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Document 31982R3424

    Regolamento (CEE) n. 3424/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3286/80 relativo ai regimi d' importazione nei confronti dei paesi a commercio di Staton

    GU L 361 del 22.12.1982, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/1983; abrogato da 31983R3420

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3424/oj

    31982R3424

    Regolamento (CEE) n. 3424/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3286/80 relativo ai regimi d' importazione nei confronti dei paesi a commercio di Staton

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 22/12/1982 pag. 0001 - 0001


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3424/82 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1982

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3286/80 relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3286/80 (1), stabilisce, all'articolo 9, paragrafo 5, che ciascuna delle decisioni adottate dalla Commissione nel quadro del suddetto articolo sia comunicata al Consiglio e a tutti gli Stati membri;

    considerando che conviene semplificare la suddetta norma affinché solo le decisioni della Commissione adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, siano comunicate al Consiglio e a tutti gli Stati membri;

    considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di procedere periodicamente alla pubblicazione della versione aggiornata degli allegati al regolamento (CEE) n. 3286/80, sulla base delle modifiche approvate dalla Commissione o dal Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3286/80 è modificato come segue:

    1. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

    « 5. La decisione adottata dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 3 è comunicata senza indugio allo Stato membro interessato.

    La decisione adottata dalla Commissione a norma del paragrafo 4, primo comma, è comunicata senza indugio al Consiglio e agli Stati membri.

    Le decisioni della Commissione sono d'applicazione immediata, fatto salvo il paragrafo 8 ».

    2. È aggiunto il seguente paragrafo:

    « 10. La Commissione pubblica periodicamente la versione aggiornata degli allegati del presente regolamento, sulla base delle modifiche che il Consiglio o essa stessa hanno approvato ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. CHRISTOPHERSEN

    (1) GU no L 353 del 29. 12. 1980, pag. 1.

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