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Document 31982R1772

    Regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca

    GU L 197 del 6.7.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R0104

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1772/oj

    31982R1772

    Regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/07/1982 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0228
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0228


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/82 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 1982

    che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3796/81, gli Stati membri possono estendere all'insieme dei non aderenti che commercializzano in una zona determinata talune norme emanate, per i suoi membri, dall'organizzazione di produttori considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in questa zona;

    considerando che la rappresentatività dev'essere definita in funzione dell'attività di produzione e di commercializzazione svolta dall'organizzazione in causa sul mercato della zona interessata;

    considerando che, per armonizzare l'applicazione del regime sopra descritto negli Stati membri, occorre definire le norme di commercializzazione che possono essere estese ai non aderenti; che, allo stesso scopo, occorre precisare lo stadio al quale si applicano le norme così estese;

    considerando che, per conferire al regime in questione l'elasticità necessaria, è opportuno che il periodo di applicazione delle norme estese non superi una certa durata; che, del resto, affinché il regime raggiunga i propri obiettivi, è necessario che le norme estese si applichino durante un periodo minimo da fissare,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce le regole generali di applicazione del regime che estende ai non aderenti talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.

    Articolo 2

    A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3796/81, un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa quando la sua attività di produzione e di commercializzazione riveste, per uno o più prodotti, un'importanza notevole sul mercato della zona considerata.

    Articolo 3

    1. Le norme di commercializzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3796/81 riguardano:

    - la qualità, la dimensione o il peso, la presentazione dei prodotti messi in vendita;

    - la campionatura, i recipienti per la vendita, l'imballaggio e l'etichettatura, l'utilizzazione di ghiaccio;

    - le condizioni per la prima immissione sul mercato.

    2. Le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81 riguardano l'osservanza del prezzo di ritiro comunitario fissato in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, tenendo presente che non sono ammessi margini di tolleranza.

    Articolo 4

    Le norme rese obbligatorie in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 riguardano lo stadio della prima immissione sul mercato.

    Detto stadio copre sino alla prima vendita sul mercato nella zona interessata, dopo lo sbarco dei prodotti.

    Articolo 5

    Le norme rese obbligatorie in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 si applicano per un periodo che non può superare i dodici mesi.

    La durata minima di questo periodo è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. de KEERSMAEKER

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

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