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Document 31983R3664

    Regolamento (CEE) n. 3664/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

    GU L 366 del 28.12.1983, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1984; abrog. impl. da 31984R1832

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3664/oj

    31983R3664

    Regolamento (CEE) n. 3664/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

    Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1983 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 19 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0101


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3664/83 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1983

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3508/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1823/83 (2), ha prorogato fino al 31 dicembre 1983 il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta;

    considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/80, la data del 31 dicembre 1983 è sostituita da quella del 30 giugno 1984.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1984.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. VARFIS

    (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.

    (2) GU n. L 180 del 5. 7. 1983, pag. 8.

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