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Document 31983R0709
Council Regulation (EEC) No 709/83 of 28 March 1983 laying down, for 1983, certain measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels flying the flag of Spain
Regolamento (CEE) n. 709/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 che dispone, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna
Regolamento (CEE) n. 709/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 che dispone, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna
GU L 83 del 30.3.1983, p. 9–17
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Regolamento (CEE) n. 709/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 che dispone, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1983 pag. 0009 - 0017
R : altri S : gamberetti ( Pandalidae ) T : acciughe ( Engraulis encrasicholus ) U : sebaste ( Sebastes sp . ) V : passera americana ( Hypoglossoides platessoides ) W : calamaro ( Illex ) X : limanda ( Limanda ferruginea ) Y : melù ( Gadus poutassou ) Z : tonno ( Thunnidae ) AA : molva azzurra ( Molva dypterygia ) BB : brosmio ( Brosme brosme ) CC : palombo ( Scyliorhinus retifer ) DD : squalo elefante ( Cetorhinidae ) EE : smeriglio ( Lamna nasus ) FF : calamaro ( Loligo vulgaris ) GG : pesce castagna ( Brama brama ) HH : sardina ( Sardina pilchardus )***** REGOLAMENTO (CEE) N. 709/83 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 che dispone, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare gli articoli 3 e 11, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Spagna hanno concluso un accordo quadro sulla pesca (2); considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo, sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1983; considerando che, in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di adottare per il periodo considerato talune misure che autorizzano l'esercizio della pesca da parte di navi battenti bandiera della Spagna in quel settore delle divisioni CIEM VI, VII e VIII situato nella zona di 188 miglia nautiche che si estende oltre il limite di 12 miglia calcolata partendo dalle linee di base, esclusa la regione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 170/83; che tale delegazione si è inoltre impegnata a raccomandare il rinnovo, a titolo eccezionale, delle licenze concesse nel 1982 per la pesca all'acciuga e alla sardina all'interno del limite di 12 miglia, nelle zone per le quali erano state concesse nel 1982; che, per quanto riguarda in particolare il numero delle licenze che saranno concesse alle navi battenti bandiera della Spagna, tali misure devono tener conto del fatto che queste navi pescheranno soltanto durante una parte del 1983; considerando che l'esercizio della pesca da parte di navi battenti bandiera della Spagna in tale zona è stato autorizzato per il periodo 1o-31 gennaio 1983 a norma del regolamento (CEE) n. 3598/82 (3), e, per il periodo compreso tra il 1o febbraio e il 31 marzo 1983, a norma del regolamento (CEE) n. 199/83 (4); che è opportuno imputare le catture effettuate conformemente a questi regolamenti sui contingenti stabiliti per l'intero 1983; considerando che il regolamento (CEE) n. 171/83 (5) istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca; che queste misure si applicano alle navi battenti bandiera dei paesi terzi che esercitano la loro attività nelle acque comunitarie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 1983 sono quelle contemplate nell'allegato I. Queste catture possono essere effettuate unicamente nella zona di 188 miglia nautiche che si estende oltre il limite di 12 miglia nautiche calcolata partendo dalle linee di base, esclusa la regione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 170/83, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento. Tuttavia, le navi in possesso di una licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere b, e) e f), sono eccezionalmente autorizzate ad esercitare la pesca alla sardina o all'acciuga all'interno delle 12 miglia nautiche, nel limite dei quantitativi previsti dall'allegato I e nelle zone in cui erano autorizzate ad esercitarla nel 1982. Articolo 2 1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1. 2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3. 3. Ogni nave può detenere una sola licenza. 4. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato II. Dette condizioni sono parte integrante della licenza. Tuttavia, nel caso delle navi in possesso di una licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere d), g) o h), devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 delle condizioni speciali previste dall'allegato II. Articolo 3 1. All'atto del deposito di una richiesta di licenza di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c), g) e h) presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni: a) nome della nave; b) numero d'immatricolazione; c) lettere e cifre esterne d'identificazione; d) porto d'immatricolazione; e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore e, nel caso di una persona giuridica, i nomi dei soci; f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto; g) potenza del motore; h) indicativo di chiamata e frequenza radio; i) motodo di pesca previsto; j) zona di pesca prevista; k) specie di pesci che si intendono catturare; l) periodo per il quale è chiesta la licenza. 