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Document 31982R3394

Regolamento (CEE) n. 3394/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per la campagna di pesca 1983, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all' industria conserviera

GU L 357 del 18.12.1982, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3394/oj

31982R3394

Regolamento (CEE) n. 3394/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per la campagna di pesca 1983, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all' industria conserviera

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1982 pag. 0005 - 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3394/82 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1982

che fissa, per la campagna di pesca 1983, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;

considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento citato, occorre aumentare il prezzo per la campagna di pesca 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca 1o gennaio - 31 dicembre 1983 per i tonni destinati all'industria conserviera e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue:

1.2.3 // // // // Prodotto // Caratteristiche commerciali // Prezzo alla produzione comunitaria (in ECU/t) // // // // Tonno albacora // Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo // 1 338 // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

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