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Document 31983D0500
83/500/EEC: Commission Decision of 29 September 1983 establishing that the apparatus described as 'SPEX - Czerny-Turner Spectrograph-Spectrometer, model 1802, with accessories' may not be imported free of Common Customs Tariff duties
83/500/CEE: Decisione della Commissione del 29 settembre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "SPEX - Czerny-Turner Spectrograph- Spectrometer, model 1802, with accessories" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
83/500/CEE: Decisione della Commissione del 29 settembre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "SPEX - Czerny-Turner Spectrograph- Spectrometer, model 1802, with accessories" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
GU L 275 del 8.10.1983, p. 29–29
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
83/500/CEE: Decisione della Commissione del 29 settembre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "SPEX - Czerny-Turner Spectrograph- Spectrometer, model 1802, with accessories" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 08/10/1983 pag. 0028 - 0028
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « SPEX - Czerny-Turner Spectrograph-Spectrometer, model 1802, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (83/500/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 23 marzo 1983, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE). n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « SPEX - Czerny-Turner Spectrograph-Spectrometer, model 1802, with accessories », ordinato il 17 maggio 1982 e destinato ad essere impiegato nelle ricerche sull'interazione dei raggi laser con i plasmi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 settembre 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrografo; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere risolutivo nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico; considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Monochromateur HRS » costruito dalla ditta Jobin-Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau, Francia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « SPEX - Czerny-Turner Spectrograph-Spectrometer, model 1802, with accessories », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 23 marzo 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.