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Document 31983R2950

    Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983 concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

    GU L 289 del 22.10.1983, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1989; abrogato da 31988R4255

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2950/oj

    31983R2950

    Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983 concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1983 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0022
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0022


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2950/83 DEL CONSIGLIO

    del 17 ottobre 1983

    concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

    vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (1),

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che è opportuno definire i tipi di spese che possono beneficiare del contributo del Fondo;

    considerando che, per i tipi di spese per i quali il contributo del Fondo è concesso in importi forfettari, deve essere fissato il metodo di calcolo degli importi medesimi;

    considerando che occorre definire le regioni particolarmente svantaggiate della Comunità sul piano economico e sociale che devono beneficiare del tasso di intervento maggiorato, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE;

    considerando che occorre stabilire le modalità di presentazione e di approvazione delle domande relative alle azioni realizzate negli Stati membri nel quadro della loro politica del mercato dell'occupazione;

    considerando che occorre inoltre stabilire le modalità di verifica e di pagamento delle azioni approvate;

    considerando che il versamento delle somme non dovute comporta il recupero delle stesse,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Possono beneficiare del contributo del Fondo soltanto le spese destinate a coprire:

    a) il reddito di persone che formano oggetto di azioni di formazione professionale;

    b) i costi di

    - preparazione, funzionamento e gestione di azioni di formazione professionale, compreso l'orientamento professionale dei beneficiari, inclusi i costi di formazione del personale insegnante e di ammortamento,

    - soggiorno e spese di spostamento dei beneficiari di misure di formazione professionale,

    - adattamento di posti di lavoro nei casi di inserimento professionale di minorati;

    c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilità collettiva, a favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata; i posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un'esperienza con un contenuto professionale che consenta d'accedere al mercato del lavoro e faciliti l'assunzione in un posto stabile;

    d) le prestazioni destinate ad agevolare lo spostamento e l'integrazione dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

    e) la realizzazione di azioni o di studi preparatori o di valutazione.

    Articolo 2

    1. Per le spese previste all'articolo 1, lettera c), il contributo del Fondo è concesso fino a concorrenza

    del 15 % del salario medio lordo dei lavoratori dell'industria dello Stato membro interessato.

    2. Entro il 1o agosto di ogni anno la Commissione stabilisce gli importi del contributo da accordare nell'esercizio successivo, per persona e per unità di tempo, per ciascuno Stato membro, e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    1. Le azioni a favore dell'occupazione in Groenlandia, in Grecia, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno e in Irlanda del Nord beneficiano dell'aliquota maggiorata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE.

    2. Nell'applicazione dell'articolo 1, lettera b), primo trattino, l'ammortamento dei centri di formazione creati nelle regioni di cui al paragrafo 1 può essere calcolato su un periodo di sei anni, purché tale metodo di ammortamento sia compatibile con quello in vigore nello Stato membro interessato. In questo caso, il centro è considerato definitivamente ammortizzato al termine del sesto anno successivo alla sua creazione.

    Articolo 4

    1. Le domande relative alle spese da effettuare nel corso dell'anno successivo o, in caso di operazioni pluriennali, degli anni successivi, per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE, per poter essere prese in considerazione, devono essere presentate dagli Stati membri entro il 21 ottobre di ogni anno.

    2. La Commissione decide su tali domande entro il 31 marzo dell'esercizio in questione. Qualora la data di adozione del bilancio di tale esercizio sia posteriore al 1o marzo, la Commissione decide entro un termine di 30 giorni a decorrere da tale data.

    3. La Commissione stabilisce le modalità della procedura da adottare per le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE e per le domande che presentano carattere di urgenza.

    Articolo 5

    1. L'approvazione di una domanda presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE comporta il versamento, alla data prevista per l'inizio delle azioni, di un anticipo del 50 % del contributo concesso. Se tale data è precedente a quella della decisione di approvazione, il versamento è effettuato immediatamente dopo l'adozione della decisione.

    2. L'approvazione di una domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE, anche se riguarda azioni pluriennali, comporta il versamento di un primo anticipo di un importo pari al 30 % del contributo concesso. Un secondo anticipo, fino a concorrenza del 30 %, può essere versato non appena lo Stato membro interessato attesti che la metà dell'azione è stata realizzata alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione.

    3. Su richiesta dello Stato membro interessato, presentata in tempo utile, il versamento degli anticipi di cui ai paragrafi 1 e 2 viene sospeso.