2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per più di una nave le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza. Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità. Articolo 4 1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere d), e) ed f) possono essere rilasciate soltanto per navi figuranti in un elenco sul quale siano indicate, per ciascuna delle categorie di navi interessate, quelle che possono utilizzare tali licenze durante uno dei seguenti periodi: - dal 1o gennaio al 31 dicembre 1983 per le navi di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), - dal 1o marzo al 30 giugno 1983 per le navi di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), - dal 1o luglio al 31 ottobre 1983 per le navi di cui all'allegato I, punto 3, lettera f). Ciascuno di questi elenchi reca, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome della nave; - numero d'immatricolazione; - lettere e cifre esterne d'identificazione; - porto d'immatricolazione; - nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore; - stazza lorda e lunghezza fuoritutto; - potenza del motore; - indicativo di chiamata e frequenza radio. 2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera d), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un programma periodico. Tale programma indica il nome e il numero d'immatricolazione di tutte le navi autorizzate ad utilizzare una di tali licenze nel periodo coperto, nonché le date di utilizzazione per nave. Un programma periodico è valido per un periodo di almeno un mese e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo cui esso si riferisce. La durata di utilizzazione di una licenza da parte di una nave, prevista nel programma periodico, non può essere inferiore a due giorni. La Commissione approva le diverse parti di un programma periodico un giorno lavorativo prima della loro entrata in vigore prevista. 3. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un elenco periodico. Tale elenco indica per ciascuna delle licenze il nome e il numero d'immatricolazione di ciascuna delle navi autorizzate ad utilizzarle per il periodo coperto dall'elenco. Un elenco periodico è valido per un periodo di almeno due settimane e deve essere presentato almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio del relativo periodo. L'elenco non può prevedere l'utilizzazione alternativa di ciascuna licenza da parte di più di tre navi. Ogni nave può beneficiare soltanto di una licenza nel periodo coperto dall'elenco. La Commissione approva un elenco periodico al più tardi un giorno lavorativo prima della sua entrata in vigore prevista. 4. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera f), possono essere utilizzate soltanto da navi figuranti in un elenco giornaliero. Tale elenco indica per ciascuna delle licenze il nome e il numero di immatricolazione di ciascuna delle navi autorizzate ad utilizzarla per il giorno coperto dall'elenco. Ogni nave può beneficiare soltanto di una licenza nel giorno coperto dall'elenco. Articolo 5 1. Malgrado le disposizioni dell'articolo 4, la modifica dei programmi ed elenchi periodici può essere chiesta per navi per le quali si siano prodotti casi di forza maggiore che impediscano l'utilizzazione della licenza nel periodo previsto. Le navi interessate sono autorizzate a pescare soltanto dopo conferma data dalla Commissione entro un termine massimo di 36 ore, giorni festivi esclusi. 2. Qualora la Commissione non sia in possesso di un nuovo programma periodico o di un nuovo elenco periodico nei quattro giorni lavorativi prima della scadenza dell'elenco o del programma precedenti, le disposizioni valide per l'ultima settimana coperta si applicano per una settimana supplementare. Articolo 6 Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere d), g) e h), possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ciascun porto durante la quindicina precedente. Articolo 7 Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi battenti bandiera della Spagna sono applicate le seguenti misure tecniche: a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco; b) i pescherecci non sono autorizzati ad utilizzare, né detenere a bordo, reti a strascico, ciancioli danesi o reti analoghe aventi maglie di dimensioni inferiori a 80 mm per la pesca diretta del nasello; c) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati; d) i pescherecci palangresari non possono servirsi di più di due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascun palangrese deve essere di 20 miglia nautiche; la distanza massima tra i braccioli è di 2,70 m; e) le navi che esercitano la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera h), non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangresi da superficie. Articolo 8 1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2. 2. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del tonno non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva. 3. Le navi in possesso di una licenza che autorizza la pesca del pesce castagna non possono pescare alcun prodotto della pesca diverso da questa specie; esse non possono avere a bordo alcun prodotto della pesca diverso dal pesce castagna, ad eccezione delle specie destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo. Articolo 9 1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere a), b), c), f), g) e h), sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi quindici giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità. 2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1. 3. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione. Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1. Articolo 10 1. Le licenze sono valide per i seguenti periodi: - dal 1o aprile fino al 30 giugno 1983 per le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), - dal 1o luglio al 31 dicembre 1983 per le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), - dal 1o luglio al 31 ottobre 1983 per le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera f), - dal 1o ottobre al 31 dicembre 1983 per le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera h). 2. La validità delle licenze di cui al paragrafo 1 scade appena la Commissione ha constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti. Articolo 11 1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud del 56° 30' di latitudine nord, ad est del 12° di longitudine ovest e a nord del 50° 30' di latitudine nord. 2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera d), non può essere esercitata ad est del 1° 48' di longitudine ovest. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera h), può essere effettuata soltanto nelle sottodivisioni CIEM VII g), h) e k). Articolo 12 1. Qualora non siano stati rispettati per una determinata nave gli obblighi contemplati dal regolamento (CEE) n. 199/83 e dal presente regolamento la licenza può essere revocata. 2. In caso di infrazione al regolamento (CEE) n. 199/83 o al presente regolamento in quanto una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore che possegga una o più altre navi per le quali siano state rilasciate licenze di pesca, peschi nella zona di cui all'articolo 1, una di queste licenze può essere revocata. 3. Alle navi che esercitino la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettera a), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dal regolamento (CEE) n. 199/83 o dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro o dodici mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione. 4. Alle navi che esercitino uno dei tipi di pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b), c), d), f), g) ed h), per le quali non siano stati rispettati gli obblighi contemplati dal regolamento (CEE) n. 199/83 o dal presente regolamento, non è rilasciata alcuna licenza per un periodo da due a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sia stata commessa l'infrazione. 5. Nei periodi indicati ai paragrafi 3 e 4, non è rilasciata alcuna licenza a una nave appartenente a un armatore che possegga una nave alla quale sia stata revocata una licenza. Articolo 13 Le competenti autorità degli Stati membri prendono le misure atte a garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, comprese le visite periodiche delle navi. Articolo 14 In caso d'infrazione debitamente accertata, gli Stati membri segnalano senza indugio alla Commissione il nome della nave in questione, nonché le misure eventualmente applicate. Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 3. (3) GU n. L 375 del 31. 12. 1982, pag. 45. (4) GU n. L 30 dell'1. 2. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14. ALLEGATO I 1. Contingenti di pesca 1.2.3 // // // // Specie // Divisioni CIEM // Quantitativi (in tonnellate) // // // // Nasello // VI // 970 // // VII // 3 320 // // VIII // 4 010 (1) // // // // Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello // VI // 2 425 // // VII // 6 640 // // VIII // 8 020 // // // // Acciuga // VIII // 29 000 (2) // // // // Tonno // VI, VII, VIII // Nessuna limitazione // // // // Pesce castagna // VII g), h), j), k) // Nessuna limitazione // // // (1) Si devono aggiungere a questo quantitativo le catture effettuate da navi di cui al punto 3, lettere c) e d). (2) Si devono sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del Golfo di Guascogna. 2. Catture accessorie ammesse 1.2.3 // // // // Specie pescata a titolo diretto // Specie pescata a titolo di catture accessorie // Limiti ammessi delle catture accessorie // // // // Nasello // Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Merluzzo carbonaro // Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo // // Clupeidi Scampi // Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo // // Sogliola Passera di mare Acciuga // Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo // // // // Sardina // Suro // Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave // // Altre specie (compresi gli invertebrati) // Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo // // // 3. Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM 1.2.3.4 // // // // // Tipo di pesca // Divisioni CIEM // Numero di licenze // Elenco completo delle navi // // // // // a) Navi per la pesca al nasello // VI // 18 (1) // - // // VII // 57 (1) // - // // VIII // 48 (1) // - // b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl) // VIII // 40 // 71 // c) Navi per la pesca con i palangresi sotto 100 tsl // VIII a) // 10 // 25 // d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca // VIII // 50 // - // e) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di pesca principale // VIII // 160 // - // f) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di esca viva // VIII // 120 // - // g) Tonniere // VI, VII, VIII // Nessuna limitazione // - // h) Navi che esercitano la pesca del pesce castagna // VII g), h), j), k) // 27 // - // // // // (1) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP). Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione: 1.2 // Potenza // Coefficiente // Inferiore a 300 CV // 0,57 // Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV // 0,76 // Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV // 0,85 // Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV // 0,90 // Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV // 0,96 // Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV // 1,00 // Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV // 1,07 // Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV // 1,11 // Superiore a 1 200 CV // 2,25 // Palangresi diversi da quelli di cui al punto 3, lettera c): // // - a partire dal 1o aprile 1983 // 0,45 // - a partire dal 31 ottobre 1983 // 1,00 // Navi per la pesca con i palangresi diverse da quelle di cui al punto 3, lettera c), e munite di un dispositivo che consente di pasturare automaticamente o di sollevare meccanicamente i palangresi, a partire dal 31 ottobre 1983 // 2,00 Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » (pesca a coppia) e ai « trios » (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano. ALLEGATO II Condizioni speciali 1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave. 2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. 3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca: 3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; 3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca; 3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture; 3.4. il metodo di pesca utilizzato; 3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6. 4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.1 e secondo lo scadenzario seguente: 4.1. per le licenze che autorizzano la pesca del nasello o della sardina: 4.1.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; 4.1.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; 4.1.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1.1 e 4.1.2; 4.1.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità; 4.1.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità; 4.1.6. ogni giorno a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.1.5; 4.2. per le licenze che autorizzano la pesca dell'acciuga: 4.2.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca; 4.2.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca. 5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati: 5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM; 5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; 5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; 5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture; 5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie. 6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti: 6.1. Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue: 1.2 // Nome della stazione radio // Indicativo di chiamata // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // Saint-Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC 6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. 6.3. Contenuto delle comunicazioni Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti: - il nome della nave; - l'indicativo radio; - le lettere e cifre esterne di identificazione; - il numero della licenza; - il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa; - l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4; - la posizione geografica e il riquadro CIEM; - i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4; - i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; - il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture; - i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; - il nome, l'indicativo di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; - il nome del comandante. 6.4. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3: 1.2 // A: // gambero boreale (Pandalus borealis) // B: // nasello (Merluccius merluccius) // C: // ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) // D: // merluzzo (Gadus morhua) // E: // eglefino (Melanogrammus aeglefinus) // F: // ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) // G: // sgombro (Scomber scombrus) // H: // suro (Trachurus trachurus) // I: // pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris) // J: // merluzzo carbonaro (Pollachius virens) // K: // merlano (Merlangus merlangus) // L: // aringa (Clupea harengus) // M: // cicerello (Ammodytes sp.) // N: // spratto (Clupea sprattus) // O: // passera (Pleuronectes platessa) // P: // merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) // Q: // molva (Molva molva) // R: // altri // S: // gamberetti (Pandalidae) // T: // acciughe (Engraulis encrasicholus) // U: // sebaste (Sebastes sp.) // V: // passera americana (Hypoglossoides platessoides) // W: // calamaro (Illex) // X: // limanda (Limanda ferruginea) // Y: // melù (Gadus poutassou) // Z: // tonno (Thunnidae) // AA: // molva azzurra (Molva dypterygia) // BB: // brosmio (Brosme brosme) // CC: // palombo (Scyliorhinus retifer) // DD: // squalo elefante (Cetorhinidae) // EE: // smeriglio (Lamna nasus) // FF: // calamaro (Loligo vulgaris) // GG: // pesce castagna (Brama brama) // HH: // sardina (Sardina pilchardus)