se constata che tale attestato non avrebbe dovuto essere concesso o che le condizioni di cui all ' articolo 11 , paragrafo 4 , non sono soddisfatte .

3 . Esso sospende o revoca l ' attestato qualora il beneficiario non rispetti gli impegni di cui agli articolo 11 e 17 , assunti verso l ' organismo autorizzato .

Articolo 13

1 . Gli Stati membri curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto .

A tal fine , essi obbligano gli organismi autorizzati , con opportune misure , a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo delle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati .

2 . Uno Stato membro può autorizzare un organismo da esso autorizzato ad affidare , senza che ciò diminuisca la responsabilità propria dell ' organismo , ad uno o più laboratori , l ' esecuzione delle prove da effettuare nell ' ambito della certificazione CEE e del controllo CEE di cui al capitolo V ; questi laboratori devono soddisfare i criteri enunciati nell ' allegato II , punti 2 , 3 , 4 e 7 .

3 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il richiedente o la persona cui l ' attestato di certificazione CEE è stato rilasciato possa ricorrere contro le decisioni dell ' organismo autorizzato riguardanti il rifiuto , la sospensione o la revoca dell ' attesto di certificazione CEE .

4 . Se uno Stato membro constata che un organismo da esso autorizzato non assolve in modo corretto i compiti di cui articolo 11 e 12 , adotta i provvedimenti del caso nei confronti di questo organismo .

5 . Lo Stato membro revoca in ogni caso l ' autorizzazione quando constata che l ' organismo autorizzato non soddisfa più i criteri minimi stabiliti dall ' allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro .

6 . Se uno Stato membro non revoca l ' autorizzazione a un organismo sebbene quest ' ultimo non soddisfi più i criteri minimi , qualsiasi altro Stato membro può informarne la commissione . La Commissione prende le misure appropriate che possono portare a una soluzione .

Articolo 14

1 . Lo Stato membro che revoca l ' autorizzazione a un organismo , prende tutte le misure necessarie per garantire la continuità nell ' adempimento degli obblighi e dei doveri risultanti dal rilascio , prima della revoca dell ' autorizzazione , di attestati di certificazione CEE da parte di tale organismo .

2 . Lo Stato membro deve revocare tutti gli attestati rilasciati da detto organismo prima della revoca dell ' autorizzazione , sempre che siano stati concessi indebitamente .

Articolo 15

1 . Se in uno Stato membro si constata uno dei casi di cui all ' articolo 12 , le autorità competenti di detto Stato ne informano lo Stato membro in cui è stato rilasciato l ' attestato .

2 . Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata rilasciata la certificazione CEE obbligano l ' organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste dall ' articolo 12 .

3 . In caso di contestazione tra lo Stato membro in cui è stato rilasciato un attestato di certificazione CEE e un altro Stato membro , viene informata la Commissione che prende le misure appropriate .

CAPITOLO V

Controllo CEE

Articolo 16

Gli Stati membri fanno sì che sia effettuato il controllo CEE , il cui fine è di verificare l ' uso corretto del marchio CEE . Tale controllo può essere effettuato dagli organismi autorizzati di cui all 'articolo 10 che hanno rilasciato l ' attestato di certificazione CEE . Tale controllo viene effettuato tra l ' altro per prelievo e per sondaggio . Gli organismi preposti al controllo devono comunque soddisfare i criteri enunciati nell ' allegato II ed essere notificati conformemente all ' articolo 10 .

Articolo 17

1 . Il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , nel fare uso del marchio CEE , deve :

a ) comunicare all ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE :

- i luoghi di fabbricazione e/o di deposito secondo la richiesta dell ' organismo autorizzato ;

- la data d ' inizio della fabbricazione ;

- ogni informazione che sia necessaria all ' organismo per svolgere le sue funzioni e che sia prevista nella direttiva particolare ;

b ) autorizzare i delegati dell ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato ad accedere , per il controllo , ai suddetti luoghi di fabbricazione e/o di deposito ed ai registri di controllo e fornire loro tutte le informazioni necessarie al controllo stesso ;

c ) consentire all ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato , il prelievo di uno o più apparecchi e/o elementi costruttivi , per controllo , nei luoghi di fabbricazione o di deposito .

2 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE deve trasmettere agli altri organismi autorizzati , agli Stati membri e alla Commissione , qualora ne facciano richiesta , copia del processo verbale relativo alle prove ed eventualmente copia della documentazione tecnica .

