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Document 31983R3084

    Regolamento (CEE) n. 3084/83 della Commissione del 31 ottobre 1983 che deroga al regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

    GU L 301 del 1.11.1983, p. 53–53 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3084/oj

    31983R3084

    Regolamento (CEE) n. 3084/83 della Commissione del 31 ottobre 1983 che deroga al regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 01/11/1983 pag. 0053 - 0053


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3084/83 DELLA COMMISSIONE

    del 31 ottobre 1983

    che deroga al regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2612/83 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 (4) per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli d'importazione per i cereali di base con fissazione anticipata del prelievo, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, nonché delle durata di validità dei titoli d'importazione, ha aumentato le cauzioni relative ai titoli d'importazione dei cereali di base per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo; che era inizialmente previsto di porre fine a tali misure eccezionali il 31 ottobre 1983;

    considerando che le fluttuazioni dei prezzi che si constatano attualmente sul mercato mondiale, pur essendo meno forti per quanto concerne taluni cereali da foraggio, giustificano il mantenimento di una misura eccezionale sino al 31 dicembre 1983; che, per sottolineare il carattere temporaneo del provvedimento, sarebbe opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2612/83 e stabilire che alla fine del periodo previsto il tasso delle cauzioni applicabile sarà quello in vigore prima della sua adozione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il testo dell'articolo 12, paragarafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo:

    « b) 3,63 ECU per tonnellata, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione dei prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, per i quali il tasso della cauzione è di 7,25 ECU per tonnellata; ».

    2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, sino al 31 dicembre 1983, il tasso della cauzione è di 10 ECU per tonnellata per i titoli d'importazione dei prodotti delle voci e sottovoci 10.01 B, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 2612/83 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 259 del 20. 9. 1983, pag. 10.

    (4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

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