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Document 31983D0223
83/223/EEC: Commission Decision of 6 May 1983 concerning health protection measures in respect of Spain
83/223/CEE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1983 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna
83/223/CEE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1983 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna
GU L 121 del 7.5.1983, p. 32–32
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 02/12/1983; abrogato da 31983D0631
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31983D0631 | 02/12/1983 |
83/223/CEE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1983 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 07/05/1983 pag. 0032 - 0032
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1983 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna (83/223/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 3, considerando che, a quanto risulta dalle informazioni pervenute ai servizi della Commissione, l'afta epizootica si è prorogata in Spagna e presenta un aspetto epizootico; considerando che, a motivo degli scambi commerciali tra la Spagna e gli Stati membri, l'esistenza di tale malattia costituisce un pericolo per il bestiame della Comunità; considerando che è pertanto necessario che la Comunità adotti le misure di protezione atte ad escludere tale rischio e le applichi sino al momento in cui qualsiasi pericolo sia eliminato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'importazione di carni fresche della specie bovina, ovina e caprina in provenienza dalla Spagna. Articolo 2 La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.