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Document 31982R3459

Regolamento (CEE) n. 3459/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1983

GU L 365 del 24.12.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3459/oj

31982R3459

Regolamento (CEE) n. 3459/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d' importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1983

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1982 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3459/82 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (4), ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore; che tale regime comporta in particolare la riscossione di un prelievo all'importazione;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti nel settore delle carni ovine e caprine;

considerando che, in attesa della conclusione di accordi con gli altri paesi terzi esportatori tradizionali verso la Comunità, sembra opportuno limitare per il 1983 la riscossione del prelievo e il rilascio di titoli d'importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi;

considerando che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti tradizionali degli scambi commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti elencati nella tabella è pari al massimo al 10 % ad valorem, entro i limiti dei quantitativi espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria:

1.2.3,5 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Paese terzo interessato e quantitativo // // 1.2.3.4.5 // // // Cile // Spagna // Altri paesi terzi (a) // // // // // // 01.04 // Animali vivi delle specie ovina e caprina: // // // // // B. altri (b) // 0 // 0 // 100 // 02.01 // Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: // // // // // A. Carni: // // // // // IV. delle specie ovina e caprina: // // // // // a) fresche o refrigerate // 0 // 500 // 100 // // b) congelate // 1 490 // 0 // 100 // // // // //

(a) Eccetto Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Islanda, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Ungheria, Uruguay e Iugoslavia.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è di 0,47.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle lore importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati.

Articolo 2

Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, il rilascio di titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo, nel 1983, nei limiti dei quantitativi specificati all'articolo 1.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1983 fino all'applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MOELLER

(1) GU n. C 268 del 12. 10. 1982, pag. 5.

(2) GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 121.

(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 10.

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