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Document 31983D0398

    83/398/CECA: Decisione della Commissione del 29 giugno 1983 concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgia (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    GU L 227 del 19.8.1983, p. 33–35 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/398/oj

    31983D0398

    83/398/CECA: Decisione della Commissione del 29 giugno 1983 concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgia (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 227 del 19/08/1983 pag. 0033 - 0035


    ++++

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 1983

    concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgica

    ( Il testo in lingua olandese è il solo facente fede )

    ( 83/398/CECA )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,

    vista la decisione n . 2320/81/CECA della Commissione , del 7 agosto 1981 , recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell ' industria siderurgica ( 1 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 ,

    dopo aver invitato , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della suddetta decisione , gli interessati a presentare le loro osservazioni ( 2 ) , ed averne preso atto ,

    I

    considerando che con lettera del 30 settembre 1982 , il governo olandese ha notificato alla Commissione l ' intenzione di concedere aiuti alle imprese siderurgiche Hoogovens e Nedstaal ; che , in esito ad un prima esame della compatibilità di questi aiuti con i criteri degli articoli 2 , 3 , 5 e 7 della decisione n . 2320/81/CECA , la Commissione , sulla base delle informazioni che le erano state fornite , è giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione della siderurgia olandese avrebbe comportato un lieve aumento delle capacità di laminati a caldo tra il 1980 ed il 1985 ; che essa ha di conseguenza avviato la procedura dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione n . 2320/81/CECA nei confronti degli aiuti di cui trattasi ;

    considerando che a tal fine essa ha inviato il 30 novembre 1982 una lettera al governo olandese invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni in merito ;

    II

    considerando che , nella lettera del 30 dicembre 1982 in risposta alla lettera della Commissione , il governo olandese ha sostenuto in particolare che :

    - gli aumenti di capacità già verificatisi e risultanti dagli investimenti su cui la Commissione si è pronunciata favorevolmente non dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione degli aiuti notificati ;

    - l ' impresa Nedstaal non poteva , per ragioni di strategia di mercato , accettare di ridurre le proprie capacità chiudendo o modificando gli impianti ;

    - la debole intensità degli aiuti concessi in passato e di quelli previsti in futuro giustificava una riduzione delle capacità di produzione olandesi più contenuta di quelle degli altri Stati membri ;

    considerando che nella loro risposta due altri Stati membri ed un ' organizzazione professionale si sono dichiarati nell ' insieme d ' accordo con le conclusioni della Commissione ;

    III

    considerando che i progetti di aiuti del governo olandese sono i seguenti :

    - aiuti agli investimenti :

    - sovvenzioni per 212 milioni di Fl ;

    - un prestito non agevolato di 150 milioni di Fl ;

    - un prestito a tasso agevolato di 24 milioni di Fl ;

    - un partecipazione di 130 milioni di Fl ( che va considerata come un aiuto nella misura in cui il prezzo di sottoscrizione superi la quotazione in borsa delle azioni delle imprese ) ;

    - garanzie dello Stato per eventuali prestiti CECA ;

    - aiuti di funzionamento :

    - un prestito partecipativo di 570 milioni di FL ;

    considerando che , a contropartita , il governo olandese ha presentato una riduzione netta di capacità di laminati a caldo dell ' ordine di 250 000 tonnellate , risultante in particolare dalla chiusura del treno di Demka ;

    IV

    considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo trattino , della decisione n . 2320/81/CECA prevede che il programma di ristrutturazione delle imprese sovvenzionate deve determinare una riduzione della loro capacità globale di produzione ; che le modifiche apportate al piano olandese dopo la sua notifica evidenziano una riduzione di capacità di laminati a caldo fra il 1980 ed il 1985 dell ' ordine di 250 000 tonnellate ;

    considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo trattino e l ' articolo 5 , terzo trattino , prevedono che l ' ammontare e l ' intensità degli aiuti agli investimenti e per il mantenimento in attività devono essere giustificati dall ' entità dello sforzo di ristrutturazione attuato ; che occorre inoltre assicurare un ' equa ripartizione delle riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione a livello della Comunità di 30-35 milioni di tonnellate di capacità di laminati a caldo , ciò che , alla luce degli Obiettivi generali acciaio , appare necessario per consentire il ritorno ad un tasso di utilizzazione minimo , tale da garantire l ' efficienza economico-finanziaria dell ' industria siderurgica comunitaria in normali condizioni di mercato ; che a tal fine , pur tenendo conto dello sforzo di ristrutturazione attuato e degli aiuti concessi prima del 1980 , un ulteriore sforzo deve essere compiuto dalla siderurgia olandese ; che , oltre alla riduzione di 250 000 tonnellate proposta , la siderurgia olandese deve pertanto ridurre le proprie capacità di laminazione a caldo di 700 000 tonnellate ; che occorre prevedere un termine per l ' individuazione delle nuove chiusure da effettuare ;

    V

    considerando che la Commissione deve vigilare sulla concessione degli aiuti e sull ' osservanza delle condizioni da essa imposte ;

    considerando che le riduzioni di capacità devono essere operate mediante la chiusura di impianti di produzione di laminati a caldo di cui la Commissione deve poter verificare il carattere definitivo ; che le riduzioni nete di capacità tengono conto degli eventuali aumenti risultanti dai programmi di investimento approvati ; che , nel quadro della realizzazione dell ' obiettivo dell ' adeguamento delle capacità produttive alla domanda , ogni nuova capacità creata deve essere compensata da una nuova chiusura ;

    considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 1 , primo trattino , della decisione n . 2320/81/CECA prevede che i programmi di ristrutturazione delle imprese sovvenzionate devono essere idoneo a ripristinarne la competitività e a renderle finanziariamente efficienti in normali condizioni di mercato ; che la Commissione deve pertanto verificare che gli aiuti contribuiscano effettivamente al ripristino della competitività ed efficienza ;

    considerando che la Commissione può autorizzare aiuti soltanto a favore di imprese che siano in regola con il complesso degli obblighi che ad esse incombono in forza del trattato CECA ;

    considerando che l ' autorizzazione degli aiuti previsti lascia impregiudicate la decisioni che la Commissione potrebbe eventualmente adottare in forza degli articoli 65 e 66 del trattato CECA ;

    considerando che esiste una disciplina di quote di produzione ( 3 ) ai sensi dell ' articolo 58 del trattato CECA e che la sua proroga appare necessaria ;

    VI

    considerando che , tenuto conto di quanto precede , la Commissione può autorizzare gli aiuti previsti purchù siano rispettate le condizioni e le modalità da essa stabilite ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    I sottoelencati aiuti che il governo olandese intende concedere alle imprese siderurgiche Hoogovens e Nedstaal sono compatibili con l ' ordinato funzionamento del mercato comune , nella misura in cui sono rispettate le condizioni e le modalità previste degli articoli da 2 a 5 della presente decisione :

    - aiuti agli investimenti :

    - sovvenzioni per 212 milioni di Fl ;

    - un prestito non agevolato di 150 milioni di Fl ;

    - un prestito a tasso agevolato di 24 milioni di Fl ;

    - un partecipazione di 130 milioni di Fl ( che va considerata come un aiuto nella misura in cui il prezzo di sottoscrizione superi la quotazione in borsa delle azioni delle imprese ) ;

    - garanzie dello Stato per eventuali prestiti CECA ;

    - aiuti di funzionamento :

    - un prestito partecipativo di 570 milioni di FL .

    Articolo 2

    1 . Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui all ' articolo 1 procedono a nuove riduzioni nette di capacità produttive di almeno 700 000 tonnellate di laminati a caldo , rispetto a quelle che hanno già costituito la contropartita all ' autorizzazione di aiuti da parte della Commissione e alle riduzioni di 250 000 tonnellate proposte a giustificazione dei suddetti aiuti . Questa contropartita può anche essere fornita da altre imprese .

    2 . Alla Commissione saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1984 l ' elenco degli impianti che verrano chiusi , unitamente alle relative date di chiusura , nonchù il totale degli aumenti di capacità risultanti da investimenti , in modo da consentirle di accertare che si giugna effettivamente alle riduzioni nete di capacità precisate nel paragrafo 1 ; le chiusure devono aver luogo entro il 31 dicembre 1985 .