3 . Il titolare del marchio CEE deve organizzare o accertarsi che venga organizzato un controllo di fabbricazione e disporre delle attrezzature necessarie ad una verifica continua e sufficiente della conformità degli apparecchi e/o degli elementi costruttivi fabbricati all ' apparecchio oggetto dell ' attestato di certificazione CEE .

Articolo 18

1 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE organizza il controllo CEE degli apparecchi '/o elementi costruttivi fabbricati per i quali ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE .

Tale controllo deve innanzi tutto permettere all ' organismo autorizzato di accertare che il fabbricante possiede i mezzi di controllo di cui all ' articolo 17 , paragrafo 3 , ed in secondo luogo che egli esercita realmente un controllo di conformità degli apparecchi e/o elementi costruttivi di fabbricazione con l ' apparecchio e/o elemento costruttivo oggetto dell ' attestato di certificazione CEE , ad esempio accertare che egli tiene dei registri di controllo , se ciò gli è stato richiesto .

Inoltre l ' organismo autorizzato può far procedere a prelievi improvvisi nei luoghi di fabbricazione e nei luoghi di deposito designati . Agli organismi autorizzati non è preclusa la facoltà di procedere , previo pagamento , a prelievi anche in tutte le fasi della commercializzazione .

2 . Se il luogo di fabbricazione , di deposito o di commercializzazione è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui risiede l ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE , tale organismo , per procedere ai suddetti controlli , prende eventualmente contatto con un organismo autorizzato dello Stato membro in cui deve aver luogo il prelievo .

L ' organismo autorizzato che ha effettuato il controllo invia una relazione all ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE .

Articolo 19

1 . Qualora i controlli di cui all ' articolo 18 provino che gli apparecchi e/o elementi costruttivi non sono conformi all ' apparecchio e/o elemento costruttivo che ha ricevuto l ' attestato di certificazione CEE e che non sono soddisfatte tutte le prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare ad essi relativa , l ' organismo autorizzato deve prendere , nei confronti del detentore del marchio CEE , una delle seguenti misure ;

a ) semplice avvertimento con in giunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate ;

b ) avvertimento di cui alla lettera a ) , accompagnato però da una maggiore frequenza dei controlli ;

c ) sospensione dell ' attestato di certificazione CEE ;

d ) revoca dell ' attestato di certificazione CEE .

Queste misure possono essere prese solo dall ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE .

2 . Le due prime misure vengono adottate quando le differenze non hanno ripercussioni sulla concezione generale dell ' apparecchio o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza o la salute .

Una delle due ultime misure è presa nei casi in cui le differenze o le infrazioni constatate sono di importanza rilevante e , comunque , compromettono la sicurezza o la salute .

3 . L ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE deve altresì revocarlo :

- quando il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità , impedisce l ' esecuzione dei controlli previsti dall ' articolo 18 ;

- quando constata che l ' attestato di certificazione CEE non avrebbe dovuto essere accordato .

4 . Se l ' organismo autorizzato che ha rilasciato l ' attestato di certificazione CEE è informato da un organismo autorizzato di un altro Stato membro dell ' esistenza di uno dei casi previsti ai paragrafi 2 e 3 , adotta parimenti le disposizioni previste ai suddetti paragrafi , previa consultazione di tale organismo .

5 . La sospensione o la revoca dell ' attestato di certificazione CEE sono comunicate agli Stati membri ed agli organismi autorizzati .

CAPITOLO VI

Disposizioni comuni alle procedure di omologazione CEE , di verifica CEE e di certificazione CEE

Articolo 20

1 . La conformità di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo al tipo che è stato omologato o che ha formato oggetto di un attestato di certificazione CEE viene attestata mediante apposizione del marchio CEE di conformità .

2 . L ' attestato di omologazione CEE o l ' attestato di certificazione CEE conferisce al costruttore il diritto di apporre , sotto la sua responsabilità , il marchio CEE di conformità sui prodotti da commercializzare che corrispondono al tipo che ha formato oggetto di tale attestato e/o , se la direttiva particolare lo prevede , di rilasciare un certificato di conformità secondo il modello riportato nell ' allegato IV .

Le prescrizioni relative al marchio CEE sono indicate nell ' allegato I .

3 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per accertarsi che gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi soggetti all ' omologazione CEE , alla verifica CEE o alla certificazione CEE non siano muniti di contrassegni o iscrizioni che possano creare confuzione con il marchio CEE .

