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Document 31983R2056

    Regolamento (CEE) n. 2056/83 della Commissione del 20 luglio 1983 relativo alla classificazione di merci nella voce 84.25 della tariffa doganale comune

    GU L 202 del 26.7.1983, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogato da 32005R0705

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2056/oj

    31983R2056

    Regolamento (CEE) n. 2056/83 della Commissione del 20 luglio 1983 relativo alla classificazione di merci nella voce 84.25 della tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 26/07/1983 pag. 0011 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0203
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0044
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0203
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0044


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/83 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 1983

    relativo alla classificazione di merci nella voce 84.25 della tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

    considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno prendere disposizioni concernenti la classificazione doganale delle bielle oscillanti per tosatrici da prato o falciatrici che trasformano il movimento rotatorio dell'albero motore in movimento laterale e alternativo, che esse trasmettono alla barra da taglio delle tosatrici da prato o delle falciatrici;

    considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3) comprende nella voce 84.25 le macchine, apparecchi e congegni per la raccolta dei prodotti agricoli, nonché le tosatrici da prato, e nella voce 84.63 gli alberi di trasmissione e gli ingranaggi; che queste due voci, in virtù della nota 2 b) della sezione XVI coprono anche le parti ed i pezzi staccati, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine, apparecchi o congegni classificabili alle stesse voci;

    considerando che queste due voci entrano in considerazione per la classificazione dell'apparecchio precedentemente descritto;

    considerando che le bielle oscillanti, pur avendo le funzioni di trasmettere energia, non possono essere considerate come alberi di trasmissione o semplici parti e pezzi staccati di un ingranaggio ma, a causa della costruzione specifica, devono essere considerate come parti e pezzi staccati riconoscibili di una tosatrice da prato o di una falciatrice;

    considerando che tali bielle oscillanti sono escluse dalla voce 84.63 delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale;

    considerando pertanto che tali bielle oscillanti rientrano nella voce 84.25;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le bielle oscillanti per tosatrici da prato o falciatrici che trasformano il movimento rotatorio dell'albero motore in un movimento laterale ed alternativo, che esse trasmettono alla barra di taglio delle tosatrici da prato o delle falciatrici devono essere classificate nella tariffa doganale comune nella voce:

    84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

    (2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

    (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

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