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Document 31983R3659

Regolamento (CEE) n. 3659/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984

GU L 361 del 24.12.1983, p. 37–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3659/oj

31983R3659

Regolamento (CEE) n. 3659/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 24/12/1983 pag. 0037 - 0037


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3659/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che la Bulgaria si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 2 000 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con ossa, e di 1 250 tonnellate di carni fresche refrigerate;

considerando che la Bulgaria ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1984 di 1 250 tonnellate di carni fresche e refrigerate in 625 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso e di 625 tonnellate di carni fresche refrigerate; che i quantitativi per i quali la Bulgaria ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda; che detta richiesta non pregiudica ogni eventuale modifica da apportare ai sensi della clausola 12 dell'accordo tra la Bulgaria e la Comunità;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Bulgaria in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 2 625 tonnellate espresse in peso carcassa con osso per il 1984.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Bulgaria, in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 625 tonnellate per il 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

(3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

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