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Document 31982R2870
Council Regulation (EEC) No 2870/82 of 21 October 1982 on the restriction of exports of certain steel products to the United States of America
Regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all' esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d' America
Regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all' esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d' America
GU L 307 del 1.11.1982, p. 3–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31982R2870R(01) | ||||
Modified by | 31983R2190 | sostituzione | articolo 2.1 | 05/08/1983 | |
Modified by | 31983R2190 | sostituzione | allegato 1 | 05/08/1983 | |
Validity extended by | 31985R3709 | 30/09/1989 | |||
Modified by | 31985R3709 | sostituzione | articolo 2.3 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | sostituzione | allegato 1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | sostituzione | articolo 1.1.1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | modifica | articolo 5.1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | sostituzione | articolo 2.1 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | complemento | articolo 4 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31985R3709 | modifica | articolo 5.2 | 01/01/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | allegato 3 | 13/09/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | articolo 5.1.1 | 13/09/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | articolo 5.1.2 | 13/09/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | allegato 1 | 13/09/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | articolo 1.1.1 | 13/09/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | articolo 2.3 | 13/09/1986 | |
Completed by | 31986R2823 | complemento | articolo 2.1 | 13/09/1986 | |
Modified by | 31986R2823 | aggiunta | articolo 8.BIS | 13/09/1986 | |
Modified by | 31986R2823 | sostituzione | articolo 3.1 | 13/09/1986 |
Regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all' esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 01/11/1982 pag. 0003 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 16 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0028
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2870/82 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 1982 relativo alle restrizioni all ' esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d ' America IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d ' America un accordo ( 1 ) ( detto qui di seguito « l ' accordo » ) a norma del quale viene posto fine a talune procedure antidumping , antisovvenzioni ed altre e vengono limitate ad un certo livello , per un determinato periodo , le esportazioni di taluni prodotti siderurgici originari della Comunità verso gli Stati Uniti ; che in applicazione di detto accordo è inoltre necessario instaurare nella Comunità restrizioni allo smercio dei prodotti siderurgici in questione sul mercato degli Stati Uniti ; considerando che , conformemente all ' accordo , le restrizioni all ' esportazione riguardano prodotti siderurgici originari della Comunità ; che l ' origine di questi prodotti è determinata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile , vale a dire il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1318/71 ( 3 ) ; considerando che esigenze pratiche di gestione inducono a ripartire tra gli Stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni ; che a tal fine è necessario definire un criterio di ripartizione ; che spetta poi agli Stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi ; considerando che un impiego delle limitazioni comunitarie basato su una ripartizione tra gli Stati membri eseguita con queste modalità pare tale da rispettare il carattere comunitario delle limitazioni stesse , tenuto conto anche della costituzione di una riserva comunitaria ; considerando che una riserva comunitaria consente di correggere taluni effetti dovuti alle modalità di ripartizione adottate e di garantire un ' utilizzazione ottimale delle