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Document 31984D0148

    84/148/CEE: Decisione della Commissione del 5 marzo 1984 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 73 del 16.3.1984, p. 81–81 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/148/oj

    31984D0148

    84/148/CEE: Decisione della Commissione del 5 marzo 1984 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 16/03/1984 pag. 0081 - 0081


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 marzo 1984

    recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (84/148/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che in data 13 settembre 1983 il governo italiano ha notificato il programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia;

    considerando che detto programma interessa lo sviluppo della produzione e del commercio dei prodotti florovivaistici fra l'altro per la creazione di centri regionali di commercializzazione, per la creazione o l'ammodernamento di mercati e magazzini per la lavorazione, stoccaggio e imballaggi; che tale parte di programma costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

    considerando che l'approvazione del programma non pregiudica le decisioni da adottare in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in ordine al finanziamento comunitario di progetti, in particolare allo scopo di verificare quali investimenti possono essere presi in considerazione ai fini di un concorso del FEAOG in applicazione dell'articolo 6 di detto regolamento;

    considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore in questione; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

    considerando che il programma non può essere approvato che per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Il programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti florovivaistici nella regione Puglia, notificato dal governo italiano in data 13 settembre 1983 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

    2. L'approvazione del programma concerne soltanto i progetti presentati prima del 30 aprile 1984.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.

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