Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0463

    Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22 luglio 1983 che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale

    GU L 255 del 15.9.1983, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995; abrogato e sostituito da 31995L0002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/463/oj

    31983L0463

    Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22 luglio 1983 che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale

    Gazzetta ufficiale n. L 255 del 15/09/1983 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0084
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0162
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0084
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0162


    ++++

    COMMISSIONE

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 22 luglio 1983

    che istituisce misure transitorie per l ' indicazione di alcuni ingredienti nell ' etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale

    ( 83/463/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1978 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubbicità ( 1 ) , in particolare l ' articolo 19 ,

    considerando che , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 5 , lettera b ) , secondo trattino direttiva 79/112/CEE , gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate nell ' allegato II della stessa direttiva sono obbligatoriamente designate , nel relativo , con il nome di tale categoria seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE ; considerando che , allo stato attuate della legislazione comunitaria , non a tutti gli ingredienti in causa è stato attribuito un numero CEE ; che , di conseguenza , non è possibile fare è possibile fare pieno uso della facoltà offerta dalla norma di etichettatura suddetta ;

    considerando che la Comunità è tenuta a integrare la sua normativa sulle categorie di ingredienti di cui all ' allegato II della direttiva 79/112/CEE e che , con la graduale adozione di nuove disposizioni comunitarie in materia , si renderanno disponibili numeri CEE da utilizzare nell ' etichettatura dei prodotti alimentari ;

    considerando che , in attesta dell 'adozione di queste nuove disposizioni , in via transitoria e per agevolare l ' applicazione della direttiva 79/112/CEE , occore mettere a disposizione delle persone responsabili dell ' etichettatura dei prodotti alimentari un sistema di numerazione provvisoria per gli ingredienti ai quali non è ancora stato attribuito un numero CEE ;

    considerando che un sistema del genere non pregiudica le disposizioni che autorizzano , vietano o limitano l ' uso degli ingredienti in causa ;

    considerando che la presente direttiva può riguardare unicamente gli ingredienti che appartengono alle categorie enumerate nell ' allegato direttamentiva 79/112/CEE ; che , tuttavia , qualora altre categorie venissero aggiunte a detto allegato , potrebbe rendersi altresi necessario attribuire eventuali numeri agli ingredienti appartenenti a queste altre categorie ;

    considerando che il progresso tecnico e scientifico in corso nel settore degli edulcoranti artificiali non consente attualmente di enumerare tutti gli ingredienti che appartengono a questa categoria e che , di conseguenza , per il momento non è opportuno includere detti ingredienti nel regime transitorio stabilito dalla presente direttiva ;

    considerando che , ai sensi dell ' articolo 23 , paragrafo 1 , lettera a ) della direttiva 79/112/CEE , gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l ' indicazione del nome specifico o del numero CEE per gli ingredienti appartenenti a una categorie enumerate nell ' allegato II della stessa ; che la presente direttiva non pregiudica questa norma d ' eccezione ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    In attesta dell ' applicazione delle disposizioni comunitarie per introdurre nuovi numeri CEE , i numeri che figurano in allegato possono sostituire , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 5 , lettera b ) , secondo trattino , della direttiva 79/112/CEE , l ' indicazione del nome specifico degli ingredienti corrispondenti quando la loro funzione tecnologica ne determinata l ' appartenenza a u a più delle categorie enumerate nell ' allegato II della direttiva 79/112/CEE .

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano , se del caso , la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Essi ammettono l ' uso dei numeri di cui in allegato al più tardi il 1° luglio 1984 , fatte salve le disposizioni in virtù delle quali è autorizzato , vietato o limitato l ' uso degli ingredienti corrispondenti .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 22 luglio 1983 .

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    ALLEGATO

    Numero provvisorio * Nome specifico dell 'ingrediente *

    101 a * Riboflavin-5-fostato *

    107 * Giallo 2 G *

    128 * Rosso 2 G *

    133 * Azzurro brillante FCF *

    154 * Bruno FK *

    155 * Bruno HT *

    234 Nisina *

    240 * Aldeide formica *

    262 * Acetato di sodio *

    296 * Acido malico ( DL + L ) *

    297 * Acido fumarico *

    343 * Ortofosfato di magnesio *

    350 * Malato di sodio *

    * i ) Malato di sodio *

    * ii ) Malato acido di sodio *

    351 * Malato di potassio *

    * i ) Malato di potassio *

    * ii ) Malato acido di potassio *

    352 * Malato di calcio *

    * i ) Malato di calcio *

    * ii ) Malato acido di calcio *

    353 * Acido metatartarico *

    353 * Acido metatartarico *

    354 * Tartrato di calcio *

    355 * Acido adipico *

    363 * Acido succinico *

    370 * 1,4-eptonolattone *

    375 * Acido nicotinico *

    380 * Citrato triammonico *

    381 * i ) Citrato ferrico-ammonico *

    * ii ) Citrato ferrico-ammonico verde *

    385 * EDTA calcico-disodico *

    416 * Gomma Karaya *

    430 * Stearato di poliossietilene ( 8 ) *

    431 * Stearato di poliossietilene ( 40 ) *

    432 * Monolaurato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano *

    433 * Monooleato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano *

    434 * Monopalmitato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano *

    435 * Monostearato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano *

    436 * Tristearato di poliossietilen ( 20 ) sorbitano *

    442 * Fostatidi di ammonio *

    476 * Poliricinoleato di poliglicerolo *

    478 * Esteri misti dell ' acido lattico e degli acidi grassi alimentari con il glicerolo e il glicol propilenico *