possibilità di esportazione ; considerando che le possibilità totali d ' esportazione offerte dall ' accordo devono essere ripartite tra gli Stati membri in base alle correnti commerciali tradizionali , tenendo conto delle eventuali ripercussioni delle misure americane sull ' importazione di prodotti siderurgici in provenienza dai vari Stati membri ; considerando che , come previsto nell ' accordo , è opportuno prendere le misure per evitare concentrazioni anormali delle esportazioni nel tempo ; considerando che la politica siderurgica perseguita dalla Comunità mira in particolare a consentire all ' industria comunitaria del settore di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionale ; che , tenuto conto della interdipendenza tra l ' impegno di ristrutturazione dell ' industria e le esigenze alle quali risponde l 'accordo nonchù della limitazione dell ' accordo ai prodotti di origine comunitaria , è necessario prevedere che le licenze di esportazione rilasciate alle imprese indicheranno l ' impresa produttrice d ' acciaio nella Comunità , stabilita nello Stato membro emittente cui è stata attribuita l ' assegnazione sulla quale la licenza è concessa ; considerando che , per tener conto degli interessi delle imprese di distribuzione , deve essere possibile trasferire queste licenze non soltanto tra le imprese siderurgiche ma anche da imprese siderurgiche ad imprese di distribuzione , specie nel caso in cui le imprese siderurgiche decidano di vendere i loro prodotti a siffatte imprese di distribuzione ; considerando che pare necessario ed attualmente sufficiente che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle varie disposizioni del regime così stabilito con l ' applicazione delle diverse sanzioni fissate dalle loro legislazioni ; considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è necessario stabilire una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato ; che a tal fine basta applicare la procedura stabilita nel regolamento ( CEE ) n . 1023/70 del Consiglio , del 25 maggio 1970 , che instaura una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Sono imposte restrizioni comunitarie per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1983 ( detto qui di seguito « periodo iniziale » ) nonchù per gli anni 1984 e 1985 alle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d ' America ( detti qui di seguito « Stati Uniti » ) dei prodotti siderurgici originari della Comunità indicati e descritti nell ' allegato I , effettuate dopo il 1° novembre 1982 . Per « Stati Uniti » s ' intende nel presente regolamento il territorio doganale degli Stati Uniti e le zone franche americane di cui all ' allegato II . 2 . L ' origine dei prodotti oggetto del presente regolamento è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità . Articolo 2 1 . La Commissione calcola i massimali comunitari di esportazione per categoria di prodotto per il periodo iniziale nonchù per gli anni 1984 e 1985 , applicando i seguenti coefficienti al consumo apparente degli Stati Uniti a norma dell ' articolo 5 dell ' accordo : Categoria di prodotti * Coefficiente * Lamiere laminate a freddo * 5,11 % * Lamiere grosse * 5,36 % * Profilati e putrelle * 9,91 % * Barre laminate a caldo * 2,38 % * Lamiere rivestite * 3,27 % * Latta * 2,20 % * Rotaie * 8,90 % * 2 . I massimali comunitari di esportazione calcolati al paragrafo 1 sono rettificati dalla Commissione in funzione delle variazioni del suddetto consumo apparente degli Stati Uniti . 3 . Questi massimali possono inoltre essere rettificati con la procedura di cui all ' articolo 8 : - al fine di utilizzazioni anticipate o di riporti di licenze , - per consentire trasferimenti tra categorie di prodotti , - per supplementi di quote in caso di penuria , - e per tener conto di eventuali scarti nei mesi di agosto , settembre e ottobre 1982 rispetto alla struttura stagionale degli scambi , alle condizioni stabilite dall ' accordo . Articolo 3 1 . La Commissione ripartisce conformemente all ' allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all ' articolo 2 per il periodo iniziale e per gli anni 1984 e 1985 . 