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Document 31983L0201

Direttiva 83/201/CEE della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima

GU L 112 del 28.4.1983, p. 28–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/201/oj

31983L0201

Direttiva 83/201/CEE della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 28/04/1983 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0157


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1983

recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima

(83/201/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che può essere deciso, secondo la procedura descritta all'articolo 18 della direttiva 77/99/CEE, che alcune sue disposizioni non si applicano a determinati prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima;

considerando che la percentuale di carne fresca o di prodotti a base di carne in prodotti contenenti altre derrate alimentari in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima deve essere determinata come rapporto tra carne fresca o prodotto a base di carne utilizzato in relazione al prodotto finale; che per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima che sono disidratati o concentrati alla produzione, e per i prodotti pronti per il consumo, questo calcolo si deve effettuare sul prodotto finale inteso come prodotto pronto per l'uso dopo la preparazione effettuata secondo le istruzioni per l'uso del produttore;

considerando che, tenuto conto della natura e della composizione dei prodotti in questione, si possono autorizzare deroghe per alcuni di essi;

considerando che tali deroghe possono concernere soltanto i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti, elencati all'allegato A, capitolo I, della direttiva, i controlli di cui all'allegato A, capitoli IV e V, di essa, nonché l'obbligo del bollo sanitario e del certificato sanitario, prescritto all'articolo 3, paragrafo 1, punti ix) e x), della direttiva 77/99/CEE; che, fatte salve le disposizioni di tale direttiva, gli Stati membri debbono assicurare che i prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima destinati al commercio intracomunitario siano prodotti salubri, preparati con carni fresche o prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 77/99/CEE;

considerando che i prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima vengono fabbricati tanto in stabilimenti che preparano unicamente questa categoria di prodotti, tanto in stabilimenti che preparano, oltre a questa categoria di prodotti, dei prodotti a base di carne e/o delle derrate alimentari che non contengono carne o prodotti a base di carne; che questa categoria di prodotti può essere preparata in locali separati all'interno dello stesso stabilimento;

considerando che gli stabilimenti dove si fabbricano prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carni o prodotti a base di carne è minima, se rispondenti in pieno alle norme della direttiva 77/99/CEE, devono avere la possibilità di avvalersi delle eccezioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva stessa;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce quali prescrizioni della direttiva 77/99/CEE non sono applicabili, in conformità dell'articolo 8 della stessa, a determinati prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.

Articolo 2

Prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima, significa prodotti contenenti non più del 10 % (peso/peso) di ingredienti costituiti da carne o prodotti a base di carne, in relazione al prodotto finale inteso come prodotto pronto per l'uso dopo la preparazione effettuata secondo le istruzioni per l'uso del produttore.

Articolo 3

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti adibiti alla fabbricazione di prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima:

1. Le norme di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 77/99/CEE si applicano soltanto alla parte dello stabilimento dove le carni fresche o i prodotti a base di carne sono ricevuti, immagazzinati, manipolati e incorporati nei prodotti a base di carne e/o nei prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima, e dove tali prodotti sono lavorati e conservati.

2. a) Ove il produttore usi soltanto prodotti che sono stati sottoposti al trattamento completo per la preparazione di prodotti che contengono altre derrate e soltanto una piccola quantità di carne o di prodotti a base di carne, l'autorità competente può decidere che non siano richiesti i locali a regime frigorifero previsti nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 77/99/CEE.

b) A condizione che non si abbiano effetti deleteri sulle carni fresche e sui prodotti a base di carne, lo stesso locale può essere impiegato per le operazioni da effettuare nei locali separati di cui all'allegato A, capitolo I, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), g) e h), della direttiva 77/99/CEE.

Le deroghe di cui alle lettere a) e b) si applicano soltanto alla parte dello stabilimento dove sono fabbricati prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.

3. Se nello stabilimento sono fabbricati anche altri prodotti alimentari non contenenti carne o prodotti a base di carne, i locali di cui all'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, lettere c), e), i), l), n) e o), e gli impianti di cui alle lettere f), g), h) e k), della direttiva 77/99/CEE, richiesti per i prodotti menzionati nell'articolo 1 della presente direttiva, possono essere in comune con i locali e gli impianti destinati alla fabbricazione di altri prodotti alimentari non contenenti carni o prodotti a base di carne. Alla competente autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto vi), della direttiva 77/99/CEE, deve comunque essere assicurato l'accesso ai suddetti locali e impianti.

4. Gli Stati membri vigilano affinché il numero di riconoscimento veterinario degli stabilimenti riconosciuti in conformità della presente direttiva sia preceduto dalla cifra 8 seguita da un trattino (cioè « 8- »).

5. Ai fini del commercio intracomunitario dei prodotti menzionati nella presente direttiva, il numero di riconoscimento veterinario degli stabilimenti che rispondono pienamente alle disposizioni della direttiva 77/99/CEE può essere preceduto dalla cifra 8 seguita da un trattino (cioè « 8- »).

Articolo 4

Per quanto concerne i prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima, si applica l'allegato A, capitolo IV, della direttiva 77/99/CEE, tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 22, l'autorità competente decide sui periodi durante i quali la sorveglianza deve essere effettuata. Pertanto, l'autorità competente tiene conto dei periodi durante i quali la carne fresca o i prodotti a base di carne e prodotti contenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima, sono ricevuti, immagazzinati, manipolati e preparati negli stabilimenti e la sorveglianza si applica soltanto alla parte dello stabilimento approvata in conformità della presente direttiva.

Il produttore dichiara all'autorità competente i periodi durante i quali la carne fresca o i prodotti a base di carne e i prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima sono ricevuti, immagazzinati, manipolati e preparati nel suo stabilimento.

Articolo 5

1. Per gli stabilimenti che producono prodotti a base di carne che contengono altre sostanze alimentari e soltanto una bassa percentuale di carne o di prodotti a base di carne, il certificato sanitario previsto nel punto x) dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE non è necessario per tali prodotti se il bollo sanitario è completato con l'inserzione del numero 8 seguito da un trattino (cioè « 8- ») prima del numero di riconoscimento dello stabilimento. 2. Gli Stati membri debbono informare gli altri Stati membri e la Commissione degli stabilimenti facenti uso dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1o gennaio 1984 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

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