    479 * Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d ' acidi gassi alimentari *

    491 * Monostearato di sorbitano *

    492 * Tritearato di sorbitano *

    493 * Monolaurato di sorbitano *

    494 * Monooleato di sorbitano *

    495 * Monopalmitato di sorbitano *

    500 * Carbonato di sodio *

    * i ) Carbonato di sodio *

    * ii ) Carbonato acido di sodio *

    * ii ) Sesquicarbonato di sodio *

    501 * Carbonato di potassio *

    * i ) Carbonato di potassio *

    * ii ) Carbonato acido di potassio *

    503 * Carbonato di ammonio *

    * i ) Carbonato di ammonio *

    * ii ) Carbonato acido di ammonio *

    504 * Carbonato di magnesio *

    505 * Carbonato ferroso *

    507 * Acido cloridrico *

    508 * Cloruro di potassio *

    509 * Cloruro di calcio *

    510 * Cloruro di ammonio *

    511 * Cloruro di magnesio *

    513 * Acido solforico *

    514 * Solfato di sodio *

    515 * Solfato di potassio *

    516 * Solfato di calcio *

    518 * Solfato di magnesio *

    520 * Solfato di alluminio *

    521 * Solfato di alluminio e di sodoi *

    523 * Solfato di alluminio e di ammonio *

    524 * Idrossido di sodio *

    525 * Idrossido di potassio *

    526 * Idrossido di calcio *

    527 * Idrossido di ammonio *

    528 * Idrossido di magnesio *

    529 * Ossido di calcio *

    530 * Ossido di magnesio *

    535 * Ferrocianuro di sodio *

    536 * Ferrocianuro di potassio *

    537 * Esacianomanganato ferroso *

    540 * Difosfato dicalcio *

    541 * i ) Fosfato di sodio e alluminio , acido *

    * ii ) Fosfato di sodio e alluminio , basico *

    542 * Fosfato di ossa commestibile *

    543 * Polifosfati di sodio e calcio *

    544 * Polifosfati di calcio *

    545 * Polifosfati di ammonio *

    546 * Magnesio pirofosfato *

    550 * Silicato di sodio *

    * i ) Silicato di sodio *

    * ii ) Metasilicato di sodio *

    551 * Biossido di silicio *

    552 * Silicato di calcio *

    553 a * i ) Silicato di magnesio sintetico *

    * ii ) Trisilicato di magnesio

    553 b * Talco *

    554 * Silicato di sodio e alluminio *

    555 * Silicato di potassio e allumino *

    556 * Silicato di calcio e alluminio *

    557 * Silicato di zinco *

    558 * Bentonite *

    559 * i ) Caolino leggero *

    * ii ) Caoline pesante *

    570 * Acido stearico *

    571 * Stearato di ammonio *

    572 * Stearato di magnesio *

    573 * Stearato di alluminio *

    574 * Acido gluconico *

    575 * Glucono-delta-lattone *

    576 * Gluconato di sodio *

    577 * Gluconato di potassio *

    578 * Gluconato di calcio *

    579 * Gluconato ferroso *

    620 * Acido L-glutammico *

    621 * Glutammato monosodico *

    622 * Glutammato monopotassico *

    623 * Glutammato di calcio *

    624 * Glutammato d ' ammonio *

    625 * Glutammato di magnesio *

    626 * Acido guanilico *

    627 * Guanilato di sodio *

    628 * Guanilato di potassio *

    629 * Guanilato di calcio *

    630 * Acido inosinico *

    631 * Inosinato di sodio *

    632 * Inosinato di potassio *

    633 * Inosinato di calcio *

    635 * 5 ' -ribonucleotide di sodio *

    636 * Maltolo *

    637 * Etimaltolo *

    900 * Dimetilpolisilossano *

    901 * i ) Cera d ' api bianca *

    * ii ) Cera candelilla

    902 * Cera candelilla *

    903 * Cera carnauba *

    904 * Shellac *

    905 * Oli minerali , paraffine *

    906 * Gomma benzoino *

    907 * Cera microcristallina raffinata *

    908 * Cera di crusca di riso *

    913 * Lanolina *

    915 * Esteri di glicerolo , metilico o pentaeritritico della colofonia parzialmente idrogenata o polimerizzata *

    920 * L-Cisteine e suoi cloridrati , sali di sodio e potassio *

    921 * L-Cistina e suoi cloridrati , sali di sodio e potassio *

    922 * Persolfato di potassio *

    923 * Persolfato di ammonio *

    924 * Bromato di potassio *

    925 * Cloro *

    926 * Biossido di cloro *

    927 * Azoformammide

    Top