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Document 31983R3648

    Regolamento (CEE) n. 3648/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia e della Polonia e che riscuote definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia

    GU L 361 del 24.12.1983, p. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3648/oj

    31983R3648

    Regolamento (CEE) n. 3648/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia e della Polonia e che riscuote definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 24/12/1983 pag. 0006 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0177
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0180


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3648/83 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1983

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia e della Polonia e che riscuote definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    Misure provvisorie

    (1) Dopo aver constatato che due società svedesi, Swedeboard Vrena AB e AB Statens Skogsindustrier (ASSI), nonché la Ligna Foreign Trade Corporation, Cecoslovacchia, e la Paged Foreign Trade Enterprise, Polonia, hanno esportato rilevanti quantitativi di cartone di fibra compresso nella Comunità in violazione degli impegni precedentemente offerti ed accettati dalla Commissione, quest'ultima, con il regolamento (CEE) n. 2444/83 (3), non ha più ritenuto validi i precedenti impegni di prezzo, riaprendo quindi la procedura antidumping ed istituendo un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia, della Cecoslovacchia e della Polonia.

    Seguito della procedura

    (2) Successivamente all'istituzione del dazio antidumping provvisorio e nei termini fissati dall'apposito regolamento, numerosi importatori hanno espresso il loro punto di vista per iscritto ed alcuni di essi, come pure la Swedeboard Vrena AB e la Ligna Foreign Trade Corporation, hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi verbalmente.

    (3) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o ottobre 1982 al 31 marzo 1983 durante il quale è stata accertata la violazione degli impegni assunti.

    Dumping

    (4) Ai fini della determinazione definitiva del margine di dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori interessati con il valore normale nel periodo dell'inchiesta.

    (5) Le informazioni relative al valore normale del prodotto per i due esportatori svedesi sono state presentate nelle relazioni dell'aprile 1983 e in data successiva. La Commissione ha inoltre effettuato un'indagine in loco presso la Swedeboard Vrena AB. In base a dette informazioni, il valore normale per le due società svedesi si è basato sul valore costruito, tenendo conto che entrambe le società hanno venduto prodotti analoghi sul mercato interno per un periodo prolungato ed in quantitativi rilevanti a prezzi che non coprivano i costi di produzione. Il valore costruito è stato calcolato sommando i costi totali dei materiali e della produzione a carico di ciascuna società, comprese le spese generali, ed un margine di utile considerato equo sulla base dell'esperienza acquisita in passato sul mercato svedese.

    (6) Per definire il margine di dumping delle importazioni dalla Cecoslovacchia e dalla Polonia, la Commissione ha dovuto tener presente che questi paesi non hanno un'economia di mercato, per cui ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale di un paese ad economia di mercato. Nell'inchiesta precedente, conclusasi con l'accettazione degli impegni offerti dalla Paged e dalla Ligna, il valore normale era stato stabilito sulla base del valore costruito dei pannelli duri di pino nero fabbricati in Spagna, che rappresentano la qualità meno pregiata del prodotto. I motivi che avevano determinato il ricorso al valore normale spagnolo nell'inchiesta precedente, esposti nel regolamento (CEE) n. 1633/83 (4), sono tuttora validi. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno

    utilizzare il valore spagnolo anche nel caso presente. Ai fini della determinazione del valore normale durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha inoltre effettuato un'indagine in loco presso l'unico fabbricante spagnolo del prodotto in oggetto, la Tafisa SA.

    (7) Per tutte le società in oggetto i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o da pagare all'esportazione nella Comunità durante il periodo considerato, i quali erano stati comunicati dalle varie società nell'aprile 1983, corredati di un'adeguata documentazione.

    (8) Paragonando il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi ed in particolare delle provvigioni versate ai rappresentanti nella Comunità. I raffronti relativi alle società svedesi sono stati effettuati a livello franco fabbrica, mentre quelli relativi alle esportazioni dell'Europa orientale sono stati effettuati a livello fob.