Articolo 21

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione :

- l ' elenco degli organismi che , nel quando dell ' omologazione CEE e/o della verifica CEE , sono incaricati di eseguire gli esami e i collaudi ;

- l ' elenco degli organismi autorizzati incaricati di procedere alla certificazione CEE e al controllo CEE ;

- ogni successiva modifica di questi elenchi .

CAPITOLO VII

Adeguamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 22

1 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato I della presente direttiva , salvo i punti 1.1 e 5 , sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 73/361/CEE .

2 . Le direttive particolari concernenti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi precisano quali , fra le disposizioni dei loro allegati tecnici , possono o non possono essere adattate con la stessa procedura .

CAPITOLO VIII

Clausola derogatoria

Articolo 23

1 . La progettazione e le modalità di fabbricazione di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo possono discostarsi , in casi specifici , da talune disposizioni previste nelle direttive particolari , senza che tale apparecchio e/o elemento costruttivo perda il beneficio dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della presente direttiva , purchù le modifiche apportare mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute un livello di protezione almeno uguale .

2 . Ciascuna direttiva particolare indica espressamente sia le disposizioni alle quale si può pertanto derogare , sia quelle alle quali è impossibile derogare .

3 . Qualora venga accettata una richiesta di deroga , si applica la seguente procedura :

a ) Lo Stato membro alla Commissione - direttamente , in caso di procedura di omologazione CEE , o indirettamente , tramite l ' organismo autorizzato da esso designato , nel caso della procedura di certificazione CEE - i documenti contenenti la descrizione dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo , nonchù la documentazione a sostegno della domanda di deroga , in particolare i risultati delle prove eventualmente effettuate . La Commissione ne invia copia agli altri Stati membri che dispongono di un periodo di quattro mesi a decorrere da tale comunicazione per esprimere nei confronti dello Stato membro interessato il loro accordo o il loro disaccordo o per chiedere di adire il comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE . Copia di ciascuna comunicazione viene inviata alla Commissione ; tutta la corrispondenza ha carattere riservato .

b ) Se , prima della scadenza prevista dalla lettera a ) , nessuno Stato membro ha espresso il proprio disaccordo nù ha chiesto di adire il comitato , la Commissione può convocare il comitato o autorizzare lo Stato membro a concedere o a far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri .

c ) Se , prima della scadenza prevista , uno Stato membro non fornisce alcuna risposta , si presume l ' accordo di tale Stato .

d ) In caso contrario la Commissione delibera sulla domanda di deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE .

e ) I documenti in questione sono forniti in una lingua ufficiale dello Stato di destinazione o , in casi particolari , in un ' altra lingua accettata da quest ' ultimo .

4 . In caso di attestato rilasciato dal costruttore stesso , si può derogare alle prescrizioni della direttiva in applicazione del disposto del paragrafo 1 , soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica la sicurezza .

Prima di accordare detta deroga , l ' organismo autorizzato informa gli altri organismi autorizzati . In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi , la Commissione viene adita tramite uno Stato membro . La Commissione cerca di risolvere la controversia . Se necessario , essa convoca il comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato .

CAPITOLO IX

Clausola di salvaguardia

Articolo 24

1 . Se uno Stato membro constata , in base a motivazione particolareggiata , che un apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o un elemento costruttivo , benchù conformi alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari , presentanto un pericolo per la sicurezza e/o pe la salute , tale Stato può vietarne o limitarne provvisoriamente nel proprio territorio l ' immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , motivando la sua decisione .

2 . La Commissione procede entro un termine di sei settimane alla consultazione degli Stati membri interessati , emette quindi senza indugio il suo parere e prende le misure appropriate .

3 . Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva , detti adeguamenti vengono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 73/361/CEE . In questo caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti .

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 25

Le spese derivanti dall ' omologazione CEE , dalla verifica CEE , dalla certificazione CEE e dal controllo CEE sono a carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità , che ha chiesto di beneficiare di queste procedure .

Articolo 26

Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari che implichi il rifiuto dell ' omologazione CEE , della verifica CEE o della certificazione CEE , la sospensione o la revoca dell ' attestato di omologazione CEE , di verifica CEE o di certificazione CEE , il divieto di immissione in commercio o di messa in servizio di apparecchi di sollevamento o di movimentazione di tipo CEE e/o di elementi costruttivi di tipo CEE , è debitamente motivata . Essa viene notificata al più presto all ' interessato con l ' indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente in tale Stato membro e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati .

Articolo 27

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo tale che dette disposizioni entrino in vigore alla stessa data delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva 84/529/CEE ( 6 ) . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membro provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno ch essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . C 222 del 29 . 9 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . C 7 del 12 . 1 . 1976 , pag . 37 .