2 . La Commissione procede periodicamente con il comitato dell ' accordo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione n . 2872/82/CECA della Commissione , relativa alle restrizioni all ' esportazione di taluni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d ' America ( 5 ) a consultazioni riguardanti lo stato del rilascio delle licenze e le misure da prendere per assicurare un ' utilizzazione ottimale del massimale globale . Articolo 4 Gli Stati membri trasferiscono ad una riserva comunitaria , entro l ' ottavo giorno del terzo mese di ogni trimestre , la frazione della loro assegnazione per la quale non sono state rilasciate licenze . Questa riserva comunitaria è assegnata dalla Commissione , previa consultazione del comitato dell ' accordo , ad uno o più Stati membri qualora l ' utilizzazione ottimale dei massimali quantitativi di esportazione od eventuali problemi di gestione del sistema richiedessero un adeguamento della ripartizione . La Commissione può stabilire le condizioni tecniche alle quali è subordinato il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri a titolo di una siffatta assegnazione supplementare . Articolo 5 1 . Nel periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1985 , le esportazioni comunitarie di cui all ' articolo 1 sono subordinate alla presentazione , all ' ufficio doganale competente nella Comunità , di una licenza di esportazione che sarà rilasciata dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei limiti dell ' assegnazione concessagli conformemente alle disposizioni dell ' articolo 3 e , se del caso , dell ' articolo 4 , nonchù di un certificato di esportazione . Gli Stati membri fissano per ciascun trimestre i tonnellaggi per i quali essi prevedono di rilasciare licenze per ciascuna categoria di prodotti ; essi ne informano la Commissione entro i primi quindici giorni del trimestre in questione . In questo contesto essi vigilano affinchù il rilascio delle licenze di esportazioni per ciascun trimestre garantisca un sufficiente scaglionamento delle esportazioni sull ' intero anno , tenuto conto delle variazioni stagionali proprie del commercio di ciascuna categoria di prodotto . Salvo nel caso di autorizzazione della Commissione , gli Stati membri si astengono dal rilasciare per due trimestri consecutivi licenze per quantitativi superiori al 55 % delle assegnazioni loro concesse per il periodo iniziale ed al 65 % delle loro assegnazioni per il 1984 e per il 1985 . Fatto salvo il secondo comma , gli Stati membri possono rilasciare nuove licenze rispettivamente nel corso del periodo iniziale , del 1984 e del 1985 a titolo dell ' aliquota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti nel corso del periodo iniziale , nel 1984 o nel 1985 . 2 . Le licenze sono rilasciate secondo i criteri seguenti : - il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento , in particolare di quelle relative al contingente assegnato dalla Commissione in applicazione dell ' articolo 3 ; - il rispetto delle correnti tradizionali d ' esportazione delle imprese durante il periodo 1977-1981 , tenendo conto dei criteri di riduzione fissati dal presente regolamento ; - il rispetto delle correnti d ' esportazione verso gli Stati Uniti nel loro scaglionamento tradizionale sull ' anno ; - l ' utilizzazione e la gestione ottimali delle possibilità d ' esportazione offerte dal presente regolamento ; - il rispetto delle possibilità offerte dall ' articolo 4 del presente regolamento ; - l ' utilizzazione ottimale delle eventuali nuove possibilità che possono essere offerte dal presente regolamento . Ogni licenza indica l ' impresa che produce acciaio nella Comunità , stabilita sul territorio dello Stato membro emittente cui è stata attribuita l ' assegnazione sulla quale la licenza è concessa . 3 . I trasferimenti di licenze di esportazione tra imprese siderurgiche o da imprese siderurgiche ad imprese di distribuzione sono autorizzate purchù si riferiscano alla stessa categoria di prodotti e siano state notificate preventivamente alle autorità dello Stato membro nel quale è stabilita l ' impresa che trasferisce la licenza . Siffatti trasferimenti possono essere eseguiti tra imprese stabilite in Stati membri differenti . 