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Document 31984D0362

    84/362/CEE: Decisione del Consiglio del 12 luglio 1984 relativa alla conclusione dello scambio di lettere che completa l' accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un accordo relativo alla clausola 2, primo comma, di detto accordo

    GU L 187 del 14.7.1984, p. 75–75 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/362/oj

    Related international agreement

    31984D0362

    84/362/CEE: Decisione del Consiglio del 12 luglio 1984 relativa alla conclusione dello scambio di lettere che completa l' accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un accordo relativo alla clausola 2, primo comma, di detto accordo

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 14/07/1984 pag. 0075
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0151
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0151


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 1984

    relativa alla conclusione dello scambio di lettere che completa l'accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un accordo relativo alla clausola 2, primo comma, di detto accordo

    (84/362/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che, nel quadro dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità economica europea per il settore delle carni ovine e caprine (1), la Nuova Zelanda si è impegnata, con uno scambio di lettere (2), a limitare le proprie esportazioni destinate a taluni mercati della Comunità considerati zone sensibili; che tale impegno è tuttavia limitato al 31 marzo 1984;

    considerando che i motivi per cui tali zone sono state considerate sensibili sono rimasti invariati e che si rende pertanto opportuno prorogare gli accordi che limitano le esportazioni verso dette zone;

    considerando che la Commissione ha condotto a tale proposito negoziati con la Nuova Zelanda, conclusisi con la sigla di un accordo con questo paese,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. È approvato a nome della Comunità lo scambio di lettere che completa l'accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra e che costituisce un accordo relativo alla clausola 2, primo comma, di detto accordo.

    2. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. DUKES

    (1) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 28.

    (2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 36.

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