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Document 31983R2287
Commission Regulation (EEC) No 2287/83 of 29 July 1983 laying down provisions for the implementation of Article 127 of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
Regolamento (CEE) n. 2287/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Regolamento (CEE) n. 2287/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
GU L 220 del 11.8.1983, p. 12–12
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992; abrogato da 31992R0736
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31992R0736 | 01/01/1992 |
Regolamento (CEE) n. 2287/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1983 pag. 0012 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0047
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/83 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1983 che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regoamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 143, considerando che l'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83, in appresso denominato regolamento di base, prevede che le disposizioni del suo capitolo primo sono applicabili sia alle merci dichiarate per la libera pratica in provenienza diretta dai paesi terzi, sia a quelle dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale; che però, i casi in cui la franchigia non può essere accordata per le merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base; considerando che l'articolo 27 del regolamento di base prevede la concessione di una franchigia dai dazi all'importazione per le spedizioni inoltrate al destinatario per lettera o pacco postale, composte da merci il cui valore globale non supera 10 ECU; considerando che è opportuno evitare che imprese commerciali traggano profitto da tale disposizione creando attività particolari o spostando artificialmente attività esistenti generando così distorsioni di concorrenza all'interno del mercato comune; che per evitare tali distorsioni è opportuno escludere dalla franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni anzidette che, prima della loro immissione in libera pratica, sono state sottoposte ad un altro regime doganale; che di conseguenza è opportuno ammettere in franchigia unicamente le spedizioni in parola che sono inoltrate direttamente da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La franchigia prevista all'articolo 27 del regolamento di base è applicabile unicamente alle spedizioni effettuate per lettera o pacco postale, inoltrate direttamente da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.