    (9) Dai suddetti raffronti risulta una media ponderata del margine di dumping del 6,13 % per l'ASSI, del 3,05 % per la Swedeboard Vrena AB, del 21,13 % per la Ligna e dell'11,33 % per la Paged.

    Pregiudizio ed interesse comunitario

    (10) Nel 1982, dopo aver proceduto ad inchiesta antidumping sulle importazioni di cartone di fibra compresso provenienti da vari paesi, la Commissione ha stabilito che le importazioni in dumping del prodotto in oggetto, comprese quelle provenienti dalla Svezia, dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia, hanno causato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata per cui erano necessarie misure di salvaguardia. Di conseguenza, essa ha accettato gli impegni volti ad eliminare i margini di dumping offerti da tutti gli esportatori interessati. Anche se, grazie a questi impegni, la posizione dell'industria comunitaria del cartone di fibra compresso è migliorata e se le importazioni nella Comunità provenienti dai paesi interessati sono diminuite, la situazione dell'industria comunitaria stessa non è mutata in maniera sostanziale: essa continua ad essere caratterizzata da uno scarso sfruttamento degli impianti, da minori utili o da perdite e da un'elevata quota di importazioni. Inoltre l'industria è soggetta a una forte pressione sui prezzi in quanto, pur eliminando i margini di dumping, i livelli proposti negli impegni sono ancora considerevolmente inferiori alla soglia di redditività dell'industria. Nulla fa pertanto ritenere che, in mancanza di misure di protezione, le importazioni in dumping di cartone di fibra compresso non possano causare nuovamente un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

    (11) È inoltre indispensabile escludere la possibilità che le importazioni in dumping provenienti dai paesi in oggetto possano destabilizzare la struttura dei prezzi determinata dagli impegni accettatti nel settore del cartone di fibra compresso ed evitare che un esportatore che ha violato i suoi impegni si trovi in una posizione più favorevole di quella degli esportatori che li hanno invece rispettati rigorosamente. Gli interessi comunitari richiedono pertanto l'istituzione di un dazio antidumping definitivo, la cui aliquota sia pari ai margini di dumping accertati, nonché la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio fino ad un importo non superiore ai margini di dumping stabiliti in via definitiva.

    (12) La Swedeboard Vrena AB ha offerto un impegno di prezzo inteso ad eliminare i margini di dumping accertati, che è stato accettato dalla Commissione. Inoltre, l'ASSI ha cessato la produzione del cartone di fibra compresso ed ha venduto i suoi stabilimenti e le sue scorte ad un'altra società svedese. Non è pertanto opportuno né necessario istituire un dazio antidumping definitivo sulle esportazioni effettuate da queste due società. Anche l'associazione di esportatori cecoslovacchi ha offerto un secondo impegno sui prezzi che la Commissione, dopo consultazione, non ha accettato data la gravità della violazione del primo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli di fibre di peso superiore a 0,8 g/cm3 (cartone di fibra compresso), della sottovoce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20, originarie della Cecoslovacchia e della Polonia.

    2. Le seguenti aliquote dei dazi sono basate sul valore in dogana determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1):

    - 21,13 % per il cartone di fibra compresso originario della Cecoslovacchia,

    - 11,33 % per il cartone di fibra compresso originario della Polonia.

    3. Al dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2444/83 sono riscossi definitivamente secondo le seguenti percentuali basate sul valore in dogana:

    - 11,10 % per il cartone di fibra compresso originario della Cecoslovacchia,

    - 10,30 % per il cartone di fibra compresso originario della Polonia,

    - 6,13 % per il cartone di fibra compresso esportato dall'AB Statens Skogsindustrier, Svezia,

    - 3,05 % per il cartone di fibra compresso esportato dalla Swedeboard Vrena AB, Svezia.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. VARFIS

    (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

    (3) GU n. L 241 del 31. 8. 1983, pag. 9.

    (4) GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.

    (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

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