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Document 31983L0463
Commission Directive 83/463/EEC of 22 July 1983 introducing temporary measures for the designation of certain ingredients in the labelling of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22 luglio 1983 che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale
Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22 luglio 1983 che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale
GU L 255 del 15.9.1983, p. 1–6
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995; abrogato e sostituito da 31995L0002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31995L0002 |
Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22 luglio 1983 che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale
Gazzetta ufficiale n. L 255 del 15/09/1983 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0162
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0162
++++ COMMISSIONE DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1983 che istituisce misure transitorie per l ' indicazione di alcuni ingredienti nell ' etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ( 83/463/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1978 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubbicità ( 1 ) , in particolare l ' articolo 19 , considerando che , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 5 , lettera b ) , secondo trattino direttiva 79/112/CEE , gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate nell ' allegato II della stessa direttiva sono obbligatoriamente designate , nel relativo , con il nome di tale categoria seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE ; considerando che , allo stato attuate della legislazione comunitaria , non a tutti gli ingredienti in causa è stato attribuito un numero CEE ; che , di conseguenza , non è possibile fare è possibile fare pieno uso della facoltà offerta dalla norma di etichettatura suddetta ; considerando che la Comunità è tenuta a integrare la sua normativa sulle categorie di ingredienti di cui all ' allegato II della direttiva 79/112/CEE e che , con la graduale adozione di nuove disposizioni comunitarie in materia , si renderanno disponibili numeri CEE da utilizzare nell ' etichettatura dei prodotti alimentari ; considerando che , in attesta dell 'adozione di queste nuove disposizioni , in via transitoria e per agevolare l ' applicazione della direttiva 79/112/CEE , occore mettere a disposizione delle persone responsabili dell ' etichettatura dei prodotti alimentari un sistema di numerazione provvisoria per gli ingredienti ai quali non è ancora stato attribuito un numero CEE ; considerando che un sistema del genere non pregiudica le disposizioni che autorizzano , vietano o limitano l ' uso degli ingredienti in causa ; considerando che la presente direttiva può riguardare unicamente gli ingredienti che appartengono alle categorie enumerate nell ' allegato direttamentiva 79/112/CEE ; che , tuttavia , qualora altre categorie venissero aggiunte a detto allegato , potrebbe rendersi altresi necessario attribuire eventuali numeri agli ingredienti appartenenti a queste altre categorie ; considerando che il progresso tecnico e scientifico in corso nel settore degli edulcoranti artificiali non consente attualmente di enumerare tutti gli ingredienti che appartengono a questa categoria e che , di conseguenza , per il momento non è opportuno includere detti ingredienti nel regime transitorio stabilito dalla presente direttiva ; considerando che , ai sensi dell ' articolo 23 , paragrafo 1 , lettera a ) della direttiva 79/112/CEE , gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l ' indicazione del nome specifico o del numero CEE per gli ingredienti appartenenti a una categorie enumerate nell ' allegato II della stessa ; che la presente direttiva non pregiudica questa norma d ' eccezione ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 In attesta dell ' applicazione delle disposizioni comunitarie per introdurre nuovi numeri CEE , i numeri che figurano in allegato possono sostituire , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 5 , lettera b ) , secondo trattino , della direttiva 79/112/CEE , l ' indicazione del nome specifico degli ingredienti corrispondenti quando la loro funzione tecnologica ne determinata l ' appartenenza a u a più delle categorie enumerate nell ' allegato II della direttiva 79/112/CEE . Articolo 2 Gli Stati membri modificano , se del caso , la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Essi ammettono l ' uso dei numeri di cui in allegato al più tardi il 1° luglio 1984 , fatte salve le disposizioni in virtù delle quali è autorizzato , vietato o limitato l ' uso degli ingredienti corrispondenti . