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Document 31983R3659
Commission Regulation (EEC) No 3659/83 of 23 December 1983 concerning the quantities of sheepmeat and goatmeat products which may be imported from Bulgaria during 1984
Regolamento (CEE) n. 3659/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984
Regolamento (CEE) n. 3659/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984
GU L 361 del 24.12.1983, p. 37–37
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Regolamento (CEE) n. 3659/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 24/12/1983 pag. 0037 - 0037
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3659/83 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1983 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, considerando che la Bulgaria si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 2 000 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con ossa, e di 1 250 tonnellate di carni fresche refrigerate; considerando che la Bulgaria ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1984 di 1 250 tonnellate di carni fresche e refrigerate in 625 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso e di 625 tonnellate di carni fresche refrigerate; che i quantitativi per i quali la Bulgaria ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda; che detta richiesta non pregiudica ogni eventuale modifica da apportare ai sensi della clausola 12 dell'accordo tra la Bulgaria e la Comunità; considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Bulgaria in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 2 625 tonnellate espresse in peso carcassa con osso per il 1984. I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Bulgaria, in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 625 tonnellate per il 1984. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22. (3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.