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Document 31983R3538

    Regolamento (CEE) n. 3538/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell' Algeria (1984)

    GU L 354 del 16.12.1983, p. 4–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3538/oj

    31983R3538

    Regolamento (CEE) n. 3538/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell' Algeria (1984)

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0004


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/83 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1983

    recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1984)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), prevede all'articolo 20 un regime preferenziale per l'importazione di taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune; che l'applicazione di questo regime è limitata al 30 giugno 1981;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3325/83 (2) prevede la proroga fino al 31 dicembre 1984 del regime che la Comunità ha applicato al 31 dicembre 1983; che questo regime prevede per taluni vini a denominazione d'origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità entro i limiti esistenti di un contingente tariffario comunitario di 450 000 ettolitri; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo; che conviene quindi aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1984;

    considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (4);

    considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione, negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dall'Algeria durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

    considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in aliquote iniziali, ripartizione che tenga conto della possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

    considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale;

    considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo

    contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

    considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza dell'aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte di un contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1984, è aperto un contingente tariffario comunitario di 450 000 hl per i seguenti prodotti originari dell'Algeria:

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): // // C. altri: // // - Vini con le seguenti denominazioni di origine: // // Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno // //

    2. Nei limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente.

    Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3406/82 (1).

    3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

    I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    4. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, conformemente al modello allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

    2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1984, corrispondono ai seguenti quantitativi:

    1.2 // // (in ettolitri) // Benelux // 37 350 // Danimarca // 22 500 // Germania // 48 000 // Grecia // 2 000 // Francia // 45 000 // Irlanda // 15 300 // Italia // 22 500 // Regno Unito // 37 350

    3. La seconda parte del contingente, pari rispettivamente a 220 000 ettolitri, costituisce la riserva.

    Articolo 3

    1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

    2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

    3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

    Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

    4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

    Articolo 4

    La aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984.

    Articolo 5

    Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1984, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 settembre 1984 ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

    Articolo 6

    La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.

    La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1984, sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

    Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario.

    2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

    3. Gli Stati membri imputano alle proprie aliquote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

    4. La situazione di esaurimeno delle aliquote degli Stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

    Articolo 8

    Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

    Articolo 9

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SIMITIS

    (1) GU n. L 263 del 28. 9. 1978, pag. 2.

    (2) GU n. L 330 del 26. 11. 1983, pag. 1.

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (4) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.

    (1) GU n. L 364 del 23. 12. 1982, pag. 1.

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