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 22 luglio 1983 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ALLEGATO Numero provvisorio * Nome specifico dell 'ingrediente * 101 a * Riboflavin-5-fostato * 107 * Giallo 2 G * 128 * Rosso 2 G * 133 * Azzurro brillante FCF * 154 * Bruno FK * 155 * Bruno HT * 234 Nisina * 240 * Aldeide formica * 262 * Acetato di sodio * 296 * Acido malico ( DL + L ) * 297 * Acido fumarico * 343 * Ortofosfato di magnesio * 350 * Malato di sodio * * i ) Malato di sodio * * ii ) Malato acido di sodio * 351 * Malato di potassio * * i ) Malato di potassio * * ii ) Malato acido di potassio * 352 * Malato di calcio * * i ) Malato di calcio * * ii ) Malato acido di calcio * 353 * Acido metatartarico * 353 * Acido metatartarico * 354 * Tartrato di calcio * 355 * Acido adipico * 363 * Acido succinico * 370 * 1,4-eptonolattone * 375 * Acido nicotinico * 380 * Citrato triammonico * 381 * i ) Citrato ferrico-ammonico * * ii ) Citrato ferrico-ammonico verde * 385 * EDTA calcico-disodico * 416 * Gomma Karaya * 430 * Stearato di poliossietilene ( 8 ) * 431 * Stearato di poliossietilene ( 40 ) * 432 * Monolaurato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano * 433 * Monooleato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano * 434 * Monopalmitato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano * 435 * Monostearato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano * 436 * Tristearato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano * 442 * Fostatidi di ammonio * 476 * Poliricinoleato di poliglicerolo * 478 * Esteri misti dell ' acido lattico e degli acidi grassi alimentari con il glicerolo e il glicol propilenico * 479 * Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d ' acidi gassi alimentari * 491 * Monostearato di sorbitano * 492 * Tritearato di sorbitano * 493 * Monolaurato di sorbitano * 494 * Monooleato di sorbitano * 495 * Monopalmitato di sorbitano * 500 * Carbonato di sodio * * i ) Carbonato di sodio * * ii ) Carbonato acido di sodio * * ii ) Sesquicarbonato di sodio * 501 * Carbonato di potassio * * i ) Carbonato di potassio * * ii ) Carbonato acido di potassio * 503 * Carbonato di ammonio * * i ) Carbonato di ammonio * * ii ) Carbonato acido di ammonio * 504 * Carbonato di magnesio * 505 * Carbonato ferroso * 507 * Acido cloridrico * 508 * Cloruro di potassio * 509 * Cloruro di calcio * 510 * Cloruro di ammonio * 511 * Cloruro di magnesio * 513 * Acido solforico * 514 * Solfato di sodio * 515 * Solfato di potassio * 516 * Solfato di calcio * 518 * Solfato di magnesio * 520 * Solfato di alluminio * 521 * Solfato di alluminio e di sodoi * 523 * Solfato di alluminio e di ammonio * 524 * Idrossido di sodio * 525 * Idrossido di potassio * 526 * Idrossido di calcio * 527 * Idrossido di ammonio * 528 * Idrossido di magnesio * 529 * Ossido di calcio * 530 * Ossido di magnesio * 535 * Ferrocianuro di sodio * 536 * Ferrocianuro di potassio * 537 * Esacianomanganato ferroso * 540 * Difosfato dicalcio * 541 * i ) Fosfato di sodio e alluminio , acido * * ii ) Fosfato di sodio e alluminio , basico * 542 * Fosfato di ossa commestibile * 543 * Polifosfati di sodio e calcio * 544 * Polifosfati di calcio * 545 * Polifosfati di ammonio * 546 * Magnesio pirofosfato * 550 * Silicato di sodio * * i ) Silicato di sodio * * ii ) Metasilicato di sodio * 551 * Biossido di silicio * 552 * Silicato di calcio * 553 a * i ) Silicato di magnesio sintetico * * ii ) Trisilicato di magnesio 553 b * Talco * 554 * Silicato di sodio e alluminio * 555 * Silicato di potassio e allumino * 556 * Silicato di calcio e alluminio * 557 * Silicato di zinco * 558 * Bentonite * 559 * i ) Caolino leggero * * ii ) Caoline pesante * 570 * Acido stearico * 571 * Stearato di ammonio * 572 * Stearato di magnesio * 573 * Stearato di alluminio * 574 * Acido gluconico * 575 * Glucono-delta-lattone * 576 * Gluconato di sodio * 577 * Gluconato di potassio * 578 * Gluconato di calcio * 579 * Gluconato ferroso * 620 * Acido L-glutammico * 621 * Glutammato monosodico * 622 * Glutammato monopotassico * 623 * Glutammato di calcio * 624 * Glutammato d ' ammonio * 625 * Glutammato di magnesio * 626 * Acido guanilico * 627 * Guanilato di sodio * 628 * Guanilato di potassio * 629 * Guanilato di calcio * 630 * Acido inosinico * 631 * Inosinato di sodio * 632 * Inosinato di potassio * 633 * Inosinato di calcio * 635 * 5 ' -ribonucleotide di sodio * 636 * Maltolo * 637 * Etimaltolo * 900 * Dimetilpolisilossano * 901 * i ) Cera d ' api bianca * * ii ) Cera candelilla 902 * Cera candelilla * 903 * Cera carnauba * 904 * Shellac * 905 * Oli minerali , paraffine * 906 * Gomma benzoino * 907 * Cera microcristallina raffinata * 908 * Cera di crusca di riso * 913 * Lanolina * 915 * Esteri di glicerolo , metilico o pentaeritritico della colofonia parzialmente idrogenata o polimerizzata * 920 * L-Cisteine e suoi cloridrati , sali di sodio e potassio * 921 * L-Cistina e suoi cloridrati , sali di sodio e potassio * 922 * Persolfato di potassio * 923 * Persolfato di ammonio * 924 * Bromato di potassio * 925 * Cloro * 926 * Biossido di cloro * 927 * Azoformammide