( 3 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 31 .

( 4 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 335 del 5 . 12 . 1973 , pag . 51 .

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CEE E CERTIFICAZIONE CEE

1 . DOMANDA D ' OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE

1.1 . La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte nella lingua ufficiale ( o in una delle lingue ufficiali ) dello Stato membro in cui la domanda viene presentata . Questo Stato o l ' organismo ( gli organismi ) autorizzato ( i ) de esso designato ( i ) sono in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale .

1.2 . Nella domanda viene indicato quanto segue :

- nome e indirizzo del construttore o della ditta , del suo mandatario o del richiedente ;

- categoria dell ' apparecchio e/o dell ' elemento costruttivo ;

- utilizzazione prevista ed eventuali esclusioni ;

- eventuale denominazione commerciale o tipo ;

- caratteristiche tecniche .

1.3 . La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame e segnatamente di quanto segue :

1.3.1 . - fascicolo tecnico previsto dalle direttive particolari ;

- spazi per il marchio CEE previsto dalla presente direttiva e per gli altri marchi previsti dalle direttive particolari ;

1.3.2 . - dichiarazione attestante che non è stata presentata nessun ' altra domanda di omologazione CEE o di certificazione CEE per lo stesso modello di apparecchio e/o di elemento costruttivo ;

1.3.3 . - all ' occorrenza , documenti relativi alle approvazioni nazionali già ottenute o agli elementi costruttivi utilizzati che formano oggetto di una omologazion CEE o di una certificazione CEE ed eventualmente di una verifica CEE .

2 . ESAME DELLA DOMANDA

2.1 . L ' esame della domanda viene effettuato sulla base dei progetti di costruzione e , se del caso , su apparecchi e/o elementi costruttivi .

Detto esame comporta tutti gli esami e tutte le prove stabiliti dalla presente direttiva e dalla relative direttive particolari .

2.2 . Le direttive particolari riguardanti le differenti categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi fissano , se necessario , le norme di costruzione , di calcolo e di esame , nonchù i coefficienti da impiegare per il calcolo , e definiscono la natura e la qualità dei materiali ammessi per la costruzione di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione .

3 . ATTESTATI E MARCHIO CEE

L ' attestato d ' omologazione CEE o l ' attestato di certificazione CEE riporta i risultati dell ' esame del tipo e indica le condizioni che eventualmente l ' accompagnato . Esso è corredato dalle descrizioni e dai disegni necessari per identificare il tipo ed eventualmente per spiegarne il funzionamento . Il marchio CEE di cui all ' articolo 20 della presente direttiva è costituito da una lettera stilizzata * , racchiusa in una esagono contenente :

- nella parte superiore , il numero che caratterizza la direttiva particolare assegnato in ordine cronologico di adozione e le lettere maiuscole distintive dello Stato in cui è stato concesso l ' attestato ( B per il Belgio , D per la Repubblica federale di Germania , DK per la Danimarca , F per la Francia , GR per la Grecia , I per l' Italia , IRL per l ' Irlanda , L per Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , UK per il Regno Unito ) , nonchù le due ultime cifre dell ' anno dell ' attestato ; il numero che caratterizza la direttiva particolare cui si riferisce l ' attestato sarà assegnato dal consiglio all ' atto dell ' adozione di detta direttiva ;

- nella parte inferiore , il numero caratteristico dell ' attestato .

Un esempio di questo marchio figura al punto 6.1 .

4 . MODIFICA APPORTATA AL PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Lo Stato membro o l ' organismo autorizzato che ha concesso l ' attestato deve essere informato di ogni modifica di rilievo , in particolare di quelle che comportano un cambiamento di denominazione commerciale del prodotto .

5 . PUBBLICITÀ DEGLI ATTESTATI

5.1 . Un estratto degli attestati è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

5.2 . Al momento della notifica all ' interessato , lo Stato membro in cui è stato rilasciato l ' attestato invia copie del medesimo alla Commissione ed agli altri Stati membri , che possono anche ottenere copia del fascicolo tecnico definitivo dell ' apparecchio e dei verbali degli esami e delle prove cui è stato sottoposto .

5.3 . La revoca di un attestato CEE forma oggetto della procedura di pubblicità di cui ai punti 5.1 e 5.2 .

5.4 . In caso di rifiuto di rilascio d ' un attestato , lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione , direttamente , nel quadro dell ' omologazione CEE , e per iniziativa dell ' organismo autorizzato , nel quadro della certificazione CEE .

