Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0223

83/223/CEE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1983 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna

GU L 121 del 7.5.1983, p. 32–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/1983; abrogato da 31983D0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/223/oj

31983D0223

83/223/CEE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1983 relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 07/05/1983 pag. 0032 - 0032


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1983

relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna

(83/223/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che, a quanto risulta dalle informazioni pervenute ai servizi della Commissione, l'afta epizootica si è prorogata in Spagna e presenta un aspetto epizootico;

considerando che, a motivo degli scambi commerciali tra la Spagna e gli Stati membri, l'esistenza di tale malattia costituisce un pericolo per il bestiame della Comunità;

considerando che è pertanto necessario che la Comunità adotti le misure di protezione atte ad escludere tale rischio e le applichi sino al momento in cui qualsiasi pericolo sia eliminato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione di carni fresche della specie bovina, ovina e caprina in provenienza dalla Spagna.

Articolo 2

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

Top