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Document 31983R1217

Regolamento (CEE) n. 1217/83 del Consiglio del 17 maggio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/82 relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito

GU L 132 del 21.5.1983, p. 17–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1217/oj

31983R1217

Regolamento (CEE) n. 1217/83 del Consiglio del 17 maggio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/82 relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 21/05/1983 pag. 0017 - 0017


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1217/83 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1983

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1200/82 relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il Regno Unito ha applicata , nelle ultime campagne di commercializzazione il regime di premier alla macellazione di taluni bovini adulti da macello ; che è opportuno autorizzare tale paese a continuare a concedere il suddetto premio per una nuova campagna e modificare di conseguenza il regolamento ( CEE ) n . 1200/82 ( 4 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del regolamento ( CEE ) n . 1200/82 è modificato nel modo seguente :

1 . nel titolo e nell ' articolo 1 , paragrafo 1 , i termini « campagna di commercializzazione 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « campagna di commercializzazione 1983/1984 » ;

2 . all ' articolo 1 , paragrafo 2 , secondo comma , i termini « per la durata della campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per la durata della campagna di commercializzazione 1983/1984 » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

I . KIECHLE

( 1 ) GU n . C 32 del 7 . 2 . 1983 , pag . 64 .

( 2 ) GU n . C 96 dell ' 11 . 4 . 1983 , pag . 54 .

( 3 ) GU n . C 81 del 24 . 3 . 1983 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 32 .

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