6 . MARCHIO CEE

6.1 . Marchio CEE ( vedi punto 3 )

Esempio : vedi : G.U .

6.2 . Le direttive particolari possono stabilire la posizione e le dimensioni del marchio CEE .

Qualora nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari , le lettere e le cifre di ogni marchio devono avere un ' altezza di almeno 5 mm .

6.3 . Tale marchio deve essere visibile , leggibile e indelebile su ciascun apparecchio e su ciascun elemento costruttivo .

ALLEGATO II

CRITERI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DESIGNARE GLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1 . L ' organismo , il suo direttore e il personale non possono essere nù il progettista , nù il costruttore , nù il fornitore , nù l ' installatore degli apparecchi , nù il mandatario di una di queste persone . Essi non possono intervenire nù direttamente nù come mandatari nella progettazione , costruzione , commercializzazione , rappresentanza o manutenzione degli apparecchi ed elementi costruttivi , ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l ' organismo autorizzato .

2 . Il personale incaricato dell ' esame degli apparecchi ai fini del rilascio dell ' attestato di certificazione CEE e delle operazioni di controllo deve assolvere tali compiti con la massima integrità e competenza tecnica deve essere libero da qualsivoglia pressione e incentivo , soprattutto di ordine finanziario , capaci di influire sul suo giudizio o sui risultati dei suoi lavori , e in particolare da pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati dell ' esame .

3 . Gli organismi incaricati dell ' esame degli apparecchi e degli elementi costruttivi ai fini del rilascio dell ' attestato CEE e delle operazioni di controllo devono disporre del personale e dei mezzi necessari per svolgere in modo adeguato i compiti di carattere tecnico e amministrativo connessi col rilascio degli attestati CEE e con l ' esecuzione dei controlli ed avere accesso al materiale necessario per esami e controlli straordinari .

4 . Il personale incaricato degli esami e dei controlli deve possedere :

- una buona formazione tecnica e professionale ;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e ai controlli che effettua , nonchù una sufficiente esperienza pratica di tali lavori ;

- la capacità necessario a redigere i verbali e le relazioni concernenti i lavori effettuati .

5 . Deve essere garantita l ' indipendenza del personale incaricato del controllo . La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti nù dei risultati di tali controlli .

6 . L ' organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile , a meno che detta responsabilità civile non sia assunta dallo Stato a norma del diritto nazionale .

7 . Il personale dell ' organismo autorizzato deve osservare il segreto professionale per quanto viene a sapere nell ' esercizio delle sue funzioni ( tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività ) nel quadro della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia effetto alle medesime .

ALLEGATO III

MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE PER UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO O DI MOVIMENTAZIONE E/O UN ELEMENTO COSTRUTTIVO

Indicazione dell ' amministrazione competente/dell ' organismo autorizzato :

Attestato di omologazione CEE/Certificazione CEE ( 1 ) :

Numero di omologazione CEE/certificazione CEE ( 1 ) :

1 . Categoria , tipo e marchio di fabbrica o commerciale :

2 . Nome e indirizzo del costruttore :

3 . Nome e indirizzo del detentore dell ' attestato :

4 . Presentato all ' omologazione CEE/Certificazione CEE ( 1 ) il

6 . Laboratorio di prova :

7 . Data e numero del verbale del laboratorio :

8 . Data dell ' omologazione CEE/certificazione CEE ( 1 ) :

9 . Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell ' omologazione CEE/della certificazione CEE ( 1 ) sopra indicato :

10 . Eventuali informazioni complementari

Fatto a ... , il ...

( firma )

( 1 ) Cancellare la menzione inutile .

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE

Il sottoscritto

( Cognome e nome )

attesta che il materiale - l ' attrezzatura - l ' impianto - l ' elemento - l ' apparecchio di sollevamento o di movimentazione ( 1 )

1 . categoria :

2 . fabbricato da :

3 . tipo :

4 . numero di fabbricazione :

5 . anno di fabbricazione :

è conforme

- al modello omologato ( ai modelli omologati ) ( omologazione CEE ) ( 1 )

- al tipo certificato ( ai tipi certificati ) ( certificazione CEE ) ( 1 )

come indicato nella tabella seguente :

Direttive particolari * In caso di omologazione ( 1 ) * N . * Data * Stato membro * In caso certificazione ( 1 ) * N . * Data * Organismo autorizzato *

* * * * * * *

Fatto a ... , il ...

( Firma )

( Funzione )

( 1 ) Cancellare le menzioni inutili .

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