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Document 31982R3298

Regolamento (CEE) n. 3298/82 del Consiglio, dell' 8 dicembre 1982, relativo al regime all' importazione applicabile all' inzio del 1983 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

GU L 349 del 9.12.1982, p. 15–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/1983; abrogato da 31983R0604

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3298/oj

31982R3298

Regolamento (CEE) n. 3298/82 del Consiglio, dell' 8 dicembre 1982, relativo al regime all' importazione applicabile all' inzio del 1983 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 09/12/1982 pag. 0015 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0126


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/82 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1982

relativo al regime all'importazione applicabile all'inizio del 1983 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio con la decisione 82/495/CEE (1) ha approvato l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca; che l'accordo contiene l'impegno della Tailandia di limitare le proprie esportazioni di manioca nella Comunità;

considerando la decisione 82/496/CEE (2), relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Indonesia, nella sua qualità di fornitore principale;

considerando la decisione 82/497/CEE (3), relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile, nella sua qualità di negoziatore iniziale;

considerando che gli accordi con l'Indonesia ed il Brasile costituiscono il risultato di negoziati condotti conformemente all'articolo XXVIII del GATT per sospendere temporaneamente la concessione tariffaria fatta dalla Comunità per l'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

considerando che i suddetti accordi autorizzano la Comunità a sospendere la concessione in questione;

considerando che la Comunità si è impegnata nei confronti delle parti contraenti del GATT ad ammettere determinati quantitativi dei prodotti in questione a un prelievo limitato al 6 % ad valorem e che, in virtù della clausola della nazione più favorita, la Comunità deve riservare un trattamento analogo ai paesi terzi non membri del GATT beneficiari della suddetta clausola;

considerando che, a decorrere dal 1o gennaio 1983, i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune non sono più coperti dal regime previsto dagli accordi sopra citati; che è pertanto necessario adottare, in attesa dell'entrata in vigore del regime definitivo per il 1983, misure transitorie intese ad evitare una perturbazione nel settore degli scambi commerciali dei prodotti in questione;

considerando che, per consentire l'approvvigionamento dei prodotti in causa nella Comunità dal 1o gennaio 1983 ed in particolare per tener conto del tempo necessario per il trasporto, è indispensabile che la Commissione possa rilasciare agli importatori titoli d'importazione, a condizione però che, per rispettare i regimi d'importazione che risultano dagli accordi summenzionati, la data di validità decorra soltanto dal 1o gennaio 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1983, il prelievo all'importazione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, dell'Indonesia e delle altre parti contraenti del GATT, nonché degli altri paesi terzi, è uguale al 6 % ad valorem, entro i limiti dei seguenti quantitativi:

- Tailandia: quantitativi risultanti dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Tailandia,

- Indonesia: 150 000 tonnellate,

- altre parti contraenti del GATT: 30 000 tonnellate,

- altri paesi diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo trattino: 185 000 tonnellate.

Articolo 2

Per i prodotti originari dei paesi terzi di cui all'articolo 1, secondo, terzo e quarto trattino, la Commissione può rilasciare titoli d'importazione anteriormente al 1o gennaio 1983, sempreché la loro validità decorra soltanto dal 1o gennaio 1983.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1).

Articolo 4

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/82 (3), è modificata come segue:

1. la cifra 6 che figura nella colonna 4 in corrispondenza delle sottovoci 07.06 A I e II è sostituita dalla lettera (c);

2. è aggiunta la seguente nota in calce:

« (c) Dazio limitato al 6 % a determinate condizioni. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

(1) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 52.

(2) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 56.

(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 58.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.

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