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Document 31982R3437

Regolamento (CEE) n. 3437/82 del Consiglio, del 14 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

GU L 362 del 23.12.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3437/oj

31982R3437

Regolamento (CEE) n. 3437/82 del Consiglio, del 14 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1982 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3437/82 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che i lavori concernenti la proposta di regolamento del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, presentata dalla Commissione il 20 febbraio 1980, non sono ancora terminati; che, all'occasione dell'adozione delle proposte concernenti la fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e talune misure connesse, presentate dalla Commissione l'8 febbraio 1982, la modifica che fa l'oggetto del presente regolamento era stata riportata ad una data ulteriore;

considerando che le disposizioni attuali del regolamento (CEE) n. 878/77 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (3), relative all'adattamento degli importi fissati in ECU e non connessi con la fissazione dei prezzi, in particolare nell'ambito della politica agraria strutturale, in seguito a una modifica dei tassi rappresentativi, prevedono soltanto un adattamento del 2 % indipendente dall'evoluzione reale dei tassi rappresentativi; che conviene pertanto modificare in questo punto, con effetto durante il mese di gennaio 1983, l'articolo 5 di detto regolamento;

considerando che è necessario coprire tutti i casi che possono presentarsi; che è pertanto opportuno prevedere che l'aumento non può superare l'importo necessario per evitare una riduzione, in moneta nazionale, nello Stato membro per la cui moneta la rivalutazione è più forte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dai paragrafi seguenti:

« 2. Nel caso di una rivalutazione di uno o più tassi di conversione agricoli, gli importi fissati in ECU e non connessi con la fissazione dei prezzi possono essere aumentati secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda gli importi determinati dagli Stati membri entro un limite massimo e un limite minimo, l'aumento si applica all'importo massimo e all'importo minimo.

Quando si tratti del limite massimo, l'aumento non può superare l'importo necessario per evitare un'eventuale riduzione, in moneta nazionale, degli importi effettivamente applicati nello Stato membro nel quale l'effetto della rivalutazione su tali importi è più forte.

Quando si tratti del limite minimo, si applica il paragrafo 4.

4. Per quanto riguarda gli importi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, l'aumento non può superare l'importo necessario per evitare la riduzione, in moneta nazionale, degli importi in questione nello Stato membro per la cui moneta la rivalutazione è più forte ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile durante il mese di gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N.A. KOFOED

(1) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 1, e GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.

(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(3) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.

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