    Articolo 3

    Gli aiuti possono essere erogati soltanto se la Commissione ha potuto accertare , sulla base delle informazioni fornite entro il 31 gennaio 1984 , che l ' efficienza economico-finanziaria dell ' impresa beneficiaria può essere raggiunta entro la fine del 1985 .

    Articolo 4

    1 . È possibile il versamento di aiuti se , in seguito ad una domanda del governo greco in cui si precisano l ' ammontare , la forma e l ' obiettivo degli aiuti , nonchù l ' impresa beneficiaria , la Commissione accerta che ricorrono le condizioni di cui all ' articolo 2 , o ne sussiste una parte sufficiente , e che l ' impresa di cui trattasti soddisfa ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA , in particolare per quanto riguarda le quote di produzione .

    2 . Tuttavia , gli aiuti strettamente necessari alla continuazione delle attività delle imprese interessate sino al 31 gennaio 1984 possono essere versati a condizione che queste imprese soddisfino ai loro oblighi rispetto alle regole del tratato CECA , in particolare per quanto riguarda le quote di produzione , se , in seguito ed una domanda del governo olandese in cui si precisano l ' ammontare , la forma e l ' obiettivo degli aiuti , la Commissione ha accertato che ricorrono le condizioni di cui all ' articolo 2 o ne sussiste una parte sufficiente .

    Articolo 5

    1 . Gli aiuti a favore degli investimenti possono essere concessi soltanto a condizione che , in seguito alla dichiarazione dei programmi di investimento nei casi in cui essa è richiesta ai sensi della decisione n . 3302/81/CECA della Commissione ( 4 ) , la Commissione abbia emesso su tali programmi un parere favorevole ai sensi dell ' articolo 54 del trattato CECA .

    2 . Gli aiuti a favore degli investimenti sono versati in funzione dei pagamenti che le imprese devono effettuare per i loro investimenti .

    Articolo 6

    1 . Nell ' ambito del controllo esercitato sulla regolarità dei versamenti degli aiuti rispeto alle condizioni e modalità previste dalla presente decisione , la Commissione ne può chiedere che le relazioni semestrali che le vengono comunicate conformemente all ' articolo 9 della decisione n . 2320/81/CECA contengano informazioni sui progressi compiuti dalle imprese beneficiarie degli aiuti verso l ' efficienza finanziaria .

    2 . Per consentirle di accertare che il versamento degli aiuti a favore degli investimenti ha luogo conformemente alle disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , della presente decisione , la Commissione riceverà , agli inizi di ogni trimestre , informazioni :

    - sui pagamenti che le imprese dovranno effettuare nel corso del trimestre considerato , sia per i lavori già realizzati , sia a titolo di acconto sui lavori futuri ;

    - sugli aiuti agli investimenti che saranno versati nel corso dello stesso periodo .

    3 . La Commissione può inoltre , con ispezioni in loco , verificare che le riduzioni di capacità produttive di cui all ' articolo 2 sono state effettivamente operate .

    Articolo 7

    1 . Fatte salve le sanzioni che il trattato CECA l ' autorizza ad adottare , la Commissione può in ogni momento esigerela sospensione del pagamento degli aiuti qualora constati :

    - che gli aiuti sono stati versati senza che siano state rispettate le condizioni per la loro autorizzazione previste nella presente decisione ;

    - che le relazioni semestrali che le sono state trasmesse giustificano dubbi sul ripristino dell ' efficienza finanziaria dell ' impresa entro la fine del 1985 ; in tal caso , la Commissione può imporre ulteriori condizioni in materia di ristrutturazione dell ' impresa ;

    - che l ' impresa beneficiaria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle regole del trattato CECA , in particolare per quanto riguarda la disciplina di quote di produzione , istituito in forza dell ' articolo 58 , e le regole in materia di prezzi .

    2 . Il versamento degli aiuti può essere ripreso soltanto dopo che la Commissione ha potuto determinare se ed in quale misura le infrazioni accertate rendono necessaria una riduzione dell ' ammontare degli aiuti che restano da concedere .

    Articolo 8

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinataria della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 29 giugno 1983 .

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 228 del 13 . 8 . 1981 , pag . 14 .

    ( 2 ) GU n . C 44 del 15 . 2 . 1983 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . L 191 dell ' 1 . 7 . 1982 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 333 del 20 . 11 . 1981 , pag . 35 .

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