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Document 31983R1692

Regolamento (CEE) n. 1692/83 della Commissione del 23 giugno 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d' offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia

GU L 165 del 24.6.1983, p. 27–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1692/oj

31983R1692

Regolamento (CEE) n. 1692/83 della Commissione del 23 giugno 1983 che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d' offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 24/06/1983 pag. 0027 - 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 9 %, per il terzo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo dev'essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario delle pere, per il periodo dal 1o luglio 1983 al 30 aprile 1984, dev'essere fissato ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pere diverse dalle pere da sidro, della sottovoce 08.06 B II della tariffa doganale comune, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

luglio 36,40

agosto 30,95

settembre 30,73

ottobre 33,16

novembre 35,53

dicembre 38,12

da gennaio a aprile incluso 39,66

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

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