    4. Le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

    5. All'atto della presentazione di una domanda di contributo, lo Stato membro designa il destinatario dei pagamenti nonché l'organismo a favore del quale è richiesto il contributo del Fondo, qualora esso non sia il destinatario dei pagamenti. La Commissione informa tutte le parti interessate al momento in cui esegue un pagamento.

    Articolo 6

    1. Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

    2. Le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate. Lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate per azioni cui si applica la garanzia prevista all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE. Nella misura in cui esso versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziari dell'azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti della Comunità.

    Articolo 7

    1. Salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri, la Commissione può effettuare verifiche in loco.

    2. Le verifiche del contenuto di una domanda di pagamento possono essere effettuate con un sondaggio rappresentativo. La Commissione, prima di effettuare una verifica, fissa, concertandosi con lo Stato membro interessato, la percentuale di sondaggio in funzione delle condizioni materiali e tecniche dell'azione considerata. Qualora il sondaggio porti ad una riduzione, quest'ultima è applicata proporzionalmente all'intero importo di cui è chiesto il pagamento, dopo che lo Stato membro ha presentato le sue osservazioni. 3. Lo Stato membro provvede affinché la Commissione possa accedere alle informazioni necessarie per valutare gli obiettivi ed il contenuto delle domande, lo svolgimento, il finanziamento ed i risultati delle azioni. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione gli elementi giustificativi dell'attestazione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4.

    4. Lo Stato membro interessato apporta alla Commissione l'aiuto necessario per effettuare la verifica. La Commissione avvisa in tempo utile lo Stato membro presso il quale verrà effettuata la verifica. A tale verifica possono partecipare rappresentanti dello Stato membro.

    5. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche. Ad esse possono partecipare rappresentanti della Commissione.

    Articolo 8

    Ogni anno, anteriormente al 1o luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attività svolta dal Fondo nel precedente esercizio.

    Articolo 9

    La Commissione adotta le necessarie modalità d'attuazione del presente regolamento.

    Articolo 10

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. I regolamenti (CEE) n. 2396/71 (1), (CEE) n. 2895/77 (2) e (CEE) n. 858/72 (3) sono abrogati. Tuttavia, essi continuano ad essere applicabili alle azioni per le quali la domanda è presentata anteriormente al 1o ottobre 1983.

    3. In deroga dell'articolo 2, paragrafo 2, la scadenza prevista a tale articolo è fissata, per il 1983, al 1o dicembre 1983.

    4. In deroga dell'articolo 4, paragrafo 1, le richieste per azioni da realizzare nel corso del 1984 devono essere presentate prima del 13 marzo 1984. La scadenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, è fissata, per il 1984, al 13 luglio 1984.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. VARFIS

    (1) Vedi pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU n. C 308 del 25. 11. 1982, pag. 6.

    (3) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 51.

    (4) GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 4.

    (1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.

    (2) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 7.

    (3) GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 3.

    ALLEGATO

    DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE

    Dichiarazioni sull'articolo 1

    a) « Il Consiglio dichiara:

    - che le spese relative alla formazione professionale comprendono le spese per l'adattamento o il riadattamento professionale dei minorati, ad esclusione delle spese mediche per la riabilitazione funzionale;

    - che gli aiuti all'assunzione o all'avvio al lavoro si applicano anche alle donne e ai minorati, purché si tratti di giovani di età inferiore ai 25 anni, in cerca di lavoro, o di disoccupati di lunga durata. »

    b) « Il Consiglio invita la Commissione, nel contesto dei lavori avviati a livello comunitario per promuovere la creazione di posti di lavoro - specialmente nelle piccole e medie imprese -, ad esaminare la possibilità per il Fondo di sostenere l'attività degli agenti di sviluppo. »

    Dichiarazione sull'articolo 1, lettera c)

    « Il Consiglio e la Commissione ritengono che la gravità della disoccupazione sia caratterizzata anche dalla durata della disoccupazione dei lavoratori e che si debba tenere conto in particolare di questo elemento all'atto dell'accettazione delle richieste di contributo, evitando qualsiasi discriminazione tra Stati membri. »

    Dichiarazione sull'articolo 6, paragrafo 2

    « Il Consiglio riconosce il problema posto dal rimborso delle somme indebitamente versate a titolo del contributo del Fondo sociale, come di qualsiasi strumento finanziario comunitario, che possono produrre un interesse a favore del detentore. Esso invita la Commissione ad esaminare in un contesto più generale le possibili soluzioni di questo problema e a presentargli proposte adeguate. »

    Dichiarazione sull'articolo 9

    « Il Consiglio prende atto che la Commissione consulterà gli Stati membri prima di adottare le modalità di cui all'articolo 9. »

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