4 . Le licenze rilasciate in uno Stato membro della Comunità sono valide nell ' intera Comunità . 5 . Gli Stati membri vigilano affinchù qualsiasi esportazione senza presentazione della licenza di cui al presente articolo e qualsiasi infrazione alle altre disposizioni relative diano adito a sanzioni adeguate . Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione , alle date che quest ' ultima fisserà , su tutte le infrazioni alle norme suddette e su tutte le sanzioni applicate in conseguenza . 6 . La Commissione può fissare le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 nonchù i dati che devono esserle forniti sulle licenze e sulle esportazioni in questione . Articolo 6 1 . Gli Stati membri imputano i quantitativi indicati sulle licenze che essi rilasciano alle loro assegnazioni a norma dell ' articolo 3 e , se del caso , dell ' articolo 4 , anche nel caso di un successivo trasferimento di una licenza ad un ' impresa di un altro Stato membro . 2 . Gli Stati membri registrano le esportazioni dei prodotti di cui al presente regolamento . I prodotti in questione sono ritenuti esportati alla data in cui l ' ufficio doganale dello Stato membro di esportazione accogli la dichiarazione di esportazione o il documento di cui all ' articolo 18 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio , del 24 febbraio 1981 , per l ' armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie ( 6 ) . 3 . Il grado di utilizzazione dell ' assegnazione di ciascuno Stato membro è calcolato sulla base delle licenze rilasciate conformemente all ' articolo 5 . Articolo 7 1 . Le esportazioni negli Stati Uniti dei prodotti destinati ad essere riesportati da questo paese senza subire trasformazioni , per lo meno sostanziali , sono imputate all ' assegnazione dello Stato membro in cui è stata rilasciata la licenza . Su presentazione , alle autorità di detto Stato membro , della prova di queste riesportazioni dagli Stati Uniti , l ' assegnazione dello stesso Stato membro sarà aumentata di un volume corrispondente per il periodo in cui la prova è stata presentata . 2 . La Commissione può fissare le modalità di applicazione del presente articolo . Articolo 8 Quando è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo , si applica l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 1023/70 . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 21 ottobre 1982 . Per il Consiglio Il Presidente U . ELLEMANN-JENSEN ( 1 ) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 139 del 25 . 6 . 1971 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . L 124 dell ' 8 . 6 . 1970 , pag . 1 . ( 5 ) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale . ( 6 ) GU n . L 83 del 30 . 3 . 1981 , pag . 40 . ALLEGATO I Elenco dei prodotti Designazione delle merci * Codice Nimexe * Codice della tariffa USA * Lamiere d ' acciaio non legato , laminate a freddo * 73.12-29 ( 1 ) * 607.83-20 * * 73.13-41 * 607.83-44 * * 73.64-50 ( 1 ) * * * 73.65-53 * * Lamiere di acciaio legato , laminate a freddo * 73.74-54 ( 1 ) * 607.93-20 * * 73.74-59 ( 1 ) * * * 73.75-54 * * * 73.75-59 * * Lamiere di acciaio non legato * 73.64-75 * 607.66-15 ( 2 ) * * * 607.94-00 * * * 608.07-10 * * * 608.11-00 * Lamiere rivestite ( galvanizzate od altre ) di acciaio non legato * 73.12-40 ( 1 ) * 608.07-30 * * 73.12-61 ( 1 ) * 608.13-00 * * 73.12-63 ( 1 ) * * * 73.12-75 ( 1 ) * * * 73.12-88 ( 1 ) * * * 73.64-79 ( 1 ) * * Lamiere rivestite di acciaio legato e lamiere piombate * 73.12-65 ( 1 ) * 608.01-00 * * 73.74-74 ( 1 ) * 608.14-40 * * 73.74-89 ( 1 ) * * Latta ( esclusa la banda nera ) * 73.12-59 * 607.96-00 * * * 607.97-00 * * * 607.99-00 * Profilati e putrelle di acciaio non legato * 73.11-20 * 609.80-05 * * 73.11-31 * 609.80-15 * * 73.11-39 * 609.80-35 * * 73.63-10 * 609.80-41 * * 73.63-50 * 609.80-45 * Profilati e putrelle di acciaio legato * 73.73-14 ( 3 ) * 609.82-00 * * 73.73-19 ( 3 ) * * * 73.73-49 * * * 73.73-54 * * * 73.73-55 ( 3 ) * * * 73.73-59 * * Barre di acciaio non legato , laminate a caldo * 73.10-49 ( 4 ) * 606.83-10 * * 73.63-79 ( 4 ) * 606.83-30 * * * 606.83-50 * Barre di acciaio legato , laminate a caldo * 73.73-14 ( 5 ) * 606.97-00 * * 73.73-19 ( 5 ) * * * 73.73-89 ( 4 ) * * Rotaie d ' acciaio non legato o legato * 73.16-11 * 610.20-10 * * * 610.20-20 * * * 610.21-00 * ( 1 ) Coperto , se di larghezza superiore a 12" . ( 2 ) Esclusi i prodotti semifiniti di spessore superiore a 6" , ottenuti mediante un laminatoio detto « slabbing » . ( 3 ) Coperto , se « Structural shapes » . ( 4 ) Escluso , se rifinito a freddo ( « cold finished » ) . ( 5 ) Coperto , se barra laminata a caldo . ALLEGATO II Territorio doganale degli Stati Uniti e zone di commercio estero degli Stati Uniti Il territorio doganale degli Stati Uniti d ' America comprende gli Stati , il Distretto di Colombia e Porto Rico . Le zone di commercio estero degli Stati Uniti sono così definite : Si tratta di una zona isolata , recintata e vigilata , gestita come servizio pubblico , in un porto d ' entrata o nelle vicinanze di un tale porto , fornita delle attrezzature per il carico , lo scarico , il maneggiamento , il magazzinaggio , la manipolazione , la lavorazione e l ' esposizione di beni e per la rispedizione dei beni per via terrestre , d ' acqua o aerea . Qualsiasi merce straniera e nazionale , fatta eccezione per quelle legalmente vietate e di quelle per le quali il Board può ordinare l ' esclusione in quanto dannose per l ' interesse , la sanità o la sicurezza pubblici , è ammessa in una tale zona senza essere soggetta alle norme doganali degli Stati Uniti che disciplinano l ' importazione di beni e il pagamento di dazi doganali su questa . Le merci ammesse in una zona possono essere immagazzinate , esposte , lavorate , miscelate o manipolate in qualsiasi maniera , salve le eccezioni previste nell ' atto ed in altre leggi o altri regolamenti applicabili . Le merci possono essere esportate , distrutte o spedite dalla zona nel territorio doganale nell ' imballaggio originale o in altro modo . Esse sono soggette ai dazi doganali se sono spedite nel territorio doganale , ma non se sono rispedite verso l ' esterno . ALLEGATO III Ripartizione tra gli Stati membri ( 1 ) Designazione delle merci * Stati membri * Percentuale * Lamiere laminate a freddo * Germania * 43,29 * * Francia * 15,98 * * Italia * 9,60 * * Paesi Bassi * 16,21 * * Belgio * 8,99 * * Lussemburgo * 0,27 * * Regno Unito * 2,37 * * Grecia * 3,29 * * Danimarca * - * * Irlanda * - * Lamiere grosse * Germania * 22,45 * * Francia * 3,68 * * Italia * 10,39 * * Paesi Bassi * 0,92 * * Belgio * 46,87 * * Lussemburgo * - * * Regno Unito * 13,93 * * Grecia * - * * Danimarca * 1,77 * * Irlanda * - * Profilati e putrelle * Germania * 22,19 * * Francia * 11,09 * * Italia * 0,64 * * Paesi Bassi * - * * Belgio * 24,78 * * Lussemburgo * 17,79 * * Regno Unito * 23,51 * * Grecia * - * * Danimarca * - * * Irlanda * - * Barre laminate a caldo * Germania * 8,65 * * Francia * 13,88 * * Italia * 3,43 * * Paesi Bassi * 0,30 * * Belgio * 24,91 * * Lussemburgo * * * Regno Unito * 48,83 * * Grecia * - * * Danimarca * - * * Irlanda * - * Lamiere rivestite * Germania * 56,89 * * Francia * 23,38 * * Italia * 8,71 * * Paesi Bassi * 4,16 * * Belgio * 3,89 * * Lussemburgo * 0,43 * * Regno Unito * 2,54 * * Grecia * - * * Danimarca * - * * Irlanda * - * Latta * Germania * 54,28 * * Francia * 27,91 * * Italia * - * * Paesi Bassi * 12,94 * * Belgio * 4,03 * * Lussemburgo * - * * Regno Unito * 0,84 * * Grecia * - * * Danimarca * - * * Irlanda * - * Rotaie * Germania * 58,54 * * Francia * 14,36 * * Italia * - * * Paesi Bassi * - * * Belgio * - * * Lussemburgo * 20,77 * * Regno Unito * 6,33 * * Grecia * - * * Danimarca * - * * Irlanda * - * ( 1 ) Dato che l ' articolo 4 non può essere d ' applicazione durante i primi tre mesi dell ' accordo e per consentire la necessaria elasticità nella gestione , è costituita una massa di manovra comunitaria pari all ' 1 % per ciascuna categoria di prodotti . Questa massa di manovra costituisce un anticipo della riserva comunitaria .